Civile

L'anatocismo dopo la Legge n. 49/2016 sulla capitalizzazione in conto corrente degli interessi

Il presente contributo è tratto da un elaborato in tema di anatocismo, redatto per Diritto24 dal dott. Fabrizio Di Paolo*
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"Nel ricordare che le nuove regole hanno l'effetto di impedire la produzione di ulteriori interessi su interessi debitori, lo stesso non si può dire per quanto riguarda gli interessi di mora (ossia quelli previsti allorquando il cliente non adempie al pagamento di ciò che deve nel momento temporale in cui è previsto) che ha visto la disciplina rimanere invariata. Le fonti normative sono l'art. 120, co 2, TUB, delibera CICR n. 343, il codice civile, e la legge antiusura, all'art. 644 cp

Come noto, con il rapporto di conto corrente il cliente non solo può depositare il proprio denaro (operazione attiva per il cliente e passiva per la banca) ma può anche richiedere, e se concesso, adoperare un eventuale credito che può consistere tecnicamente in uno scoperto di conto ovvero apertura di credito .

Queste tipologie di operazioni generano, quindi, interessi sia "attivi o creditori", quando spettano al cliente, sia "passivi o debitori", quando spettano alla banca.

Le tipologie di operazioni bancarie, sopra indicate, e che generano la produzione di interessi sono state oggetto ad una nuova regolamentazione introdotta con la L. n. 49 dell'8 aprile 2016.
Vediamo quali sono i nuovi dettami introdotti e la relativa prassi operativa:

4.1 Come si calcolano gli interessi e quando devono essere pagati

- Gli interessi passivi maturati non possono produrre altri interessi;
- Gli interessi passivi e attivi devono essere calcolati con la stessa periodicità, ossia secondo lo stesso intervallo di tempo. Questa regola era in vigore anche prima;
- Il periodo di conteggio degli interessi deve essere minimo di un anno, non può avere un periodo inferiore (non può più essere, ad esempio, il trimestre) e la data di riferimento per calcolare gli interessi è il 31 dicembre di ciascun anno. Per gli interessi attivi il contratto potrebbe prevedere, a vantaggio del cliente, un periodo di calcolo inferiore all'anno;
- Gli interessi passivi sono calcolati al 31 dicembre anche in caso di contratti stipulati in corso d'anno e, comunque, al termine del rapporto;
- Gli interessi passivi calcolati al 31 dicembre non sono dovuti a questa data, ma al 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati.

4.2 Come devono essere contabilizzati gli interessi

Nella propria documentazione inviata al cliente le banche devono indicare separatamente e chiaramente il capitale dagli interessi. Il cliente, cioè, dovrà essere sempre in grado di capire facilmente quale sia la somma dovuta a titolo di interessi, che non può produrre ulteriori interessi, e la somma dovuta a titolo di restituzione del capitale, ossia il debito principale, che produce interessi.

4.3 Come si pagano gli interessi passivi

Le possibilità che il cliente ha a disposizione per pagare gli interessi maturati e per poter proseguire in modo regolare il rapporto di credito con la banca, senza innescare reazione ed effetti negativi da parte dell'istituto stesso sono le seguenti:

- se ha fondi disponibili sufficienti può procedere immediatamente all'estinzione il debito da interessi, in contanti o in alternativa effettuando un bonifico da un eventuale altro conto, evitando così la capitalizzazione con un conseguente aumento del debito;
- può essere estinto autorizzando l'addebito in conto; così facendo, però, il debito da interessi si somma a quello principale e non è più distinto da esso. Se fosse questa la decisione il debito verrà pagato o attraverso una compensazione con l'eventuale saldo attivo presente alla data del 1° marzo oppure, se il saldo del conto fosse negativo, vi sarebbe un ampliamento della somma oggetto di finanziamento da rimborsare;
- può concordare con la banca, per mezzo di clausola inserita nel contratto, che possa prevedere l'utilizzo le somme in entrata sul suo conto (ad esempio bonifici in arrivo) per estinguere il debito da interessi. È utile verificare cosa prevede il proprio contratto al riguardo.

4.3.1 I riflessi di un addebito in conto

Abbiamo detto al paragrafo precedente che tra le opzioni che il cliente ha a disposizione per poter pagare il debito su interessi passivi maturati nel corso dell'anno vi è anche quello dell'addebito in conto.

Ma cosa accade nel caso in cui il cliente autorizzi l'addebito in conto?

Il cliente, acconsentendo al pagamento degli interessi direttamente sul conto corrente, genera una "fusione", una compensazione, degli stessi con il capitale.
In caso di conto corrente capiente, ossia con un saldo attivo uguale o superiore alla somma dovuta a titolo di interessi, gli interessi dovuti dal cliente sono pagati perché si compensano con il saldo attivo, che quindi si riduce dell'importo corrispondente al debito da interessi.
In caso di conto con un saldo negativo, dal 1° marzo la somma dovuta a titolo di interessi si somma al capitale (si "trasforma" in capitale) e produce a sua volta interessi. La somma inizialmente dovuta quindi aumenterà.
Il cliente deve esprimere il suo consenso all'addebito in modo espresso e specifico. Il consenso all'addebito in conto deve essere rilasciato in forma scritta o in modalità digitale equiparabile alla forma scritta; può essere data in via generale dal cliente con il contratto che dà origine al rapporto o in seguito.
In ogni caso può revocare l'autorizzazione in ogni momento, purché prima dell'effettuazione dei singoli addebiti.

4.3.2 Cosa accade se gli interessi non vengono pagati?

La risposta a tale domanda, purtroppo, ha conseguenze a dir poco preoccupanti e gravi perché la banca segnalerà l'esposizione debitoria alla centrale rischi con riflessi inenarrabili, in quanto con molta probabilità, risultando cattivo pagatore, il cliente non riuscirà più ad ottenere un solo finanziamento da nessuna banca. Plurimi sono gli esempi di imprenditori che, non solo per "meriti" loro, ma anche per colpe non a loro imputabili, si sono ritrovati iscritti alla centrale rischi con il successivo fallimento della loro azienda perché non sono stati più in grado di trovare un istituto di credito che li finanziasse.
Considerate le prime difficoltà nella prima fase di applicazione della nuova norma le banche per tutelare i clienti, con il conto corrente capiente, che non hanno fornito l'autorizzazione scritta all'addebito in conto e non hanno pagato in altro modo gli interessi alla scadenza, per tutto il 2017 le banche hanno segnalato gli interessi come se fosse stata rilasciata l'autorizzazione all'addebito, in modo che non risulti il mancato pagamento. Dal 2018, invece, la deroga alla segnalazione in centrale rischi è venuta meno.

5. Adeguamento dei contratti

Le nuove regole si applicano agli interessi che iniziano a maturare dal 1° ottobre 2016. Le banche hanno applicato le nuove disposizioni ai contratti posti in essere dopo il 1° ottobre 2016 e hanno dovuto adeguare i contratti in corso, stipulati prima di questa data.
Secondo il principio generale previsto in tema di trasparenza bancaria, i singoli contratti, in corso e i nuovi, prevedono deroghe alle disposizioni solo in senso più favorevole al cliente.
Per l'adeguamento le banche hanno seguito la procedura di modifica unilaterale prevista dalle norme del Testo unico bancario; l'adeguamento alle nuove regole costituisce un "giustificato motivo" di modifica delle condizioni contrattuali.
In concreto, i clienti hanno ricevuto dalla propria banca una comunicazione che annunciava la modifica delle clausole sul calcolo e sulle modalità di pagamento degli interessi, chiarendone i motivi, ed invitava a compilare un apposito modulo per dare l'autorizzazione preventiva all'addebito in conto di eventuali interessi debitori (maturati ad esempio sulla somma utilizzata attraverso lo scoperto di conto).
Rimane, in ogni caso, salvo il diritto del cliente di recedere, senza spese, dal rapporto.".

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* Dottore Commercialista-Revisore Contabile - Perito Camera di Commercio di Roma

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