Comunitario e Internazionale

Diversi vettori con unica prenotazione, indennizzo al giudice del luogo dove è partito il primo volo

di Marina Castellaneta

Per ottenere la liquidazione della compensazione legata a una controversia tra vettori e passeggeri nei casi di ritardi aerei e cancellazioni dei voli è centrale la determinazione della giurisdizione tra i giudici dei diversi Stati membri.
Questo perché, anche se l'Unione europea ha armonizzato le regole sulle compensazioni pecuniarie dovute ai ritardi, alla perdita dei bagagli, alle cancellazioni dei voli, l'azionabilità della causa dinanzi ai tribunali di uno Stato è fondamentale proprio per l'attivazione del diritto anche in ragione dei diversi costi processuali che possono variare da Stato a Stato.
La Corte di giustizia dell'Unione europea è chiamata di frequente a risolvere le questioni relative alla ripartizione della giurisdizione e di recente, con l'ordinanza del 13 febbraio 2020 nella causa C-606/19, ha avuto l'occasione per chiarire i criteri per individuare il giudice competente nel caso di cancellazione di una tratta operata da una compagnia aerea diversa rispetto a quella con la quale è stato concluso il contratto di trasporto e che ha operato il primo percorso.

Il fatto - Un copione classico. Due passeggeri avevano acquistato due voli con un'unica prenotazione con destinazione San Sebastian (Spagna), partenza da Amburgo e scalo a Londra prima e Madrid poi. I voli erano effettuati da due compagnie aeree diverse: la tratta Amburgo-Londra dalla British Airways e l'altra, da Londra alla Spagna, da Iberia. La terza tratta del volo ossia Madrid-San Sebastian era stata cancellata senza che i passeggeri ne fossero stati informati. I due utenti avevano deciso di cedere i diritti di compensazione a una società tedesca che aveva citato in giudizio Iberia dinanzi al Tribunale circoscrizionale di Amburgo, luogo di partenza dei due passeggeri. Prima di decidere, i giudici tedeschi hanno presentato una domanda pregiudiziale d'interpretazione alla Corte Ue per ottenere chiarimenti sul titolo di giurisdizione da applicare ai sensi del regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, l'esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I-bis), in vigore dal 10 gennaio 2015 e accertare se i giudici tedeschi possano esercitare la giurisdizione per l'intero volo, costituito da più tratte, anche nei casi in cui l'inadempimento è dovuto al vettore che ha operato unicamente l'ultima tratta.

Voli di più vettori e giudice competente - Prima di analizzare il merito ossia l'esistenza o meno di un diritto alla compensazione in base al regolamento Ue n. 261/2004 che istituisce regole comuni per la compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, i giudici tedeschi hanno proceduto ad accertare l'esistenza di un titolo di giurisdizione in base al citato regolamento n. 1215/2012, che ha sostituito il n. 44/2001. L'indicato regolamento fissa un titolo generale di giurisdizione costituito dal domicilio del convenuto (articolo 4) e prevede altri titoli operanti in relazione a talune categorie di controversie. In particolare, l'articolo 7, relativo ai fori alternativi, stabilisce che, accanto al titolo generale di giurisdizione, in materia di obbligazioni contrattuali, l'attore può rivolgersi al giudice del luogo in cui l'obbligazione contrattuale è stata o deve essere eseguita . Inoltre, al punto 1, lettera b, dello stesso articolo 7, è precisato che ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è «nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto». Nell'effettuare tale scelta, il legislatore ha perseguito l'obiettivo di agevolare l'attore che può individuare facilmente il giudice da adire, garantendo, però, a tutte le parti la prevedibilità nell'individuazione del giudice competente perché, in sostanza, l'alternativa è, a scelta dell'attore, tra il giudice del domicilio del convenuto (in questo caso potrebbe essere la Spagna, ma solo se si ritiene che ogni vettore è responsabile del suo volo) o il giudice del luogo in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita. Per quanto riguarda i contratti di trasporto aereo, si ritiene che sia il «giudice nella cui circoscrizione si trovino il luogo di partenza o il luogo di arrivo dell'aereo, quali indicati nel contratto».

Nel caso in esame, il volo era costituito da più tratte, effettuate da diverse compagnie aeree ma il passeggero non aveva acquistato i biglietti separatamente bensì attraverso un'unica prenotazione, evidentemente in base ad accordi di code-sharing tra i vettori. Così, in base ad accordi tra compagnie aeree, un vettore procede alla commercializzazione del volo disponendo delle tratte non coperte dallo stesso vettore bensì da altre compagnie aeree.
In questi casi, quindi, è necessario tener conto del luogo di partenza del primo volo o bisogna tener conto delle singole tratte o dell'ultima tratta? Per la Corte Ue, in situazioni come quelle al centro della vicenda che ha portato al rinvio pregiudiziale, le domande di risarcimento per la cancellazione dell'ultima tratta possono essere presentate dinanzi ai giudici del luogo di partenza relativo alla prima tratta. E questo anche quando la compagnia aerea che ha cancellato l'ultimo volo è diversa da quella che ha servito il primo volo poiché il luogo di esecuzione dell'obbligazione contrattuale può essere anche quello del primo volo «in quanto uno dei luoghi di fornitura principale dei servizi oggetto di un contratto di trasporto aereo».

Gli eurogiudici, richiamando anche la precedente giurisprudenza e, in particolare, la sentenza del 7 novembre 2019, relativa alla causa C-213/18, hanno ritenuto che, in questo modo, è rispettato il principio di prossimità e di prevedibilità. L'attore, infatti, identifica facilmente il giudice che può adire e il convenuto può prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice può essere citato. D'altra parte, nel momento in cui si effettua un'unica prenotazione anche se il viaggio è costituito da più tratte operate da diversi vettori, con voli collegati uno con l'altro per arrivare alla meta finale, è evidente che anche gli altri voli sono collegati al primo che ha una centralità nella prestazione dei servizi di trasporto. Inoltre, va considerata l'obbligazione giuridica conclusa liberamente da due soggetti e la circostanza che l'azione giurisdizionale sia basata su detta obbligazione che, nel caso in esame, è stata conclusa tra il passeggero e un vettore che si è assunto l'obbligo di trasportarlo dalla Germania alla Spagna. Va ricordato che nella sentenza del 7 marzo 2018, nella causa C-274/16, la Corte di giustizia ha stabilito che, nel caso di pluralità di luoghi di prestazione di servizi in diversi Stati membri, il luogo di esecuzione, "in linea di principio", è quello che garantisce il collegamento più stretto tra il contratto e il giudice competente che coincide, almeno in via generale, con il luogo della prestazione principale. Nel caso di voli operati da più vettori con destinazioni in uno Stato membro diverso da quello di partenza, il luogo di prestazione dei servizi oggetto del contratto è sia il luogo di partenza sia quello di arrivo. Pertanto, il passeggero (o l'istituto al quale l'interessato ha ceduto il credito), che agisce in giudizio per ottenere una compensazione pecuniaria ai sensi del regolamento n. 261/2004, può rivolgersi al tribunale nella cui circoscrizione si trova il luogo di partenza o quello di arrivo dell'aereo.

Di conseguenza, il giudice tedesco, tenendo conto che il primo volo era partito da Amburgo (anche se operato da una compagnia aerea inglese), è legittimato a giudicare del ricorso presentato dal passeggero per il volo cancellato effettuato da una compagnia aerea diversa da quella che ha coperto la prima tratta. Ci sembra che, in questo modo, accanto alla circostanza che è rispettato il principio di prossimità rispetto al passeggero/consumatore, parte più debole del contratto, si eviti a quest'ultimo, che ha acquistato un unico biglietto, di doversi rivolgere ai giudici dello Stato dal quale è partito il singolo volo. Un rischio, quello della frammentazione della giurisdizione, che metterebbe a repentaglio la realizzazione effettiva dei diritti del passeggero. Inoltre, a nostro avviso, si evita così che gli stessi vettori utilizzino la tecnica del code-sharing per ripartire la giurisdizione tra giudici diversi, che potrebbe essere la causa di una rinuncia all'attivazione dei propri diritti. La semplificazione nell'attribuzione della giurisdizione, che serve anche a evitare conflitti di giudicato, permette al passeggero di avere una maggiore tutela nel diritto a ottenere la compensazione dovuta in caso di ritardi, nel pieno rispetto del regolamento Ue n. 261/2004 che istituisce regole comuni per la compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

Pertanto, spetterà al giudice tedesco applicare l'articolo 7 del regolamento n. 261/2004 in base al quale i passeggeri hanno diritto a una compensazione pecuniaria nei casi di ritardo superiore alle tre ore per voli all'interno dell'Unione europea, pari a 250 euro per tutte le tratte pari o inferiori a 1.500 chilometri o pari a 400 euro se la tratta supera i 1.500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri o a 600 euro per tutte le altre rotte. L'atto Ue fissa anche i modi per calcolare la distanza, che si determina prendendo in considerazione l'ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all'arrivo rispetto a quello previsto.

Corte di giustizia dell'Unione europea - Sezione VI - Ordinanza 13 febbraio 2020 - Causa C-606/19

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©