Civile

Il giudice non può affermare il diritto reale oggetto di clausola sospensiva non avverata

di Paola Rossi

Disattesa legittimamente dai giudici di merito la domanda giudiziale di chi chieda l'affermazione del proprio diritto reale - ai fini dell'opponibilità a terzi - su un bene immobiliare oggetto di contratto preliminare di compravendita sottoposto a condizione sospensiva non ancora avveratasi. Così la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 22343/2019 ha spiegato che non può essere emessa una decisione costitutiva del diritto sottoposto a condizione quando questa non si sia avverata neanche al momento della decisione.
Inoltre, se è vero che ciò rappresenta un'illegittima pretesa di anticipazione del diritto cui si anela nell'attesa , è anche vero che l'eventuale riconoscimento da parte del giudice di quanto già stabilito nel contratto rappresenta un'"inutile spendita giudiziaria".

La vicenda - Nel caso esaminato le parti ricorrenti avevano concluso un preliminare che prevedeva il trasferimento del pieno diritto di proprietà di un appartamento all'avvenuto decesso di entrambi i genitori del venditore. Condizione non realizzatasi neanche durante il processo instaurato ex articolo 2932 del codice civile dove una parte contrattuale chiede al giudice di colmare la lacuna del mancato adempimento della controparte al fine di vedersi riconosciuto giudizialmente il diritto che gli deriva dal negozio giuridico concluso. Ma nella vicenda concreta, come fa rilevare la Cassazione, non vi era stato alcun inadempimento non essendosi ancora avverata la condizione che sospende gli effetti del contratto.

La sentenza costitutiva - Al contrario, come spiega ancora la sentenza di legittimità, è invece ammessa la domanda attorea che chieda una sentenza costitutiva del consenso mancante per il trasferimento di un bene oggetto del contratto "condizionato" una volta avveratasi l'ipotesi sospensiva anche se il perfezionamento degli effetti traslativi della compravendita è collegato al pagamento dell'intero prezzo in epoca ancora successiva. In questo caso il contratto è pienamente efficace e l'inadempimento della prestazione sottoposta a condizione giustifica la statuizione del giudice in base all'articolo 2932 del Cc che produce gli effetti contrattuali pattuiti anche se la controprestazione non è ancora arrivata al termine di scadenza.

Corte di Cassazione – Sezione II – Sentenza 6 settembre 2019 n. 22343

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©