GiurisprudenzaComunitario e Internazionale

Domanda di asilo, uno Stato membro non competente ha facoltà e non obbligo di decidere sull’istanza

di Marina Castellaneta

N. 17

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Sul rapporto tra decisione sulle domande di asilo e diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo è intervenuta la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza depositata il 18 aprile nella causa C-359/22 (AHY) che ha permesso agli eurogiudici di precisare gli obblighi degli Stati in quest’ambito.

Massima

  • Competenza e giurisdizione - Domanda di asilo - Individuazione dello Stato membro competente - Esame della domanda - Trasferimento del richiedente in altro Stato membro - Clausola discrezionale - Decisione dello Stato di non utilizzo - Carta dei diritti fondamentali - Diritto a un ricorso effettivo - Non applicazione. (Regolamento n. 603/2013, articoli 17 e 29; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 47)

    L’articolo 47 della Carta deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile a una situazione in cui un richiedente protezione internazionale, che sia oggetto di una decisione di trasferimento, abbia chiesto allo Stato membro che ha adottato la suddetta decisione di esercitare il suo potere discrezionale ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III o abbia proposto un ricorso giurisdizionale avverso la risposta fornita a tale domanda. La disposizione della Carta non osta, a maggior ragione, a che uno Stato membro dia esecuzione, in tali circostanze, a una decisione di trasferimento prima che si sia statuito su detta domanda o su un ricorso avverso la risposta fornita a detta domanda. L’articolo 29, paragrafo 1, primo comma, del regolamento Dublino III deve essere interpretato nel senso che il termine di sei mesi per procedere al trasferimento del richiedente protezione internazionale, previsto da tale disposizione, decorre dall’accettazione, da parte di un altro Stato membro, della richiesta di presa o di ripresa in carico della persona interessata, o dalla decisione definitiva sul ricorso o sulla revisione avverso una decisione di trasferimento, quando l’effetto sospensivo è concesso in conformità all’articolo 27, paragrafo 3, di tale regolamento, e non dalla data della decisione definitiva relativa a un ricorso proposto avverso la decisione dello Stato membro richiedente, presa successivamente all’adozione della decisione di trasferimento, di non avvalersi della clausola discrezionale di cui all’articolo 17, paragrafo 1, per esaminare la domanda di protezione internazionale.

Sul rapporto tra decisione sulle domande di asilo e diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo è intervenuta la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza depositata il 18 aprile nella causa C-359/22 (AHY) che ha permesso agli eurogiudici di precisare gli obblighi degli Stati in quest’ambito. In particolare, in relazione all’interpretazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione...