Giustizia

Specializzazioni, le Associazioni contro il gioco dell'oca ai danni dei legali

Presa di posizione comune di Agi, Aiaf, Uncat, Unione Camere penali, Unione Camere civili contro il ricorso al Tar dell'Ordine degli avvocati di Roma sul Dm 163/2020<br/>

"Cittadini e imprese chiedono alta formazione e servizi legali specializzati, tanto più in un momento di grave crisi (che coinvolge larghe fasce di avvocati) e nella prospettiva dei profondi cambiamenti che si annunciano in Italia e nel mondo. Il più grande ordine forense d'Europa, anziché contribuire a indirizzare e sostenere la formazione dei colleghi, soprattutto dei giovani (che sono la grande maggioranza degli iscritti agli ordini), ostacola l'attuazione della legge professionale con l'ennesimo ricorso al giudice amministrativo". I presidenti delle cinque maggiori associazioni specialistiche forensi - Agi, Aiaf, Uncat, Unione Camere penali, Unione Camere civili – prendono posizione contro l'impugnazione del Dm 163/2020 al Tar.

"La correzione del Regolamento per il titolo di avvocato specialista – proseguono - ha richiesto oltre cinque anni di tempo. E già si annunciano nuovi ricorsi al Tar da parte degli stessi grandi Ordini territoriali, a cominciare da Roma, i quali, insieme ad alcune associazioni, avevano impugnato con successo la prima versione dell'elenco dei settori di specializzazione. Questa volta appare ancora maggiormente evidente che la contrarietà riguarda il principio stesso delle specializzazioni, più che le pretese carenze di un regolamento che la stessa legge professionale - inattuata da otto anni - prevede possa essere sempre modificato e aggiornato".

Per le Associazioni le obiezioni del Coa di Roma (nella delibera 4 febbraio 2021) non riguardano tanto le modifiche apportate dal Dm Giustizia 163/2020 al Regolamento originario, approvato con Dm 144/2015; quanto la stessa legge professionale 247/2012. La critica di fondo riguarda il ruolo delle associazioni specialistiche, che in realtà è riconosciuto dalla legge, non dal regolamento e tantomeno dalle recenti modifiche. L'articolo 29 della legge professionale stabilisce che gli ordini territoriali promuovono «l'organizzazione di corsi per l'acquisizione del titolo di specialista, d'intesa con le associazioni specialistiche» riconosciute dal Cnf quali maggiormente rappresentative. Se si ipotizza l'illegittimità della normativa, non sarà certo il Tar a poter valutare questo profilo, estraneo al regolamento.

Si contesta poi l'articolazione di tre settori di specializzazione in indirizzi. Ed è l'unico profilo che riguarda il Dm 163/2020. Sono gli stessi tre ambiti (civile, penale e amministrativo) di cui si criticava, nel testo del 2015, lo spacchettamento in vari settori (civile), ovvero il loro eccessivo accorpamento. La soluzione ora adottata può essere opinabile ed è ovviamente migliorabile, ma nel frattempo sarebbe molto più opportuna la leale collaborazione fra tutte le componenti forensi, per attuare finalmente le specializzazioni, verificare sul campo la funzionalità e gli eventuali difetti della disciplina, e consolidare un profilo condiviso da tutta l'avvocatura: la specializzazione e le scuole di Alta formazione devono essere soprattutto forensi, cioè basate sull'esperienza e sull'esercizio della professione.

L'Ordine di Roma ha criticato il provvedimento, scritto da «solerti addetti ministeriali» che lo avrebbero «imposto dall'alto in modo dirigista». Appare allora opportuno, proseguono le Associazioni, ricordare le tappe del lungo iter di approvazione che ha ripetutamente coinvolto l'avvocatura e in particolare le istituzioni forensi, Ordini territoriali compresi.

Intanto le Associazioni proseguono con l'attività formativa. La Scuola di Formazione degli Avvocati Tributaristi ha pubblicato il bando per l'avvio del nuovo corso biennale di formazione specialistica, arrivato alla VI edizione, che conferisce 20 crediti ai fini della formazione permanente.

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