Civile

Divorzi esenti dal registro anche a distanza di anni

di Antonino Porracciolo

Sono esenti dall’imposta di registro i trasferimenti immobiliari effettuati in esecuzione degli accordi conclusi dai coniugi in sede di separazione personale, anche se le cessioni si realizzano a distanza di molti anni dalla firma dei patti. È quanto emerge dalla sentenza 437/1/2019 della Ctr Liguria (presidente e relatore Cardino).

Il caso
La lite scaturisce dall’impugnazione di un avviso di liquidazione con cui l’agenzia delle Entrate aveva chiesto a un notaio il pagamento dell’importo relativo all’imposta di registro per il trasferimento di proprietà della quota di un immobile. La cessione era intervenuta nel 2016 in attuazione degli accordi che due ex coniugi avevano raggiunto nel 1994, al momento della firma delle condizioni della loro separazione consensuale.

Secondo le Entrate, non si poteva applicare l’articolo 19 della legge 74/1987, per il quale (a seguito della sentenza 154/1999 della Corte costituzionale) gli atti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

Il primo grado
La Ctp Genova aveva respinto il ricorso del notaio, affermando che era trascorso troppo tempo dal momento della separazione a quello del trasferimento, sicché si doveva escludere che il passaggio di proprietà costituisse attuazione dell’accordo degli ex coniugi.

Contro la sentenza ha presentato appello il notaio, sostenendo che l’articolo 19 della legge 74 non prevede alcun termine per l’esenzione dall’imposta. Peraltro, le parti non avevano rispettato la scadenza del giugno 1994, fissata per il trasferimento della quota dell’immobile, perché erano in attesa del rilascio della concessione edilizia in sanatoria.

L’appello
Nell’accogliere il gravame, la Ctr ricorda, innanzitutto, che l’esenzione dall’imposta di registro è prevista per «agevolare la composizione bonaria delle crisi matrimoniali», che spesso richiede divisioni o trasferimenti immobiliari per giungere a «un assetto patrimoniale fra le parti equo e definitivo».

Quindi, ciò che rileva ai fini dell’esenzione è lo scopo transattivo dell’accordo; né, comunque, un eventuale differimento dell’esecuzione dell’accordo raggiunto al momento della separazione si può ritenere, «di per se stesso soltanto, rivelatore di un originario intento elusivo». A meno che si dimostri che i coniugi volessero frodare il Fisco, ma in questo caso «a ben poco rileverebbero sia la tempestività che il ritardo del negozio di trasferimento». Ma, in difetto di tale prova, il lasso di tempo, anche considerevole, intercorso fra l’accordo raggiunto dagli ex coniugi (che la Ctr ritiene assimilabile a un contratto preliminare) e il contratto definitivo «non assume alcun rilievo ai fini fiscali».

L’Agenzia, inoltre, secondo i giudici non aveva titolo per far valere il mancato rispetto del termine inizialmente previsto per il trasferimento della proprietà, essendo le parti libere di differire anche tacitamente il momento della firma del contratto; così come non poteva dedurre la prescrizione del diritto dell’ex moglie a ottenere il trasferimento della quota di proprietà del coniuge, trattandosi di questione che solo la parte interessata era legittimata a eccepire.

Così la Ctr ha annullato l’avviso di liquidazione impugnato, compensando le spese del giudizio per la novità della questione trattata.

Ctr Liguria 437/1/2019

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