Civile

Disposizioni transitorie per la tenuta dei registri delle unioni civili

di Mario Finocchiaro

È il momento di esaminare le novità contenute nel Dpcm 144/2016, che di fatto ha “sbloccato” l'istituto delle unioni civili durante la pausa estiva.

Le novità contenute nel Dpcm 144/2016 - È noto che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 34 (della legge n. 76), relativi - cioè - alle unioni civili, acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa (così il comma 35).
Avevo già osservato, al riguardo, che nulla essendo stato disposto nei commi successivi circa l'entrata in vigore dell'intero testo normativo e delle disposizioni sulla convivenza di fatto (commi 36-65), deve concludersi che, trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale” della legge, sono entrati in vigore tutti i commi di questa e hanno acquistato efficacia, altresì, i commi 1 -34 in tema di unioni civili.
Comunque le norme sulle unioni civili non potranno dirsi operative prima che siano dettate le disposizioni - uniche per tutto il territorio nazionale, non avendo al riguardo i comuni poteri di sorta - sulla tenuta dei registri dello stato civile, sì che il comma 34 della legge prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge siano stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Interno, le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile relativi alle unioni civili e di fatto, nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi da adottarsi (entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge) a norma del comma 28.

Il contenuto del decreto - Il decreto in commento, detta - appunto - le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, in attesa dei decreti legislativi di cui al comma 28 (da adottarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della nuova normativa).

È auspicabile che le disposizioni definitive (contenute nel promesso decreto legislativo) non si discostino eccessivamente da quelle transitorie (contenute nel decreto ministeriale in commento), atteso che - diversamente - si creerà un doppio regime (uno valido per le unioni civili celebrate nel periodo transitorio, tra il 29 luglio 2016 e la data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 28, l'altro per le unioni successive con difficoltà d'ordine pratico sia nella loro conservazione che per quanto riguarda la loro consultazione).
Divieto per gli ufficiali di stato civile dall'astenersi dalla celebrazione delle unioni civili
In via preliminare pare opportuno sgombrare il campo da uno pseudo problema agitatosi presso i media nei giorni immediatamente antecedenti alla pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale” del decreto ora in commento.

Da più parti - in particolare - si era prospettato che gli ufficiali giudiziari potevano rifiutarsi di celebrare unioni civili, perché contrarie alle proprie convinzioni morali, religiose e giuridiche, sì - in pratica - in alcune regioni di Italia, da rendere inoperativa la nuova legge, o comunque, estremamente difficoltosa la sua applicazione.
Taluno, specie in sede istituzionale, aveva osservato che in realtà quella degli ufficiali dello stato civile è una platea talmente ampia che la obiezione di coscienza di parte di alcuni, non poteva condurre a una paralisi della legge (e a impedire la celebrazione di unioni civili).
Il problema - in realtà - è insussistente.
Perché, in presenza di una legge dello Stato (sia o meno considerata corretta da chi è chiamato ad applicarla) taluno possa astenersi dall'osservarla è indispensabile che la legge stessa autorizzi il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio dalla sua applicazione.
Esemplare, al riguardo, è la legge sulla interruzione della gravidanza, che consente ai medici del servizio sanitario di manifestare la propria obiezione e, quindi, di astenersi, nell'ambito della propria attività lavorativa presso le strutture pubbliche dal praticare l’interruzione della gravidanza.

Poiché nulla di analogo è previsto nella legge n. 76 è di palmare evidenza che gli ufficiali di stato civile, quali che siano le loro convinzioni, non possono astenersi dalla celebrazione di unioni civili e se ciò faranno incorreranno nei rigori della legge penale, non essendo consentito - prima che una norma non sia espunta dall'ordinamento per effetto di una pronuncia di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale o della sua abrogazione a seguito di referendum abrogativo - a chicchessia di non prestarvi ossequio. (Mutatis mutandis la situazione è analoga a quella che si venne a creare nel 1971, a seguito della introduzione della legge 1° dicembre 1970 n. 898, sul divorzio, allorché alcuni presidenti di tribunale dichiararono che non avrebbero mai presieduto collegi al cui esame era una domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili di un matrimonio, ma è noto che la protesta venne immediatamente assorbita senza alcun effetto dirompente sulla attività giudiziaria).

Richiesta di costituzione dell'unione civile - Come noto la celebrazione del matrimonio [tra persone di sesso diverso] deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile, la pubblicazione deve essere chiesta, da ambedue gli sposi o da persona che da essi ha ricevuto speciale incarico, all'ufficiale dello stato civile del comune ove uno degli sposi ha la residenza, è fatta nei comuni di residenza degli sposi, l'ufficiale dello stato civile, che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato con i motivi del rifiuto (con la possibilità, per gli sposi, di proporre ricorso al tribunale): il matrimonio, infine (salve le eccezionali ipotesi di riduzione del termine e di omissione della pubblicazione o del matrimonio in imminente pericolo di vita) non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione e la pubblicazione si considera come non avvenuta ove il matrimonio stesso non sia celebrato entro i centottanta giorni successivi).
Sulla falsariga di tale iter procedimentale l'articolo 1 del decreto in commento prevede che le persone, maggiorenni, dello stesso sesso, che intendono contrarre una unione civile devono farne, congiuntamente, richiesta all'ufficiale di stato civile [non è richiesto che questo sia quello di residenza di almeno uno dei partners].

Nell'occasione le parti devono:
• indicare le proprie generalità, la data di nascita, la cittadinanza e il luogo di residenza;
• dichiarare la insussistenza di cause impeditive alla celebrazione dell'unione (ai sensi del comma 4 della legge n. 76).
L'ufficiale di stato civile, verificata - evidentemente - la identità delle parti (ove non conosciute personalmente) e accertato - soprattutto - la maggiore età di entrambi:
• procede alla verbalizzazione delle intenzioni delle parti di voler contrarre una unione civile, sottoscritta oltre che dalle parti anche da lui;
• fissa, sull'accordo delle parti, una data, successiva di quindici giorni a quella in cui è stata manifestata l'intenzione delle parti stesse di voler contrarre una unione civile, nella quale verrà celebrata l'unione civile.
Ovviamente anteriormente a tale ultima data le parti non possono, a nessun effetto, considerarsi civilmente unite anche se la richiesta in esame (ai sensi dell'articolo 1 del decreto in commento) potrà avere rilevanza nella eventualità una delle parti rifiuti la celebrazione della unione.
Riteniamo - infatti - che la disciplina di cui agli articoli 79, 80 e 81 del Cc, in tema di promessa di matrimonio, trovi integralmente applicazione anche in caso di promessa di unione civile, e che la richiesta ora in esame costituisca - ai fini in parola - una promessa di unione civile.
In via eccezionale - da ultimo - qualora una delle parti sia nella impossibilità di recarsi presso l'ufficiale di stato civile, sarà quest'ultimo a raccogliere, presso il domicilio di questa, alla presenza dell'altra, la dichiarazione di volere contrarre una unione civile.

Le verifiche necessarie - Nei successivi 15 giorni (articolo 2) l'ufficiale dello stato civile, oltre a controllare le dichiarazioni delle parti deve svolgere una istruttoria al fine di verificare se, in effetti, come dichiarato dalle parti, sono assenti impedimenti alla celebrazione dell'unione.
Si prevede - in particolare - che l'ufficiale dello stato civile proceda a un sollecito svolgimento dell'istruttoria e che lo stesso:
- da un lato, può chiedere la rettificazione di dichiarazioni erronee o incomplete;
- dall'altro, la esibizione di documenti.

Ovviamente le dichiarazioni erronee o incomplete in questione sono unicamente le dichiarazioni rese dalle parti, a norma dell'articolo 1 del decreto (e non certamente, eventuali erroneità o incompletezze risultanti da certificati dello stato civile).
Quanto alla possibilità, per l'ufficiale di stato civile, di sollecitare le parti a esibire documenti che dimostrino l'assenza di impedimenti alla unione, la previsione suscita perplessità.
Tali documenti, infatti, possono - alternativamente - essere o documenti dello stato civile (da cui risultino la libertà di stato o altro) delle parti, o provvedimenti giurisdizionali (ancorché questi ultimi ex lege devono essere stati trascritti o annotati presso gli atti dello stato civile).
In un caso come l'altro - anche nella eventualità gli atti dello stato civile siano conservati in un comune diverso, rispetto a quello in cui opera l'ufficiale dello stato civile cui è demandata l'istruttoria - ritengo l'ennesimo abuso della burocrazia la circostanza che i documenti in questione non siano richiesti, d'ufficio, da un comune all'altro (o, al limite, dal Comune presso la cancelleria del giudice che ha reso la pronunzia) ma debbano essere esibiti dalla parte.
È onere dell'ufficiale dello stato civile, comunque, dare immediata notizia alle parti dell'esito della svolta istruttoria (si sia questa concluso nel senso della insussistenza di cause impeditive alla unione, o, piuttosto, con l'accertamento che l'unione non può essere celebrata).

La costituzione dell'unione e sua registrazione - Il giorno fissato (dall'ufficiale di stato civile, d'accordo con le parti) le parti compaiono personalmente innanzi all'ufficiale dello stato civile [innanzi al quale hanno formulato la richiesta di cui all'articolo 1: ovviamente non si richiede che l'ufficiale dello stato civile sia, fisicamente, lo stesso che ha ricevuto la domanda] e, alla presenza di due testimoni:
- dichiarano di voler costituire una unione civile;
- confermando ulteriormente l'assenza degli impedimenti di cui al comma 4 della legge n. 67.
L'ufficiale di stato civile, fatta menzione dei commi 11 e 12 della legge n. 67, redige processo verbale della dichiarazione sottoscritta dalle parti, dai testimoni e dallo stesso ufficiale di stato civile, cui allega la richiesta (di cui al comma 1) .

Quindi provvede:
- alla registrazione dell'unione nel registro provvisorio delle unioni civili ;
- alla annotazione della stessa negli atti di nascita di ciascuna delle parti, trasmettendo copia degli ufficiali di stato civili competenti.
In occasione della dichiarazione di voler dare vita a una unione civile le parti possono - altresì - esprimere la intenzione che il regime patrimoniale tra loro vigente non sia quello legale della comunione dei beni, ma quello della separazione dei beni.
Nella eventualità - ancora - senza alcuna giustificazione una delle parti (o entrambe) ometta(no) di comparire innanzi all'ufficiale di stato civile la circostanza vale come rinunzia (alla progettata unione).

Con un formalismo di cui non comprendo la ratio l'articolo 5, comma 5, del decreto in esame prevede, in tale ipotesi, non solo che venga redatto processo verbale della mancata celebrazione della unione, sottoscritto dalle parti presenti (l'altro partner nell'ipotesi che sia l'unico a comparire) nonché dai testimoni, ma che tale processo verbale venga archiviato, unitamente alla richiesta di cui all'articolo 1, nel registro provvisorio.
Non essendosi l'unione costituita, e valendo l'assenza di una (o di entrambe) le parti come rinuncia alla richiesta, si che ove le stesse vogliano - ciononostante - contrarre unione civile tra di loro, o con diversi partners dovranno-potranno fare una nuova richiesta, senza che possa loro opporsi la sussistenza di un impedimento per precedente unione civile, rimane un enigma il motivo per cui è prevista l'archiviazione del verbale, negativo, nel registro provvisorio delle unioni civili .

Gli ultimi due commi dell'articolo 5 disciplinano, infine:
- da un lato, l'eventualità una delle parti non possa recarsi nella casa comunale (prevedendo, come nella corrispondente ipotesi una delle parti non possa recarsi dall'ufficiale di stato civile per sottoscrivere la richiesta di unione, che sia l'ufficiale di stato civile a recarsi, con l'altra parte e con i testimoni, presso l'impedito) [sulla falsariga della previsione di cui all'articolo 110 del Cc, senza peraltro che sia previsto che in tale occasione i testimoni siano ben 4 e non solo 2, come per l'unione nella casa comunale];
- dall'altro, la celebrazione della unione in imminente pericolo di vita. Come già l'articolo 101, comma 1, del Cc, con riguardo al matrimonio tra persone di sesso diverso, il comma 7, prevede che le parti prestino giuramento sia sulla esistenza, in concreto, delle condizioni per il sorgere di una unione civile (stesso sesso, maggiore età delle parti) sia sulla assenza di impedimenti. Diversamente da quanto previsto dall'articolo 101, comma 2, del Cc il comma in esame non prevede che l'ufficiale dello stato civili dichiari, nell'atto, del modo con cui ha accertato l'imminente periodo di vita. Escludo, altresì, che tale ultima norma possa applicarsi, in via di interpretazione analogica, in caso di unione civile.

La scelta del cognome comune - È facoltà delle parti decidere che per tutta la durata dell'unione siano identificate con un cognome comune.
A tale scopo decidono quale sia tale cognome e la parte cui lo stesso non appartiene dichiara all'ufficiale di stato civile se il proprio cognome originario sia postposto a quello comune, o anteposto a questo.
È onere dell'ufficiale di stato civile provvedere alle annotazioni del caso sia presso i registri dello stato civile (atto di nascita) che all'anagrafe.

L' Unione civile costituita per effetto del mutamento di sesso di uno dei coniugi - Come esaminato a suo luogo, a norma dell'articolo 3, n. 2, lettera g) della legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (tra persone di sesso diverso) si realizza allorché è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982 n. 164 .

La sentenza 11 giugno 2014 n. 170 della Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 4 della legge n. 164 del 1982 nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione della attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti e obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore.
In applicazione di tale pronunzia, il comma 27 della legge n. 67, in caso di matrimonio tra soggetti di sesso diverso, prevede che alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue la automatica instaurazione della unione civile tra persone dello stesso sesso.
In applicazione di tale principio l'articolo 5 del decreto in commento dispone che le parti, perché si realizzi una unione civile devono fare espressa dichiarazione all'ufficiale di stato civile nel quale fu iscritto o trascritto il matrimonio.

Tale dichiarazione:
- può recare la scelta del cognome comune, che le parti utilizzeranno vigente la unione (con seguente applicazione della disciplina di cui al n. precedente);
- sarà annotata all'atto di matrimonio a suo tempo celebrato, nonché negli atti di nascita delle parti stesse.
Singolarmente la norma non prevede che tale dichiarazione sia annotata nel registro provvisorio delle unioni civili.
Riteniamo, peraltro, che si sia in presenza di un obiter dictum e che pertanto, sia onere dell'ufficiale giudiziario procedere anche tale registrazione.

Lo scioglimento della unione civile - Come noto mentre il comma 24 della legge n. 67 prevede che l'unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione.
Il successivo comma 25 prevede che in materia si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5, primo comma, e dal quinto all'undicesimo comma, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della legge 1° dicembre 1970 n. 898 [cioè le disposizioni sul divorzio], nonché le disposizioni di cui al Titolo II del libro quarto del codice di procedura civile e agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 n. 162 [cioè la disciplina dettata, il primo, per la stipulazione di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modificata delle condizioni di separazione o di divorzio, il secondo per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio].

Al riguardo il decreto in commento (articolo 6) dispone:
•la [concorde] dichiarazione delle parti, di volere la cessazione dell'unione civile - in applicazione dell'articolo 12, del decreto legge n. 132 del 2014, convertito dalla legge n. 162 del 2014 - è ricevuta dall'ufficiale di stato civile (di residenza di una delle parti o del comune ove l'unione venne iscritta o trascritta) e iscritto nel registro provvisorio delle unioni civili nonché annotata nell'atto di nascita di ciascuna parte;
•la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte, al fine dello scioglimento della unione - a norma dell'articolo 6 dello stesso testo normativo - deve essere trascritta nel registro provvisorio delle unioni civili e annotata a margine dell'atto di nascita di ciascuna delle parti;
•qualora la scioglimento è relativo a una unione tra coniugi divorziati [che, per effetto della modificazione del sesso di uno di essi abbiano inteso costituire una unione civile], lo scioglimento di tale unione (dichiarazione delle parti o convenzione di negoziazione assistita) oltre che essere annotato a margine degli atti di nascita di ciascun partner [ed, essere iscritto, secondo la mia interpretazione del precedente articolo 5, nel registro provvisorio delle unioni civili] è annotato anche all'atto di matrimonio;
•nella eventualità, da ultimo, le parti non pervengano allo scioglimento dell'unione sulla base di una concorde dichiarazione, né in forza di una convenzione di negoziazione assistita ma al termine di un giudizio contenzioso, la sentenza una volta passata in cosa giudicata, sarà trasmessa - a cura del cancelliere dell'autorità che la ha emessa - all'ufficiale di stato civile ove l'unione venne registrata.

Singolarmente la norma di cui all'articolo 6 del decreto in commento fa menzione esclusivamente della eventualità le parti intendano porre fine all'unione, non anche all'ipotesi - certamente possibile, come a suo luogo ho dimostrato - che le parti stesse intendano unicamente instaurare un regime di separazione.
Ritengo, pertanto, che le disposizioni dell'articolo in commento siano integralmente riferibili anche alla eventualità le parti optino per la separazione in una delle forme consentite dall'ordinamento (a norma degli articoli 6 e 12 del decreto legge 132 del 2014 convertito dalla legge n. 162 del 2014), o consensuale o giudiziale.

Anche il provvedimento di separazione, a nostro avviso, deve essere iscritto presso il registro provvisorio delle unioni, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (a norma dell'articolo 191, comma 2, del Cc, come modificato dall'articolo 2, della legge n. 55 del 2015).

Il documento attestante la costituzione dell'unione - I documenti attestanti gli atti dello stato civile (di nascita, di matrimonio, di morte) sono definiti certificati.
Singolarmente, né la legge n. 67, né il decreto in commento utilizza tale termine per descrivere l'atto che, secondo la dizione legislativa, certifica e secondo il decreto in commento attesta, l'avvenuta costituzione di una unione civile, preferendo parlare di documento attestante la costituzione.

Lo stesso deve essere rilasciato, ovviamente, dall'ufficiale di stato civile e deve recare:
•i dati anagrafici delle parti;
•il regime patrimoniale;
•la residenza;
•i dati anagrafici e la residenza dei testimoni.

Singolarmente il decreto in parola omette la indicazione che - ai fini del regime patrimoniale - è la più importante e, cioè, la data in cui le parti hanno reso la dichiarazione di voler costituire una unione civile.
Nei documenti anagrafici, infine, unicamente su richiesta delle parti, e non d'ufficio in ogni caso e comunque, verrà apposta la annotazione unito/unita civilmente.

Le trascrizioni e nulla osta - Sono trascritti nell'archivio dello stato civile (nel registro provvisorio delle unioni civili di cui all'articolo 9) altresì:
sia le unioni costituite all'estero presso i nostri uffici consolari (competenti perché ivi residente uno dei partner);
sia le unioni civili di cittadini all'estero, trasmessi dalle autorità consolari. A mio avviso al fine della trascrizione è irrilevante il nomen iuris dell'unione all'estero, sufficiente essendo che si tratti di una unione tra persone dello stesso sesso. Sì che nulla si oppone perché siano annotati, nei registri dello stato civile, eventuali matrimoni tra persone dello stesso sesso (Ovviamente nel registro provvisorio delle unioni e non in quello dei matrimoni).

Come puntualmente previsto dal comma 1, dell'articolo 116 del codice civile (quale risultante a seguito della sentenza 20 luglio 2011 n. 245 della Corte costituzionale) lo straniero che vuole contrarre una unione civile nello Stato deve presentare una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi cui è sottoposta nulla osta all'unione civile.

Il registro provvisorio delle unioni civili e formule - L'articolo 9 del decreto in commento prevede, infine, che presso ciascun comune è istituito il registro provvisorio delle unioni civili.
È sconosciuto il motivo per cui tale precetto che, in realtà, doveva costituire l'articolo 1 del decreto in commento (atteso che tutti gli articoli seguenti, in un modo o nell'altro, fanno riferimento a detto registro provvisorio), sia stato relegato in coda (comunque, come già visto in commento della legge n. 67 questa non è l'unica singolarità della nuova disciplina).
Contemporaneamente, l'articolo 9 prevede che entro 5 giorni dall'entrata in vigore del decreto in commento saranno adottate le formule per la redazione degli atti previsti dal decreto stesso.

Le disposizioni finali ed entrata in vigore - Come anticipato all'inizio il decreto in commento - che è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e, quindi, il 29 luglio 2016 - cesserà di avere efficacia al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo (o dei decreti legislativi) previsti dal comma 28 della legge n. 67.


Dpcm 23 luglio 2016 n. 144

Decreto Interno 28 luglio 2016

Circolare 28 luglio 2016 n. 15

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