Civile

Consiglio di Stato: per il matrimonio “italiano” ci vogliono un uomo e una donna

di Giorgio Vaccaro

Il matrimonio contratto all'estero tra cittadini italiani omosessuali costituisce nel contesto delle norme nazionali un «atto abnorme - nel senso etimologico latino di atto fuori dalla norma» - perché manca la differenza di sesso tra gli sposi che nel nostro sistema di regole è condizione di validità. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con la sentenza della terza sezione del 26 ottobre 2015 (presidente Giuseppe Romeo, consigliere estensore Carlo Deodato).

Ne consegue che tutti gli ufficiali di stato civile - e non solo quindi quelli direttamente coinvolti dal caso specifico oggetto della decisione - non possono trascrivere l'atto per difetto della condizione relativa alla dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie prevista dall'articolo 64 comma 1, lettera e del Dpr del 3 novembre 2006 n. 396 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile).
L'analisi dell'abnormità, rispetto all'ordinamento nazionale, dell'atto di matrimonio tra cittadini italiani dello stesso sesso contratto all'estero, secondo il Consiglio di Stato è facilmente rilevabile, considerando come l'articolo 115 del Codice civile assoggetti espressamente i cittadini italiani all'applicazione delle disposizioni codicistiche che stabiliscono le condizioni necessarie per contrarre matrimonio, anche quando l'atto viene celebrato in un paese straniero.

In base a questa considerazione, prosegue la sentenza, l'enucleazione degli indefettibili requisiti sostanziali (rispetto allo stato ed alla capacità dei nubendi) porta a «individuare la diversità di sesso quale la prima condizione di validità e di efficacia del matrimonio, secondo le regole degli articoli 107,108,143,143 bis, e 156 bis del Codice civile e in coerenza con la concezione del matrimonio che discende dalla millenaria tradizione giuridica e culturale dell'istituto, oltre che all'ordine naturale costantemente inteso e tradotto in diritto positivo come legittimante la sola unione coniugale tra un uomo e una donna».

Per i giudici deve quindi concludersi come - secondo il sistema regolatorio di riferimento - l'atto di matrimonio omosessuale tra italiani contratto all'estero è radicalmente invalido o, meglio, inesistente (che appare la classificazione più appropriata, data la situazione di atto mancante di un elemento essenziale alla sua stessa giuridica esistenza. E, quindi, incapace nel vigente sistema di regole di costituire tra le parti lo status giuridico proprio delle persone coniugate con i diritti e gli obblighi connessi.

La valenza delle pronunce sovranazionali della Corte Ue, proposta dai ricorrenti come elemento di sostegno alla tesi della trascrivibilità, viene superata dalla sentenza con l'analisi delle stesse che ribadiscono come la regolazione legislativa del matrimonio e quindi l'eventuale ammissione di quello omosessuale (che la Corte non ritiene in astratto vietato) rientra nel perimetro del margine di apprezzamento e quindi della discrezionalità riservata agli Stati contraenti. Tanto che - precisa la sentenza - allo stato del diritto convenzionale europeo e sovranazionale, non appare configurabile un diritto fondamentale della persona al matrimonio omosessuale, sicché il divieto dell'ordinamento nazionale di equiparazione di quest'ultimo con quello eterosessuale non confligge con i vincoli contratti dall'Italia a livello europeo od internazionale.

Non essendo configurabile un diritto, l'interpretazione delle norme non può mai condurre all'equiparazione del matrimonio gay a quello “tradizionale”, restando riservata al Parlamento nazionale la relativa scelta politica.

Infine il Consiglio di Stato definisce, accogliendola, l'istanza del Prefetto di modifica della pronuncia di primo grado e, quindi, di disporre con decreto prefettizio l'annullamento delle trascrizioni eventualmente disposte dai Sindaci di matrimoni contratti all'estero tra coppie omosessuali di cittadini.

La novità della questione trattata ha portato alla compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

Consiglio di Stato - Sezione III – Sentenza 26 ottobre 2015

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