Penale

L’istituto cedente resta parte civile contro l’ex manager

di Giovanni Negri

Resta alla banca cedente la titolarità del diritto di costituzione in giudizio per fare valere la richiesta di risarcimento danni. La Cassazione si pronuncia, quinta sezione penale sentenza n. 48091 depositata ieri, sulla vicenda di Banca Etruria e sulle conseguenze giuridiche dell’applicazione delle misure di scioglimento delle banche in crisi in vigore dal 2015. La disciplina ha riguardato quattro istituti tra i quali Banca Etruria.

La sentenza ha così stabilito che in tema di cessione di beni e rapporti giuridici della banca sottoposta a risoluzione in favore di ente–ponte, sulla base del decreto n. 180 del 2015 e della delibera della Banca d’Italia n. 559, sempre del 2015, alla banca cedente deve essere riconosciuta la legittimazione a costituirsi parte civile nel processo nei confronti di ex esponenti per i fatti di bancarotta relativi alla sua gestione. Pertanto la stessa banca cedente deve essere ritenuta titolare della facoltà di proporre domanda di applicazione della misura cautelare del sequestro conservativo.

La Cassazione sottolinea che la conclusione raggiunta è in linea con la disciplina cristallizzata nella delibera di Banca d’Italia con la quale si stabilisce, tra l’altro, la successione «senza soluzione di continuità» dell’ente-ponte alla banca in risoluzione nei diritti, nelle attività, nelle passività nei rapporti e nei giudizi della banca cedente. L’esplicita esclusione dalla successione, senza soluzione di continuità, degli «eventuali diritti risarcitori», si ricollega «al carattere appunto “eventuale” di questi ultimi e alla loro “dipendenza” dall’esito del giudizio instaurato con l’azione esercitata dalla banca in risoluzione».

Del resto, osserva ancora la Corte di cassazione, il potere discrezionale di Banca d’Italia di individuare il soggetto cui è rimesso l’esercizio dell’azione di responsabilità in termini del tutto svincolati dalla titolarità del diritto risarcitorio è coerente con l’attribuzione della qualifica di sostituto processuale che, nella prospettiva dell’esercizio dell’azione di responsabilità, è attribuita, per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata, ai soci che rappresentano una parte determinata del capitale sociale o al singolo socio sulla base di quanto previsto dagli articoli 2393 bis e 2476, terzo comma, del Codice civile.

Lo stesso decreto n. 180/15 attribuisce poi una legittimazione ad agire in giudizio nel caso (che non riguarda però Banca Etruria) che lente sottoposto a risoluzione si trovi in condizione di insolvenza al momento dell’avvio della procedura di risoluzione.

La sentenza ricorda anche che sono diverse le norme sulla cessione di azioni e di libera circolabilità di queste in maniera autonoma rispetto ai rapporti sostanziali che vi sono sottostanti. È in questo contesto che Banca d’Italia ha ritenuto di scorporare dal patrimonio aziendale oggetto di cessione all’ente-ponte le azioni nei confronti degli ex esponenti aziendali relative agli «eventuali» diritti risarcitori, escludendole dalla cessione.

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