Penale

L’ordine nei porti affidato al ministro dell’Interno

di A.Gal.

I “superpoteri” di polizia portuale attribuiti al ministro dell’Interno dal decreto sicurezza-bis (definitivamente convertito in legge lunedì pomeriggio dal Senato) trovano fondamento giuridico nel diritto internazionale. Lo argomenta il dossier parlamentare a corredo della nuova norma, spiegando che a consentire misure emergenziali in materia portuale è la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos), siglata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e resa esecutiva dall’Italia con la legge 689/94.

Questa norma consente la stretta agli approdi se lo Stato si trova a fronteggiare fatti «pregiudizievoli per la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato» costiero, fatti che possono essere integrati anche dal passaggio di una nave straniera se nel mare territoriale la nave è impegnata, tra le altre, «in un’attività di carico o scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti nello Stato costiero».

Il provvedimento emergenziale è adottato di concerto con il ministro della Difesa e con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, informando il Presidente del Consiglio dei ministri.

Fuori dal perimetro dei superpoteri portuali restano comunque i «navigli militari o le navi in servizio governativo non commerciale», mentre in tutti gli altri casi il comandante della nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale e i divieti e le limitazioni disposti dal ministro dell’Interno. In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, salve le sanzioni penali (tra cui l’arresto in flagranza del comandante che sfidi il blocco navale: modificato l'articolo 380 del codice di procedura penale), scatta la sanzione amministrativa da 150mila euro fino a 1 milione, di cui risponde il comandante in solido con l’armatore. In tutti questi casi è sempre prevista la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione, preceduta dal sequestro cautelare.

Durante il sequestro finalizzato alla confisca i costi della custodia sono scaricati sull’armatore e sul proprietario della nave. Le navi sequestrate possono essere affidate dal prefetto agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare o ad altre amministrazioni dello Stato per l’impiego in attività istituzionali.

Le sanzioni saranno versate in un capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un fondo istituito del ministero dell’Interno, da ripartire, su richiesta delle amministrazioni interessate, ai fini del concorso agli oneri di gestione, di custodia e di distruzione delle navi assegnate.

La repressione del traffico di esseri umani, stando al nuovo testo di legge, potrà contare su indagini svolte da agenti sotto copertura. Gli oneri derivanti dalla implementazione di questo strumento investigativo - con riferimento alle attività di contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina - saranno coperti con 500mila euro per il 2019, 1 milione per il 2020 e 1,5 milioni per il 2021. Il ministro dell’Economia e delle finanze autorizzerà via decreto le variazioni di bilancio necessarie.

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