Civile

Cassazione: immobili dei testimoni di Geova esenti da Ici come luoghi di culto

Giampaolo Piagnerelli

Gli immobili destinati a luoghi di culto sono sempre esenti da Ici. Questo il principio espresso dalla Cassazione con l'ordinanza n. 17250/19.

La vicenda - La Corte si è trovata alle prese con un ricorso sollevato da Roma Capitale contro la Congregazione dei Testimoni di Geova. Quest'ultima aveva contestato tre avvisi di accertamento ai fini Ici per tre annualità d'imposta 2005, 2006 e 2007. La congregazione aveva già vinto nei gradi di merito sulla circostanza che gli immobili da lei posseduti rientravano nella categoria E7 ossia luoghi destinati al culto e quindi esenti da Ici così come previsto dall'articolo 7 del Dlgs 504/1992. I religiosi avevano anche altri locali che tuttavia con perizie giurate risultavano sempre legati all'attività di culto. Avevano anche altri immobili con destinazione assistenziale in presenza quindi del requisito previsto dall'articolo 87 del Tuir e pertanto esenti dall'imposta. La ricorrente aveva eccepito come gli immobili oltre a ospitare ministri religiosi fossero finalizzati alla produzione zootecnica e agricola. Secondo i Supremi giudici perché ricorra la produzione agricola non basta eccepirlo superficialmente nel ricorso, ma va dimostrata la filiera che si conclude con una vera e propria attività commerciale. La ricorrente - pertanto - avrebbe dovuto indicare con precisione in quale fase e con quale atto processuale avesse sollevato la questione concernete la destinazione impressa a parte degli immobili in oggetto ad attività di produzione zootecnica e agricola. Ulteriore elemento di appello riguardava la destinazione degli immobili a foresteria dei ministri di culto equiparandola a quella abitativa. La Corte ha ricordato che anche le attività assistenziali e recettive possono determinare, al pari di quelle religiose e di culto, l'esenzione dall'Ici.

Le conclusioni - La Cassazione già in passato ha evidenziato che l'esenzione in esame, prevista per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività di religione o di culto ex articolo 16 lettera a) della legge 20 maggio 1985 n. 222, spetta a un ente ecclesiastico in relazione a un immobile destinato ad abitazione di membri della propria comunità religiosa, con modalità assimilabili ad abitazione di una unità immobiliare da parte del proprietario e dei suoi familiari, comportando tale destinazione lo svolgimento di un'attività non commerciale, ma diretta alla "formazione del clero e dei religiosi". Per concludere respinto anche dai Supremi giudici l'appello sollevato da Roma Capitale.

Corte di cassazione - Sezione tributaria - Ordinanza 27 giugno 2019 n. 17250

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