Penale

Gioco lecito, peculato per il subconcessionario che non versa il Preu

di Andrea Alberto Moramarco

Nell'ambito dell'attività del gioco lecito, il concessionario cui è affidata la gestione telematica e la riscossione degli introiti può conferire tali compiti ad altro soggetto privato il quale assume la qualifica di subconcessionario. Quest'ultimo, nonostante la natura privatistica del contratto stipulato con il concessionario, è da considerarsi un incaricato di pubblico servizio, con la conseguenza che commette il reato di peculato nel caso in cui ometta di versare all'erario il Preu (Prelievo erariale unico), ovvero la tassazione sulle vincite. Ad affermarlo è la Cassazione con la sentenza n.4937, depositata ieri.

Il caso - Protagonista della vicenda è il legale rappresentante di una Srl che aveva sottoscritto un contratto con una società concessionaria dell'Aams (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) con il quale otteneva il collegamento alla rete telematica per la gestione del «gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento», obbligandosi a versare nei confronti della concessionaria il Preu in misura corrispondente alle vincite risultanti sulle macchine installate in bar, tabacchi e altri esercizi commerciali di sua competenza, in tal modo acquisendo la qualifica di impiegato di pubblico servizio. Accedeva però che questi non versava il prelievo incamerandosi la somma complessiva di circa 270 mila euro, finendo in tal modo a processo per il reato di peculato.
Sia in primo che in secondo grado il subconcessionario veniva considerato colpevole del reato di cui all'articolo 314 del codice penale in quanto, operando in sostituzione del concessionario, assumeva la qualifica di incaricato di pubblico servizio e attraverso il mancato versamento si appropriava ingiustamente di denaro appartenente all'Aams. Si giungeva così in Cassazione, dove il subconcessionario sosteneva l'assunto che il rapporto contrattuale tra la sua società e quella concessionaria del gioco lecito dovesse leggersi solo in chiave di inadempimento civilistico, con eventualmente la configurazione del meno grave delitto di appropriazione indebita.

La decisione - La Suprema corte non accoglie però tali doglianze e conferma in toto il doppio verdetto di condanna. I giudici di legittimità spiegano che il quadro legislativo in materia di gioco lecito prevede che l'attività di installazione e gestione delle slot machine sia affidata in concessione ad imprese specializzate che, a loro volta, possono affidare la gestione telematica e la riscossione degli introiti ad altri soggetti che fanno parte della loro "subfiliera". Questi ultimi diventano in tal modo subconcessionari in forza di un contratto di natura privatistica che, però, «non incide sulla veste di incaricato di pubblico servizio del subconcessionario, in quanto preparatoria e "funzionale" alla riscossione del prelievo erariale unico sulle giocate», essendo il danaro riscosso sin da subito di spettanza della Pubblica amministrazione.
In sostanza, chiosa il Collegio, tutti gli operatori della filiera «sono tenuti a versare immediatamente al concessionario le somme ottenute dai giochi», con la conseguenza che chi omette il versamento commette il reato di peculato.

Corte di cassazione – Sezione VI penale – Sentenza 5 febbraio 2020 n. 4937

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