Civile

Organi sociali, l’azione di responsabilità contro gli amministratori della società

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Società di capitali - Società per azioni - Organi sociali – Responsabilità degli amministratori – Conoscenza e conoscibilità di fatti pregiudizievoli – Condotta di omessa vigilanza – Violazione del dovere di agire informati - Configurabilità.
Gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 2381 c.c., sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose, restando a loro carico l'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile della società sulla base delle informazioni ricevute, e l'andamento della gestione. Il rinvio è da intendersi esteso anche al comma 6 dell'articolo 2381 c.c., secondo il quale gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato, dato che ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società. Ne consegue che la responsabilità degli amministratori privi di specifiche deleghe operative, attualmente, non può discendere da una generica condotta di omessa vigilanza, tale da trasmodare nei fatti di responsabilità oggettiva, ma deve riconnettersi alla violazione del dovere di agire informati, sia sulla base delle informazioni che a detti amministratori devono essere somministrate, sia sulla base di quelle che essi stessi possono acquisire di propria iniziativa.
• Corte cassazione, sezione I, sentenza 31 agosto 2016 n. 17441

Società di capitali – Società a responsabilità limitata - Organi sociali – Responsabilità degli amministratori - Legittimazione del curatore fallimentare - Sussistenza.
Il curatore fallimentare è legittimato ad agire contro gli amministratori di società a responsabilità limitata per provare la loro responsabilità, poiché a costui compete l'esercizio delle azioni comunque esercitabili dai soci o dai creditori nei loro confronti, indipendentemente dallo specifico riferimento agli articoli 2393 e 2394 c.c. In tema di responsabilità degli amministratori di s.r.l., la riforma societaria (D.Lgs. n. 6 del 2003), sebbene non preveda più il richiamo, negli articoli 2476 e 2487 c.c., agli articoli 2392, 2393 e 2394 c.c., vale dire alle norme in materia di società per azioni, non ha abrogato la legittimazione del curatore della società a responsabilità limitata che sia fallita, all'esercizio della predetta azione ai sensi dell'art. 146 l.f., in quanto per tale disposizione, riformulata dal D.Lgs. n. 5 del 2006, articolo 130, tale organo è abilitato all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori di società. Anche se si ritenesse che i creditori di s.r.l. non abbiano più l'azione ex articolo 2393 c.c. nei confronti degli amministratori, rimarrebbe comunque esercitabile dal curatore fallimentare l'azione aquiliana di responsabilità ex articolo 2043 c.c.
• Corte cassazione, sezione I, sentenza 26 agosto 2016 n. 17359

Società di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Azione di responsabilità proposta nei confronti di uno degli amministratori – Decorrenza del termine di prescrizione - Estensione dell'inter ruzione della prescrizione nei confronti degli altri amministratori - Ammissibilità – Limiti.
In ipotesi azione sociale di responsabilità proposta nei confronti di uno degli amministratori e, successivamente, nei confronti degli altri, il giudice, per affermare che la prima citazione ha avuto l'effetto di interrompere la prescrizione anche riguardo agli altri amministratori (ex articolo 1310 c.c.), deve valutare se le violazioni accertate a carico di questi ultimi possano essere considerate alla stregua di concause, distinte ma eziologicamente concorrenti, dei danni arrecati ex articoli 2392 e 2394 c.c. Il termine di prescrizione dell'azione sociale di responsabilità decorre dal momento in cui il danno diventi oggettivamente percepibile all'esterno, vale a dire, si sia manifestato nella sfera patrimoniale della società, non rilevando a tal fine che l'azione di responsabilità abbia natura contrattuale ex articolo 2392 c.c. in virtù del rapporto fiduciario intercorrente con l'amministratore.
• Corte cassazione, sezione I, sentenza 19 agosto 2016 n. 17199

Competenza per materia - Controversie relative ai rapporti societari - Diritti vantati dagli amministratori a titolo di compenso - Competenza della sezione specializzata in materia di impresa - Fattispecie in tema di impugnazione di deliberazione di revoca degli amministratori di società per giusta causa.
Va attribuita alla cognizione della sezione specializzata in materia di impresa la controversia introdotta da un amministratore nei confronti della società riguardante le somme da quest'ultima dovute in relazione all'attività esercitata, deponendo in tal senso, oltre alla “ratio” dell'articolo 3, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 168 del 2003, in quanto volto a concentrare tutta la materia societaria innanzi al giudice specializzato, anche la sua formulazione letterale, che, facendo riferimento alle cause ed ai procedimenti relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, si presta a comprendere tutte le liti che vedano coinvolti la società ed i suoi amministratori, senza poter distinguere fra quelle che riguardino l'attività gestoria svolta dagli amministratori nell'espletamento del rapporto organico ed i diritti ad essi spettanti in forza del rapporto contrattuale che intercorre con la società. (Nel caso di specie, la Suprema Corte, adita in sede di regolamento di competenza, ha cassato il provvedimento impugnato con il quale il tribunale del foro partenopeo, sezione specializzata in materia di impresa, aveva dichiarato la propria incompetenza in riferimento ad una controversia insorta in seguito all'impugnazione proposta da tre consiglieri di amministrazione della delibera di revoca per giusta disposta nei loro confronti dall'assemblea ordinaria di una società per azioni).
• Corte cassazione, sezione VI, ordinanza 7 luglio 2016 n. 13956

Società di capitali - Società per azioni - Controversie tra società e amministratore - Lavoro professionale ovvero rapporto societario - Compromettibilità in arbitri delle relative controversie - Previsione statutaria della clausola arbitrale - Competenza della sezione specializzata in materia di impresa.
Le controversie tra amministratori e società, anche se specificamente attinenti al profilo interno dell'attività gestoria e ai diritti che ne derivano agli amministratori (quale, nella specie, il diritto al compenso), sono compromettibili in arbitri, ove tale possibilità sia prevista dagli statuti societari, posto che il rapporto che lega l'amministratore alla società è di immedesimazione organica, non riconducibile al rapporto di lavoro subordinato, né a quello di collaborazione coordinata e continuativa, dovendo essere piuttosto ascritto all'area del lavoro professionale autonomo ovvero qualificato come rapporto societario “tout court”. Va attribuita alla cognizione della sezione specializzata in materia di impresa la controversia introdotta da un amministratore nei confronti della società e riguardante le somme da quest'ultima dovute in relazione all'attività esercitata, senza distinguere tra le controversie che riguardino l'agire degli amministratori nell'espletamento del rapporto organico e i diritti che, sulla base dell'eventuale contratto che la società e l'amministratore abbiano stipulato, siano stati riconosciuti a titolo di compenso.
• Cassazione civile, sezione I, sentenza 11 febbraio 2016 n. 2759

Tribunale delle imprese - Controversie relative ai rapporti societari - Impugnazione della deliberazione di revoca degli amministratori di società per giusta causa - Inclusione.
Va attribuita alla cognizione della sezione specializzata in materia di impresa la controversia introdotta da amministratori riguardo alla deliberazione che li abbia revocati per giusta causa, poiché la formulazione dell'articolo 3, comma 2, lett. a), d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, facendo riferimento alle cause e ai procedimenti relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario si presta a ricomprendere, quale specie di questi, il rapporto tra l'amministratore e la società.
• Cassazione civile, sezione I, sentenza 9 luglio 2015 n. 14369

Fallimento e procedure concorsuali – Concordato preventivo – Azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali - Poteri del liquidatore giudiziale – Preventiva autorizzazione assembleare - Mancanza - Legittimazione ad agire – Esclusione.
A differenza del fallimento ove l'azione di responsabilità sociale spetta al curatore, è inammissibile l'azione di responsabilità sociale promossa dal liquidatore della società in concordato preventivo in mancanza di una preventiva delibera assembleare. In assenza di una norma speciale quale quella contenuta nell'articolo 2394-bis c.c. o nell'articolo 146 l.f., la delibera dell'assemblea dei soci deve essere considerata quale condizione sostanziale della proponibilità della domanda anche nell'ambito del concordato preventivo, al liquidatore giudiziale del concordato non competendo un potere analogo a quello del curatore fallimentare di esercizio diretto dell'azione di responsabilità, posto che la procedura concordataria non comporta la perdita della capacità processuale dell'imprenditore a favore degli organi della procedura.
• Tribunale di Bologna, sezione specializzata diritto impresa, sentenza 16 agosto 2016 n. 2121

Società di persone – Società in accomandita semplice - Azione di responsabilità sociale - Azione diretta del socio accomandante contro gli amministratori - Inadempimento dei doveri statutari o legali - Danni causati direttamente dal comportamento degli amministratori – Fattispecie.
Nelle società di persone l'azione diretta del socio contro gli amministratori sociali coesiste con l'azione concessa all'ente per ottenere il ristoro dei danni subiti a causa dell'inadempimento dei doveri statutari o legali. L'azione del socio ha natura extracontrattuale ed individuale ed è fondata sull'articolo 2043 c.c. e, per analogia, sull'articolo 2395 c.c.; essa esige che il pregiudizio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente recati al patrimonio sociale ma si tratti di danni direttamente causati al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori. (Nella fattispecie, al socio accomandante di una s.a.s. è stato impedito di esercitare l'azione sociale di responsabilità nei confronti dell'amministratore e socio accomandatario della società - per irregolare tenuta delle scritture contabili, indebiti prelevi, emissione di ricevute per crediti inesistenti, impego fittizio di parenti nella società - in virtù dell'articolo 2260 c.c., che esclude che i soci possano promuoverla in vece dell'ente).
• Corte d'Appello di Napoli, sezione 1-bis, sentenza 4 aprile 2016 n. 1354

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