Penale

Con le linee guida paracadute al penale

di Selene Pascasi

La legge 24/17 incide anche sulla responsabilità penale dei medici inserendo nel Codice l’articolo 590 sexies che esclude la punibilità per eventi dovuti ad imperizia se vengono rispettate le raccomandazioni delle linee guida (se adeguate al caso) o, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali.

Le Sezioni unite con la sentenza 8770/2018 hanno però precisato che le linee guida sono regole cautelari valide solo se adeguate alla miglior cura del malato: in caso contrario, gli operatori sanitari possono e devono discostarsene.

Inoltre, con le stessa sentenza,le Sezioni unite hanno chiarito i casi in cui il medico risponde penalmente per decesso o lesioni personali causate dall’attività medico-chirurgica:

- per colpa anche lieve da negligenza o imprudenza;

- per colpa anche lieve da imperizia quando il caso non sia regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali;

- per colpa anche lieve da imperizia nell’individuazione e scelta delle linee guida o di buone pratiche clinico-assistenziali inadeguate alla specificità del caso;

- per colpa grave da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni di linee guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, valutato il grado di rischio da gestire e le speciali difficoltà dell’atto.

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