Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte nel periodo compreso tra il 27 dicembre 2020 ed il 3 gennaio 2021.

di Federico Ciaccafava

Nell'appuntamento settimanale con la giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si segnalano, tra le numerose depositate, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) giudizio di appello e regime applicabile alle eccezioni di merito respinte in primo grado; (ii) decadenza dal diritto all'impugnazione del convenuto contumace; (iii) equo indennizzo, natura del procedimento e regime di liquidazione delle spese; (iv) giudizio di appello, omessa acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, e deducibilità del difetto di motivazione; (v) giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pagamento prestazioni professionali e contestazioni dell'opponente; (vi) regime applicabile all'eccezione di estinzione del credito per remissione del debito; (vii) statuizioni della sentenza non definitiva e limiti alla loro modificabilità o revocabilità; (viii) giudizio di cassazione e mancato esame delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.


PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

IMPUGNAZIONI/APPELLOCassazione n. 29640
Aderendo ad un indirizzo inaugurato da una pronuncia resa nel 2017 dalle Sezioni Unite, la decisione ribadisce che, in sede di appello, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale.

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 29645
Nell'ordinanza la Suprema Corte riafferma che il convenuto contumace decade dal diritto di impugnazione per l'inutile decorso del termine semestrale ex articolo 327, comma 1, c.p.c. qualora si accerti che, nonostante la nullità della citazione o della sua notificazione, egli abbia avuto comunque conoscenza del processo, ed il termine sia decorso con inizio non già dalla data di pubblicazione della sentenza, bensì dal giorno della detta presa di conoscenza, se successiva alla sentenza stessa.

SPESE PROCESSUALI Cassazione n. 29709
Uniformandosi al principio enunciato in un precedente del 2019, la pronuncia riafferma che la liquidazione delle spese processuali del giudizio per il riconoscimento dell'equo indennizzo da irragionevole durata del processo ai sensi della legge n. 89 del 2001 va effettuata in base alla tabella n. 12 del Dm n. 55 del 2014 del ministero della Giustizia sui giudizi ordinari innanzi alla Corte d'appello.

IMPUGNAZIONI/APPELLO Cassazione n. 29743
L'ordinanza ribadisce che l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ai sensi dell'articolo 347 c.p.c., non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio d'appello, con la conseguenza che la relativa omissione non determina un vizio del procedimento o della sentenza di secondo grado, bensì, al più, il vizio di difetto di motivazione, a condizione che venga specificamente prospettato che da tale fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili "aliunde" ed esplicitati dalla parte interessata.

PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE Cassazione n. 29744
L'ordinanza consolida il principio secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, ogni contestazione, anche generica, in ordine all'espletamento ed alla consistenza dell'attività svolta, è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di verificare anche il "quantum debeatur" senza incorrere nella violazione dell'articolo 112 c.p.c.

ECCEZIONI Cassazione n. 29920
Accogliendo il ricorso e cassando con rinvio la sentenza impugnata, l'ordinanza della Corte riafferma che non è possibile ritenere d'ufficio la ricorrenza di una eccezione, non svolta dalla parte interessata, di estinzione del debito per intervenuta remissione.

SENTENZACassazione n. 29988
La pronuncia ribadisce che le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva possono essere riformate o annullate solo in sede d'impugnazione, non con la sentenza definitiva successivamente resa.

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 30054
La decisione, uniformandosi al prevalente indirizzo maturato in sede di legittimità, afferma che il mancato esame delle risultanze della CTU integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c., risolvendosi nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
***
PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Impugnazioni – Giudizio di appello – Eccezioni – Eccezione di merito rigettata o disattesa in primo grado – Appello incidentale e mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. – Rispettivi ambiti. (Cpc, articoli 112, 329, 342, 345 e 346)
In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex articolo 345, comma 2, cod. proc. civ. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'articolo 329, comma 2, cod. proc. civ.), né è sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest'ultimo l'esercizio ex articolo 345, comma 2, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta tra un perito assicurativo e la compagnia assicuratrice per il pagamento di somme dovute a titolo di compenso per l'attività di stima e liquidazione dei danni svolta in riferimento a sinistri stradali, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata avendo il giudice d'appello erroneamente dichiarato l'improponibilità della domanda a causa del frazionamento del credito nonostante la relativa eccezione formulata dalla predetta compagnia fosse stata esaminata e respinta dal giudice di prime cure pur se le domande del ricorrente furono poi ugualmente rigettate: in conformità all'enunciato principio, infatti, la compagnia di assicurazione controricorrente, vittoriosa quanto all'esito finale della lite, avrebbe dovuto proporre appello incidentale sul punto e non già limitarsi alla mera riproposizione della eccezione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, sentenza 28 agosto 2018, n. 21264; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 19 ottobre 2017, n. 24658; Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 12 maggio 2017, n. 11799).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 28 dicembre 2020, n. 29640 – Presidente Gorjan; Relatore Tedesco

Impugnazioni – Termini – Decadenza dell'impugnazione – Nullità della citazione o della notificazione – Conoscenza del processo da parte del convenuto contumace – Decorso del termine annuale – Decadenza dal diritto di impugnazione. (Cpc, articol0 327)
Il convenuto contumace decade dal diritto di impugnazione per l'inutile decorso del termine annuale – ora semestrale – di cui all'articolo 327, comma 1, cod. proc. civ. qualora si accerti, anche d'ufficio, in considerazione della natura pubblicistica della decadenza, che, nonostante la nullità della citazione o della sua notificazione, egli abbia avuto comunque conoscenza del processo, ed il termine sia decorso con inizio non già dalla data di pubblicazione della sentenza, bensì dal giorno della detta presa di conoscenza, se successiva alla sentenza stessa (Nel caso di specie, relativo ad una controversia avente ad oggetto la domanda di acquisto di due fondi rustici per intervenuta usucapione, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato senza rinvio la pronuncia impugnata, la quale aveva dichiarato la nullità della sentenza di prime cure a motivo della nullità della notifica dell'iniziale citazione, essendo emerso, dall'esame degli atti, che quando i controricorrenti, a conoscenza dell'iniziativa giudiziaria intrapresa nei loro confronti, avevano notificato l'atto di appello il termine de quo era ampiamente decorso con conseguente decadenza dall'impugnazione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 23 gennaio 2019, n. 1893; Cassazione, sezione civile III, sentenza 29 maggio 2003, n. 8622; Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 15 maggio 1990, n. 4196).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 28 dicembre 2020, n. 29645 – Presidente Di Virgilio; Relatore Abete

Spese processuali – Procedimento camerale per il riconoscimento dell'equo indennizzo – Artt. 91 ss. c.p.c. – Applicabilità – Fondamento – Tabella applicabile. (Cpc, articolo 91; Legge, n. 89/2001, articoli 2 e 3)
Il giudizio per il riconoscimento dell'equo indennizzo da irragionevole durata del processo ai sensi della legge n. 89 del 2001 (cd. legge Pinto) ha carattere contenzioso perché volto a risolvere una controversia su contrapposte posizioni di diritto soggettivo che si svolge in pieno contraddittorio tra le parti e si conclude con un provvedimento il quale, pur con la forma del decreto motivato, ha natura sostanziale di sentenza ed è suscettibile di acquistare autorità di giudicato. Ne consegue che trovano applicazione analogica le disposizioni degli articoli 91 ss. c.p.c. in tema di spese processuali e che la relativa liquidazione va effettuata non già in base alla tabella n. 7 del Dm n. 55 del 2014 del ministero della Giustizia, concernente i procedimenti di volontaria giurisdizione, bensì a quella n. 12 del medesimo Dm sui giudizi ordinari innanzi alla corte d'appello (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio il decreto oggetto di impugnazione avendo la corte d'appello liquidato nel giudizio di opposizione, onorari e compensi professionali senza tener conto dei parametri stabiliti dalla legge per i procedimenti contenziosi nel rispetto dei minimi tariffari). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 28 febbraio 2019, n. 6015)
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 29 dicembre 2020, n. 29709 – Presidente Manna; Relatore Varrone

Impugnazioni – Giudizio di appello – Fascicolo d'ufficio di primo grado – Mancata acquisizione – Vizio del procedimento di secondo grado – Esclusione – Nullità della sentenza – Esclusione – Deducibilità come motivo di ricorso per cassazione per difetto di motivazione – Condizioni. (Cpc, articol0 347 e 360)
L'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ai sensi dell'articolo 347 cod. proc. civ., non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio d'appello, con la conseguenza che la relativa omissione non determina un vizio del procedimento o della sentenza di secondo grado, bensì, al più, il vizio di difetto di motivazione, a condizione che venga specificamente prospettato che da detto fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili "aliunde" ed esplicitati dalla parte interessata (Nel caso di specie, relativo ad una controversia avente ad oggetto la domanda di pagamento del compenso per l'esecuzione di lavori edili, il giudice di legittimità ha disatteso la doglianza prospettata dal ricorrente a motivo dell'indisponibilità delle copie dei verbali di udienza del giudizio di primo grado, in quanto le dichiarazioni rese dal convenuto in sede di interrogatorio libero e formale, se pur ritualmente riprodotte nel corpo del motivo di ricorso, non possedevano, atteso il loro tenore, il richiesto carattere di decisività). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 4 aprile 2019, n. 9498; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 7 agosto 2018, n. 20631; Cassazione, sezione civile III, sentenza 29 gennaio 2016, n. 1678).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 29 dicembre 2020, n. 29743 – Presidente Gorjan; Relatore Abete

Procedimento di ingiunzione – Giudizio di opposizione – Parcella professionale – Contestazione, anche generica, sull'espletamento e consistenza dell'attività – Conseguente potere del giudice di valutare il "quantum debeatur" della prestazione. (Cc, articolo 2697; Cpc, articoli 112, 633, 636 e 645)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, ogni contestazione, anche generica, in ordine all'espletamento ed alla consistenza dell'attività, è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di verificare anche il "quantum debeatur" senza incorrere nella violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ. (Nel caso di specie, relativo ad una controversia avente ad oggetto la domanda di pagamento degli onorari dovuti da una società di capitali ad un avvocato per lo svolgimento di prestazioni professionali rese in seno alla giurisdizione amministrativa, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo la corte territoriale, pur a fronte della contestazione della pretesa creditoria di carattere generico in ordine all'"an" ed al "quantum" formulata dalla società ricorrente, omesso di provvedere, come da suo potere-dovere, al riscontro della prestazioni in concreto effettivamente eseguite dal difensore, onde poi procedere alla puntuale quantificazione del compenso, anziché limitarsi, in sede di sua determinazione, a prendere atto tout court, qualificandole come "incontestate", delle attività giudiziali indicate nella parcella corredata dal parere di congruità del competente Consiglio dell'Ordine di appartenenza del professionista). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, 11 gennaio 2016, n. 230; Cassazione, sezione civile II, 15 febbraio 2010, n. 3463; Cassazione, sezione civile II, 30 luglio 2004, n. 14556; Cassazione, sezione civile II, sentenza 25 giugno 2003, n. 10150).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 29 dicembre 2020, n. 29744 – Presidente Gorjan; Relatore Abete

Eccezioni – Estinzione del credito per remissione del debito – Eccezione relativa – Rilevabilità d'ufficio – Esclusione – Denunzia in sede di legittimità – Error in procedendo. (Cc, articol0 1236; Cpc, articoli 112 e 360)
Non è possibile ritenere d'ufficio la ricorrenza di una eccezione, non svolta dalla parte interessata, di estinzione del debito per intervenuta remissione (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta tra le parti per il mancato pagamento di una somma reclamata a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di lavori di riparazione di un autoveicolo, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso a motivo della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'articolo 112 cod. proc. civ., ha cassato con rinvio la pronuncia gravata, avendo il giudice d'appello confermato in sede di gravame la sentenza impugnata di rigetto della pretesa creditoria in ragione dell'estinzione del debito per intervenuta sua remissione, pur essendo mancata del tutto nei gradi di merito la formulazione della relativa eccezione da parte della società controricorrente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, ordinanza 9 febbraio 1999, n. 1110).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 30 dicembre 2020, n. 29920 – Presidente Di Virgilio; Relatore Oricchio

Sentenza – Non definitiva – Modificabilità o revocabilità con la sentenza definitiva – Divieto. (Cc, articolo 2909; Cpc, articoli 279 e 324)
Le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva possono essere riformate o annullate solo in sede d'impugnazione, non con la sentenza definitiva successivamente resa (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta tra una società di capitali, in proprio e quale capogruppo di R.T.I., ed un Consorzio di Bonifica avente ad oggetto la domanda di pagamento del corrispettivo per l'attività prestata durante procedure espropriative ed in esecuzione di un contratto di appalto di lavori pubblici, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo i giudici d'appello, nella sentenza definitiva, incluso e liquidato, nell'importo dovuto dal ricorrente Consorzio, anche somme risultanti dallo scrutinio di questioni vagliate ma ritenute infondate dalla sentenza non definitiva, ritenendo tardiva la doglianza sul punto mossa dal predetto Consorzio in sede di comparsa conclusionale, pur trattandosi di questione rilevabile d'ufficio). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 28 maggio 2020, n, 10067; Cassazione, sezione civile L, sentenza 16 giugno 2014, n. 13621; Cassazione, sezione civile III, sentenza 16 febbraio 2001, n. 2332).
Cassazione, sezione I civile, ordinanza 31 dicembre 2020, n. 29988 – Presidente Genovese; Relatore Iofrida

Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Motivi di ricorso – Mancato esame delle risultanze della C.T.U. – Idoneità ad integrare il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – Configurabilità. (Cpc, articoli 61 e 360)
Il mancato esame delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., risolvendosi nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Nel caso di specie, relativo ad una controversia avente ad oggetto la domanda risarcitoria proposta nei confronti di un'amministrazione comunale dal controricorrente a titolo di occupazione di un terreno di proprietà di quest'ultimo per la realizzazione di parte delle vie pubbliche, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata avendo la corte del merito, nel determinare l'entità del danno, omesso di prendere in considerazione il valore ridotto - 80 euro a mq. in luogo di 100 euro - espresso nella relazione integrativa dal consulente tecnico d'ufficio e fondato su una metodologia di calcolo effettuata mediante i nuovi elementi forniti; in particolare, a giudizio della Corte, il mancato esame e, di conseguenza, la mancata esplicitazione delle ragioni di eventuale dissenso rispetto alle conclusioni formulate nel supplemento peritale in ordine alla quantificazione del danno, sono suscettibili di integrare il vizio denunciato e, segnatamente, in ordine all'effettiva potenzialità di utilizzo del suolo ed al corrispondente suo reale valore di mercato, da determinarsi avendo riguardo alla data dell'intervenuta rinuncia al diritto di proprietà del suolo stesso). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 7 settembre 2020, n. 18598; Cassazione, sezione civile III, sentenza 31 maggio 2018, n. 13770; Cassazione, sezione civile III, sentenza 29 maggio 2018, n. 13399).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 31 dicembre 2020, n. 30054 – Presidente Acierno; Relatore Parise

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