Civile

Per accertare l'imponibile del contribuente è legittimo utilizzare i dati delle vendite on line su Ebay

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Tributi – Irpef – Accertamento induttivo - Avviso - Vendita di beni tramite aste online su Ebay – Omessa presentazione di dichiarazione dei redditi – Accertamento induttivo del reddito – Legittimità
Nel caso di omessa dichiarazione fiscale, l'ufficio può procedere all'accertamento induttivo del reddito imponibile anche sulla base di presunzioni, prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, che hanno il valore autonomo di prova della pretesa fiscale producendo l'effetto di spostare sul contribuente l'onere della prova contraria; il ricorso al metodo induttivo può dunque legittimamente fondarsi anche su dati e notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dalla legge.
• Corte di Cassazione,sezione VI, ordinanza 22 ottobre 2019 n. 26987

Tributi erariali diretti - Accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamenti e controlli - Accertamento d'ufficio omessa dichiarazione del reddito - Accertamento d'ufficio - Metodo induttivo - Elementi utilizzabili - Presunzioni supersemplici - Ammissibilità - Effetti - Inversione dell'onere della prova
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, il potere - dovere dell'Amministrazione è disciplinato non già dell'art. 39, bensì dall'art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973, ai sensi del quale, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, l'Ufficio determina il reddito complessivo del contribuente medesimo; a tal fine, esso può utilizzare qualsiasi elemento probatorio e può fare ricorso al metodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni cd. supersemplici - cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 38, comma 3, del d.P.R. citato -, le quali determinano un'inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito (risultante dalla somma algebrica di costi e ricavi) non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall'Ufficio.
• Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 5 gennaio 2017, n. 14930

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - Accertamento e riscossione - Accertamento induttivo - Prova documentale - Necessità - Esclusione - Indizi aventi caratteri di gravità, precisione e concordanza - Valore di presunzione - Sussistenza - Conseguenze - Inversione dell'onere della prova - Configurabilità
In tema di accertamento dell'IVA, qualora sia stata omessa la presentazione della dichiarazione annuale, l'accertamento induttivo dell'imposta può essere fondato non solo su prove documentali, ma anche su indizi aventi i caratteri di gravità, precisione e concordanza per ricavarne - con apprezzamento insindacabile, se correttamente motivato, in sede di legittimità - una valida presunzione ai sensi degli artt. 53, 54 e 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e 2727 cod. civ.. La presunzione in parola ha il valore autonomo di prova della pretesa fiscale e produce, quindi, l'effetto di spostare sul contribuente l'onere della prova contraria.
• Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 9 aprile 2008 n. 9203

Tributi (in generale) - Condono fiscale - Art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Lite pendente in appello definibile - Omessa presentazione dell'istanza di trattazione da parte del contribuente - Fissazione dell'udienza da parte del giudice nel periodo di sospensione dei giudizi 1° gennaio 2003 - 1° Giugno 2004 - Omessa dichiarazione di volersi avvalere del condono - Decisione della causa - Possibilità - Termini per il ricorso per cassazione - Sospensione fino al 1° giugno 2004 - Sussistenza
n tema di condono fiscale, qualora in una lite suscettibile di definizione, ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il contribuente non abbia presentato alcuna istanza di trattazione in appello nel periodo di sospensione dei giudizi tributari (1° gennaio 2003 - 1° giugno 2004) previsto dall'art. 16 cit., comma 6, prima parte, e, dopo essere stata fissata dal giudice udienza di trattazione in tale periodo, non abbia dichiarato di volersi avvalere del condono, la decisione della causa è validamente assunta, avendo l'inerzia del contribuente efficacia sanante, ma i termini per la proposizione del ricorso per cassazione restano comunque sospesi fino al 1°giugno 2004, così come previsto dalla seconda parte dell'art. 16 cit., comma 6, seconda parte.
• Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 13 marzo 2009 n. 6086

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