GiurisprudenzaPenale

Un riallineamento necessario per ampliare gli orizzonti deflattivi

di Carmelo Minnella

N. 17

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La Consulta, nella sentenza n. 45/2024, posticipa il termine ultimo entro il quale l’imputato, nei procedimenti dinanzi al giudice di pace, può procedere alla riparazione del danno, allineando il diverso termine dell’apertura del dibattimento previsto in numerosi altri istituti aventi finalità conciliativa dinanzi al tribunale

Massima

  • Procedimento penale - Giudice di pace - Estinzione del reato per condotte riparatorie - Termine ultimo - Prima dell’udienza di comparizione - Incostituzionalità - Riparazione prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. (Costituzione, articolo 3; Decreto legislativo n. 274 del 2000, articolo 35)

    È costituzionalmente illegittimo l’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui stabilisce che, al fine dell’estinzione del reato, le condotte riparatorie debbano essere realizzate «prima dell’udienza di comparizione», anziché «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento».

La Corte costituzionale ha avuto gioco facile nel trovare la soluzione “a rime obbligate”, colmando una sopravvenuta lacuna che chiudeva le porte a spazi conciliativi intervenuti fuori tempo massimo, pur non essendosi svolta alcuna rilevante attività processuale.

La vicenda

Come avvenuto nel processo portato davanti ai giudici delle leggi, dove una persona viene tratta in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Forlì perché imputata del reato di percosse, in quanto, a seguito di un diverbio scaturito per motivi...