Civile

Garage e cantine entrano nelle tabelle millesimali di spesa

di Luana Tagliolini

Garage e cantina rientrano nel calcolo delle tabelle millesimali di ripartizione spese delle scale, insieme all’immobile di cui costituiscono pertinenza (Cassazione, ordinanza 32990/2019).

La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza d’appello che aveva respinto la domanda di nullità, per assenza dell’unanimità, della delibera che aveva approvato tabelle millesimali per la ripartizione delle spese per la manutenzione delle scale e dell’ascensore.

Il condomino (una società) aveva fatto ricorso pretendendo di escludere il garage e la cantina, poste nel piano interrato e da reputarsi pertinenze dell’appartamento collocato al piano terra: cioè pretendeva di scindere l’immobile dalle pertinenze.

La Corte di cassazione ha precisato che l’atto di approvazione delle tabelle millesimali, come quello di revisione, non ha natura contrattuale, quindi non deve essere approvato con il consenso unanime dei condòmini, essendo sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’articolo 1136 del Codice civile, comma 2 (la maggioranza degli intervenuti e almeno 500 millesimi).

La Corte, del resto, ha più volte affermato che il giudice investito della domanda di revisione delle tabelle millesimali deve computare i valori di tutte le porzioni, tenendo conto di tutti gli elementi oggettivi (superficie, altezza di piano, luminosità, esposizione) che incidono sul valore effettivo di esse, nonché le eventuali pertinenze delle proprietà esclusive in quanto consentono un migliore godimento dei singoli appartamenti al cui servizio ed ornamento sono destinati in modo durevole, determinando un accrescimento del valore patrimoniale dell’immobile (Cassazione, ordinanza 21043/2017).

Pertanto, con riguardo alle spese relative a scale e ascensori, la Corte territoriale, nel valutare la rispondenza della consulenza tecnica d’ufficio ai criteri di cui agli articoli 1123 e 1124 del Codice civile, aveva invece giustamente considerato unitariamente i locali al piano terreno con le pertinenze poste nel seminterrato e servite dai servizi “scale e ascensore”.

Corte di cassazione, ordinanza 13 dicembre 2019, n.32990

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