Amministrativo

Vodafone, ok multa Agcom 2014 per procedura migrazione numeri

Il Tar del Lazio, sentenza 12094/2018, ha respinto il ricorso di Vodafone Omnitel e confermato la sanzione di 255mila euro irrogata nel 2014 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per aver provocato prolungati disservizi agli utenti nel corso delle procedure di attivazione, migrazione e portabilità del numero. In particolare, la Società ha adottato procedure interne non conformi al quadro normativo vigente minando l'effettivo esercizio dei diritti degli utenti con particolare riguardo alla scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Nel ricorso, Vodafone Omnitel ha spiegato che a causa dei disservizi dell'incumbent Telecom, la società ritardava la cancellazione definitiva del cliente per non lasciare i clienti sprovvisti di linea. Di questo aveva dato atto anche l'Agcom affermando che la Società ha effettuato scelte aziendali che, seppur in violazione delle disposizioni regolamentari hanno limitato i disservizi subìti dagli utenti per la mancata conclusione delle migrazioni richieste. Per il Tar, tuttavia, non è comunque condivisibile la determinazione della società ricorrente che - senza alcuna documentazione ufficiale, pubblicità o preventiva comunicazione all'Autorità di regolazione - ha adottato «una procedura interna, divergente ed eccentrica rispetto alla procedura regolata dall'art. 17 della delibera 4/06/CONS». Secondo tale procedura infatti la società provvedeva a de-configurare del tutto il cliente dai propri sistemi, unicamente nel momento in cui aveva la certezza delle operazioni di avvenuta migrazione e quindi (non alla data della DAC ma) alla data della NES. E cioè solo al momento della notifica, da parte di Telecom, dell'avvenuto espletamento delle operazioni tecniche di sua competenza. «Invero il predetto “modus operandi” – scrive il Tribunale - non trova alcun appiglio nel quadro normativo e regolatorio e ciò è di per sé sufficiente a far ritenere illegittima la prassi arbitrariamente seguita da Vodafone, tenuta invece al rispetto della data di attesa consegna nell'espletamento delle attività di sua pertinenza». In secondo luogo, «non rientra tra i compiti assegnati al “donating” quello di prevenire, assumendo una veste per così dire “tutoria”, gli ipotetici disguidi che l'utente potrebbe subire, nel caso in cui l'operatore “incumbent” non esegua tempestivamente le attività di trasferimento della linea di sua competenza». In questi casi, infatti, conclude la decisione, «sarà proprio l'“incumbent” (cioè Telecom) a rispondere, semmai, degli eventuali ritardi e disguidi subiti dall'utente». Peraltro, l'iter prescelto dall'azienda è anch'esso foriero di disagi e pregiudizi per il consumatore in quanto lo lascia “completamente privo di informazioni certe sui tempi di conclusione del processo”, lo espone al rischio di doppia fatturazione (presso il donating e presso il recipient), con conseguenze dannose soprattutto in caso di utenze tipo “business”.

Tar del Lazio - Sentenza 12094/2018

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