Amministrativo

Sono accessibili gli atti delle missioni di titolari di incarichi politici

di Francesco Clemente

Essendo documenti amministrativi, sono accessibili gli atti delle missioni di titolari di incarichi politici, compresi i documenti che ne certificano le spese. A chiarirlo è il Tar di Bari nella sentenza n. 572/2015, depositata dalla Terza sezione il 9 aprile scorso. I giudici hanno accolto ricorso di un legale, ex amministratore locale, contro il silenzio-diniego opposto da un Comune alla propria domanda d'accesso, con relativa estrazione di copia, della documentazione sulle missioni compiute dai consiglieri comunali dell'Amministrazione in carica per «verificare la legittimità delle stesse, i fini pubblici perseguiti e i costi a carico del bilancio comunale» come disciplinato in tema di “diritto d'accesso e di informazione” dal Testo unico degli enti locali (art. 10, Dlgs n. 267/2000, Tuel).

A giudizio dell'Ente comunale, accessibili erano soltanto gli atti pubblici delle spese per missioni sostenute dai consiglieri comunali ma non, nel dettaglio, le fatture, gli scontrini e i biglietti di viaggio, ovvero le «pezze d'appoggio» presentate alla Pa per chiedere e ottenere i rimborsi secondo quanto disciplinato dallo stesso Tuel (art. 84) per gli amministratori che, in ragione del proprio mandato, si siano recati «fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente» (art. 84). Il collegio, al contrario, ha stabilito che anche gli atti giustificativi dei viaggi - nel caso di specie oggetto di due domande d'accesso - «rientrano certamente nella nozione di documento amministrativo di cui all'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comprendente atti formati o, comunque, detenuti dall'Amministrazione, nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali».

Un principio il Tar afferma richiamando, in particolare, le norme sulla cosiddetta “trasparenza della Pa” (comma 1, art. 14, Dlgs n. 33/2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”) per cui «con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti» anche «i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica» e «gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici».

Come affermato nella sentenza, «è evidente che, alla luce delle specifiche finalità che con la pubblicazione/accesso il legislatore ha inteso perseguire (“forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”, art. 1, Dlgs n. 33/2013, ndr), consentire l'accesso ai soli atti di liquidazione “secretando” i documenti comprovanti le spese effettivamente sostenute equivale ad un sostanziale - illegittimo - diniego di accesso». I giudici, nel caso di specie, hanno quindi ordinato al Comune di consentire l'accesso a tutti i documenti richiesti entro 30 giorni dalla notifica della sentenza o dalla sua comunicazione in via amministrativa.

Tar Bari – Terza sezione - Sentenza 9 aprile 2015 n. 572

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