| L’AMBITO DI OPERATIVITÀ DEL CODICE ROSSO |
| La violenza domestica o di genere viene ricondotta dalla legge 69/2019 alle seguenti fattispecie: 1) maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del codice penale); 2) violenza sessuale, aggravata e di gruppo (articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale); 3) atti sessuali con minorenne (articolo 609-quater del codice penale); 4) corruzione di minorenne (articolo 609-quinquies del codice penale); 5) atti persecutori (articoli 612-bis del codice penale); 6) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (articolo 612-ter del codice penale); 7) lesioni personali aggravate e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articoli 582 e 583-quinquies, aggravate ai sensi dell’articolo 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell’articolo 577, primo comma, n. 1, e secondo comma). |