La Corte costituzionale, con la sentenza n. 46 del 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionaledell’articolo 646, comma 1, del Cp, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera u), della legge 9 gennaio 2019 n. 3 («Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici»), nella parte in cui prevede la pena della reclusione “da due a cinque anni” anziché “fino a cinque anni”.
Massima
Reati contro il patrimonio - Appropriazione indebita - Trattamento sanzionatorio - Aumento della sanzione detentiva - Violazione dei principi di uguaglianza, di proporzionalità e di ragionevolezza, nonché della finalità rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale - Intervento manipolativo sul minimo edittale. (Costituzione, articoli 3 e 27, comma 3; Cp, articolo 646; legge 9 gennaio 2019 n. 3, articolo 1)
È costituzionalmente illegittimo l’articolo 646, comma 1, del Cp, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera u), della legge 9 gennaio 2019 n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), nella parte in cui prevede la pena della reclusione “da due a cinque anni” anziché “fino a cinque anni”.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 46 del 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionaledell’articolo 646, comma 1, del Cp, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera u), della legge 9 gennaio 2019 n. 3 («Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici»), nella parte in cui prevede la pena della reclusione “da due a cinque anni” anziché “fino a cinque ...
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