Comunitario e Internazionale

Obblighi del creditore, al giudice nazionale il controllo d’ufficio

di Marina Castellaneta

Il rispetto dell’obbligo precontrattuale del creditore, tenuto alla valutazione del merito creditizio del consumatore, deve essere accertato d’ufficio dal giudice nazionale. Se il creditore, inoltre, non compie i controlli richiesti prima della conclusione del contratto, il giudice deve applicare le sanzioni dissuasive previste senza, però, condizionarle alla prescrizione fissata dall’ordinamento interno che potrebbe vanificare la tutela del consumatore.

Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza del 5 marzo nella causa C-679/18 con la quale la Corte ha precisato la portata applicativa degli articoli 8 e 23 della direttiva 2008/48 sui contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/Cee, recepita in Italia con Dlgs. n. 141/2010.

Al centro della vicenda nazionale, che ha portato al rinvio pregiudiziale a Lussemburgo, la conclusione di un contratto di credito tra un consumatore e un istituto finanziario che si era rivolto al giudice nazionale per ottenere il pagamento delle rate non corrisposte dal contraente. Quest’ultimo aveva sollevato, dinanzi al Tribunale circoscrizionale di Ostrava (Repubblica ceca), la nullità del contratto sostenendo che il creditore non aveva svolto l’accertamento sul merito creditizio imposto dalla direttiva. Per la Corte di giustizia, il giudice nazionale è tenuto a valutare d'ufficio l’eventuale violazione delle regole Ue in materia di tutela dei consumatori per garantire una protezione ampia della parte debole del contratto, obiettivo alla base della direttiva 2008/48 che, per evitare il sovraindebitamento del consumatore e per responsabilizzare il creditore, impone la valutazione del merito creditizio, anche con l’utilizzo delle banche dati. Accertata la violazione del controllo da parte del creditore, il giudice nazionale dovrà applicare le sanzioni previste dall'ordinamento interno e imposte dal diritto Ue. Spetta, poi, allo stesso giudice nazionale accertare che la severità delle sanzioni sia adeguata alla gravità delle violazioni e che le sanzioni producano un effetto «realmente dissuasivo, fermo restando il rispetto del principio generale di proporzionalità». Chiarita l’autonomia dei giudici nazionali, la Corte Ue ha fornito alcune indicazioni per garantire che la sanzione per il creditore sia effettiva: va bene la nullità del contratto e il divieto per il creditore di percepire interessi, ma a condizione che la decadenza dagli interessi non sia mitigata da altri fattori. In questo caso, infatti, la sanzione non avrebbe più il carattere «realmente dissuasivo» necessario per assicurare l’attuazione del diritto Ue. Di conseguenza, non è conforme alla direttiva e al principio di effettività la circostanza che la richiesta di nullità del contratto di credito debba essere avanzata dal consumatore entro un termine di prescrizione triennale. Per la Corte, infatti, le sanzioni di diritto civile predisposte dal legislatore interno non possono essere limitate da condizioni che porterebbero a una tutela non effettiva del consumatore. Che, invece, – osservano gli eurogiudici – è garantita con l’intervento d'ufficio dei giudici nazionali, tenuti alla disapplicazione del diritto interno e all’interpretazione conforme.

Corte Ue – Sentenza C 679-18

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