Rassegne di Giurisprudenza

Conversione dell'ergastolo in pena temporanea nella fase esecutiva

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto


Esecuzione - In genere - Sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 17 settembre 2009 nel caso Scoppola contro Italia - Mancata ammissione dell'imputato al giudizio abbreviato nella vigenza dell'art. 30, comma primo, lett. b), della legge n. 479 del 1999 - Sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di anni trenta di reclusione in sede esecutiva - Esclusione.
Il condannato con sentenza passata in giudicato alla pena dell'ergastolo per reati che non comportano l'applicazione della misura aggiuntiva dell'isolamento diurno può ottenere in sede esecutiva la riduzione della pena temporanea massima, secondo quanto stabilito dalla Corte Edu con la sentenza del 17 settembre 2009 nel caso Scoppola contro Italia, soltanto se nel corso del giudizio di cognizione sia stato ammesso al rito abbreviato e la sentenza di condanna sia stata pronunciata all'esito di quel giudizio.
•Corte di cassazione, sezione 1 penale, sentenza 16 febbraio 2021 n. 6144

Esecuzione - In genere - Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Scoppola contro Italia - Reati puniti con l'ergastolo - Concessione della riduzione di pena ex art. 442 cod. proc. pen. - Presupposti - Fattispecie.
A seguito della sentenza della Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell'Uomo n. 10249/03 del 17 settembre 2009, nel caso Scoppola contro Italia, il condannato con sentenza passata in giudicato può richiedere in sede esecutiva la riduzione della pena ex art. 442 cod. proc. pen. a condizione che sia stato ammesso al giudizio abbreviato e che la sentenza di condanna sia stata emessa all'esito di tale giudizio. (Nella specie, la Corte ha respinto l'istanza del condannato la cui richiesta di rito abbreviato era stata rigettata sulla base della disciplina all'epoca vigente, senza essere reiterata, nel momento in cui, sulla base della disciplina transitoria, era tecnicamente e proceduralmente possibile).
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 18 marzo 2019 n. 11916

Esecuzione - In genere - Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 17 settembre 2009 nel caso scoppola contro Italia - Richiesta di giudizio abbreviato nella vigenza dell'art. 30, comma primo, lett. b), della legge n. 479 del 1999 - Successiva revoca della richiesta di giudizio abbreviato a seguito del d.l. n. 341 del 2000 - Sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di anni trenta di reclusione in sede esecutiva - Esclusione.
Non sussistono i presupposti per la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di anni trenta di reclusione, in applicazione dei principi enunciati dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo nel caso Scoppola contro Italia, se il condannato, dopo aver formulato istanza di definizione del processo nella forma del rito abbreviato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 30, comma primo, lett. b), della legge n. 479 del 1999, abbia poi revocato la richiesta di accesso al rito semplificato, avvalendosi del disposto di cui all'art. 8 del D.L. n. 341 del 24 novembre 2000.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 8 aprile 2014 n. 15748

Esecuzione - In genere - Sentenza della corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Scoppola contro Italia - Revoca della sentenza di condanna dell'ergastolo - Concessione della riduzione di pena ex art. 442 cod. proc. pen. - Condizioni.
A seguito della sentenza della Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell'Uomo n. 10249/03 del 17 settembre 2009 (Scoppola contro Italia), la conversione della pena dell'ergastolo in quella di anni trenta è dovuta, in sede esecutiva, solo nel caso di giudizio abbreviato ammesso tra il 2 gennaio ed il 24 novembre 2000 e cioè nella vigenza dell'art. 30, comma primo, lett. b, L. 479 del 1999.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 29 gennaio 2014 n. 4008

Esecuzione - In genere - Sentenza della corte europea dei diritti dell'uomo nel caso scoppola contro italia - Revoca della sentenza di condanna all'ergastolo - Concessione della riduzione di pena ex art. 442 cod. proc. pen. - Presupposti - Fattispecie.
A seguito della sentenza della Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell'Uomo n.10249/03 del 17 settembre 2009, nel caso Scoppola contro Italia, il condannato con sentenza passata in giudicato alla pena dell'ergastolo ha diritto di ottenere la revoca della condanna e la conseguente riduzione della pena ex art. 442 cod. proc. pen. solo se aveva acquisito, nel proprio patrimonio giuridico, il diritto ad ottenere l'applicazione del rito abbreviato secondo le modalità più favorevoli esistenti anteriormente all'entrata in vigore del D.L. n. 341 del 2000, conv. in l. n. 4 del 2001. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non aver diritto alla revoca della sentenza di condanna ed alla riduzione del rito il condannato all'ergastolo nel 1997 che aveva fatto richiesta di giudizio abbreviato in appello nel 2000, dopo l'entrata in vigore della l. n. 479 del 1999, senza, però, averne titolo).
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 9 febbraio 2012 n. 5134