Civile

Autovelox, "taratura periodica" non valida senza la certificazione ISO 9001

La Cassazione, sentenza n. 1608 depositata oggi, ha accolto il ricorso dell'automobilista

di Francesco Machina Grifeo

Per la validità della sanzione elevata a seguito del superamento dei limiti di velocità, l'Amministrazione deve essere in grado di dimostrare non solo che l'apparecchio è stato revisionato secondo il calendario previsto ma anche che la taratura periodica è stata fatta presso un centro ACCREDIA oppure da società in regola con le certificazioni ISO 9001. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 1608 depositata oggi, accogliendo con rinvio il ricorso di un automobilista.


In precedenza, sia il giudice di pace che il Tribunale di La Spezia avevano rigetto l'opposizione al verbale di contravvenzione sulla base del fatto che l'apparecchio Velomatic era stato regolarmente revisionato dalla società costruttrice Eltraf due mesi prima. Contro questa decisione, il guidatore ha proposto ricorso sostenendo che la documentazione prodotta non era idonea.

E la II Seconda sezione civile gli ha dato ragione. Per prima cosa la Corte ricorda che come chiarito dalla circolare del ministero dell'Interno 26 giugno 2015, già prima della sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015, era prescritta la verifica periodica di funzionalità e taratura, con cadenza almeno annuale, delle apparecchiature di controllo da remoto o per la contestazione successiva delle violazioni in materia di velocità. E che la verifica doveva, e deve, essere effettuata presso un centro accreditato ACCREDIA (designata quale unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in applicazione dell'art. 4 n. 99 del 2009), ovvero presso lo stesso costruttore se abilitato alla certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001/2000.

Successivamente, prosegue la decisione, il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 giugno 2017 ha previsto che «Le verifiche iniziali e periodiche di taratura devono essere eseguite, con emissione di certificato di taratura, da soggetti che operano in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISOIEC 17025:2005 (e future revisioni) come laboratori di taratura, accreditati da ACCREDIA o da altri organismi di Accreditamento firmatari a livello internazionale degli accordi di mutuo riconoscimento» (punto 2.2. dell'Allegato).

Dunque, conclude la Cassazione, se è vero che la sentenza impugnata ha accertato che l'infrazione è stata rilevata il 22 agosto 2014 a mezzo di Velomatic 512, sottoposto a verifica dal costruttore due mesi prima del rilevamento, non ha tuttavia chiarito se "l'apparecchio rientrasse tra quelli per i quali già prima della sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015 era prescritta la verifica periodica di funzionalità e taratura, e, in caso affermativo, se la società costruttrice fosse abilitata alla certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001/2000".

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