Società

Un aiuto per ristrutturare il debito in tempo di crisi

di Giuseppe Acciaro e Alessandro Danovi

Gli strumenti finanziari partecipativi, seppur ideati per agevolare la crescita delle imprese in una situazione di mercato fisiologica, si rivelano utili per fronteggiare anche le difficoltà proprie di un periodo patologico, come quello attuale, e per agevolare la ristrutturazione del debito delle imprese in crisi.

L’articolo 2346, comma 4 del Codice civile consente alle società per azioni di emettere «strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti». Inoltre, l’articolo 2351, comma 4 del Codice civile precisa che tali strumenti possano essere dotati del diritto di voto “su argomenti specificamente indicati” e, in particolare, che ai loro titolari possa essere riservata la nomina di un amministratore indipendente o di un sindaco. Ampia autonomia viene lasciata allo statuto, che definisce le modalità e le condizioni di emissione, nonché i diritti che conferiscono ai titolari degli strumenti finanziari.

L’utilità dello strumento
Gli Sfp rappresentano uno strumento utile sia nella fase di negoziazione degli accordi, prodromica al raggiungimento della maggioranza dei voti dei creditori e all’omologa da parte del tribunale, sia durante la fase esecutiva del concordato preventivo. Nel primo caso, gli Sfp agevolano le trattative tra il debitore e i creditori poiché rafforzano la posizione di questi ultimi, garantendo loro il diritto di partecipare più attivamente alla vita societaria, incidendo sulle dinamiche societarie e ottenendo ulteriori vantaggi. A tal fine, infatti, gli Sfp potrebbero attribuire ai creditori dei benefici legati ai risultati attesi nel periodo successivo all’omologa nonché il diritto di voto su specifici argomenti. La disciplina sui diritti di voto attribuibili ai titolari di Sfp è piuttosto scarna e lasciata ampiamente all’autonomia statutaria.

Il legislatore prevede espressamente la possibilità di riservare ai titolari di Sfp la nomina di un amministratore indipendente o di un sindaco. In aggiunta, a titolo esemplificativo, lo statuto potrebbe prevedere che le deliberazioni attinenti a specifiche materie possano essere condizionate al voto favorevole dei titolari di Sfp oppure l’attribuzione del diritto di partecipazione all’assemblea dei soci al rappresentante comune della categoria, nominato dai titolari di Sfp.

Il controllo
Nella fase esecutiva del concordato, gli Sfp possono rappresentare uno strumento di controllo dell’esecuzione della proposta, instaurando una costante interazione tra il debitore e i creditori, finalizzata al mantenimento di un dialogo reciproco che permetta di realizzare un’attività di controllo a garanzia della corretta esecuzione del piano concordatario.

A tal fine, a titolo esemplificativo, la titolarità di Sfp potrebbe tradursi nella possibilità di domandare informazioni agli amministratori, esaminare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione, nel diritto di ricevere l’avviso di convocazione di ogni assemblea dei soci della società, nonché di impugnare delibere su materie specificatamente indicate o, ancora, nel diritto di richiedere ed ottenere la convocazione dell’assemblea ordinaria e straordinaria, indicando gli argomenti all’ordine del giorno da porre all’attenzione ed approvazione dei soci.

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