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CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA: differita al 1° settembre 2021 l'entrata in vigore delle nuove disposizioni

L'Osservatorio è curato dall'Avv. Rossana Mininno del Foro di Milano


In data 8 aprile 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 94 il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 , recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.
L'articolo 5, rubricato “Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14”, stabilisce:
«1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il presente decreto entra in vigore il 1 settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2.»».


Secondo l'originaria formulazione dell'articolo 389 il Codice della crisi d'impresa sarebbe dovuto entrare in vigore in data 15 agosto 2020 (ovvero «decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale» - primo comma), fatta eccezione per alcune disposizioni normative in vigore già dal 16 marzo 2019 (id est, primo comma dell'articolo 27, articolo 350, articolo 356, articolo 357, articolo 363, articolo 364, articolo 366, articolo 375, articolo 377, articolo 378, articolo 379, articolo 385, articolo 386, articolo 387 e articolo 388).


Il motivo del disposto differimento è direttamente riconducibile all'attuale emergenza derivante dall'epidemia di COVID-19 e alle connesse ripercussioni economico-finanziarie.
Come chiarito nella relazione illustrativa del decreto-legge n. 23 del 2020, si ritiene che «anche al cessare dell'epidemia le ripercussioni economiche e finanziarie di tale evento eccezionale non verranno meno a breve termine ma si protrarranno per un periodo temporale piuttosto ampio».


Come chiarito nella relazione illustrativa al decreto-legge n. 23 del 2020, la decisione di disporre il rinvio integrale dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa è stata dettata da «una nutrita serie di considerazioni».


L'organico intervento riformatore del sistema delle procedure concorsuali, attuato con il decreto legislativo n. 14 del 2019, ha come obiettivi principali quello di consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà dell'impresa, nonché quello di salvaguardare la capacità imprenditoriale, creando le condizioni affinché l'imprenditore possa avviare, in via preventiva, le procedure di ristrutturazione volte a evitare che la crisi diventi irreversibile nell'ottica - privilegiata dal legislatore riformista - del risanamento dell'impresa e della continuità aziendale.


L'attuale quadro macroeconomico, tuttavia, potrebbe di fatto vanificare una delle novità più rilevanti introdotte dal Codice della crisi d'impresa, ovvero il sistema delle c.d. misure di allerta, funzionali a consentire l'emersione anticipata della crisi.


Come chiarito nella relazione illustrativa, detto sistema «è stato concepito nell'ottica di un quadro economico stabile e caratterizzato da oscillazioni fisiologiche, all'interno del quale, quindi, la preponderanza delle imprese non sia colpita dalla crisi, e nel quale sia possibile conseguentemente concentrare gli strumenti predisposti dal codice sulle imprese che presentino criticità. In una situazione in cui l'intero tessuto economico mondiale risulta colpito da una gravissima forma di crisi, invece, gli indicatori non potrebbero svolgere alcun concreto ruolo selettivo, finendo di fatto per mancare quello che è il proprio obiettivo ed anzi generando effetti potenzialmente sfavorevoli».


La seconda considerazione a supporto del disposto differimento si riferisce alla «filosofia di fondo del Codice», ovvero «operare nell'ottica di un quanto più ampio possibile salvataggio delle imprese e della loro continuità, adottando lo strumento liquidatorio (quello che ancora oggi è definito fallimento) come extrema ratio, cui ricorrere in assenza di concrete alternative»: a causa dell'attuale quadro macroeconomico, tuttavia, «il Codice finirebbe per mancare incolpevolmente il proprio traguardo».


La terza considerazione attiene al bisogno di stabilità a livello normativo ovvero «alla scarsa compatibilità tra uno strumento giuridico nuovo ed una situazione di sofferenza economica nella quale gli operatori più che mai hanno necessità di percepire una stabilità a livello normativo, e di non soffrire le incertezze collegate ad una disciplina in molti punti inedita e necessitante di un approccio innovativo».


È stato, perciò, ritenuto opportuno garantire che «l'attuale momento di incertezza economica venga affrontato con uno strumento comunque largamente sperimentato come la Legge Fallimentare, in modo da rassicurare tutti gli operatori circa la possibilità di ricorrere a strumenti e categorie su cui è maturata una consuetudine».


Il disposto differimento dovrebbe, infine, consentire di «allineare» il Codice della crisi d'impresa alla (emananda) normativa di attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza).
Trattandosi di differimento disposto in sede di decretazione d'urgenza, la nuova data di entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa dovrà essere confermata in sede di conversione del decreto-legge n. 23 del 2020.

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