Amministrativo

Procreazione assistita, le Regioni non possono limitare solo l'eterologa a 43 anni e per 3 cicli

È ingiustificata la discriminazione rispetto alla tecnica omologa anche in un ottica di contenimento della spesa sanitaria

di Paola Rossi


Il Consiglio di Stato ha affermato che è illegittima la previsione di una differente disciplina per la procreazione medicalmente assistita (Pma) eterologa, a carico del Servizio sanitario regionale, rispetto a quella omologa. Così la sentenza n. 7343/2020 ha bocciato, in quanto ingiustificati, i limiti imposti alla Pma eterologa del quarantatreesimo anno di età della donna e del massimo di tre cicli. Il massimo consesso della giustizia amministrativa ha affermato l'illegittimità della delibera della Giunta che introduceva tali limitazioni per l'eterologa a carico del Servizio sanitario regionale in quanto irragionevoli e discriminanti rispetto a quanto previsto per la Pma omologa.

Il ricorso respinto - Viene confermato il verdetto del Tar che aveva dato ragione al ricorso di una coppia. Infatti, neanche le giustificazioni di ordine medico e scientifico hanno potuto reggere davanti al giudizio del Consiglio di Stato. Si tratta, infatti, di considerazioni che la Regione ricorrente sottolineava come fondamentali a tutela della salute della donna, ma - come fa rilevare la sentenza - non essendo presenti nella delibera in questione non sono utili a evitare il giudizio di illegittimità dell'atto in quanto discriminatorio. Perciò il Consiglio di Stato esplicitamente afferma che: "se ha una sua plausibilità logica l'affermazione di principio secondo cui i rischi connessi alla gravidanza aumentino con l'avanzare dell'età della donna e possano ragionevolmente incrementarsi nel caso di ovodonazione, allo stesso tempo non può dirsi qui sufficientemente dimostrato che il limite di età, fissato nel quarantatreesimo anno, costituisca la soglia limite oltre la quale le tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo perdano la loro efficacia ovvero si rivelino finanche pericolose".

Le linee guida - Dal documento sulla materia che promana dalla Conferenza Regioni e Province autonome si leggono indicazioni a tutela della salute della donna e dell'equilibrio finanziario del Ssr, ma non prescrizioni di limitare in modo differenziato un tipo di Pma rispetto all'altra. Precisa poi Palazzo Spada che le condizioni di accesso proposte – sia rispetto ai cicli che alla soglia di età – erano le medesime per entrambe le tecniche, per cui limitare a determinate condizioni solo la Pma eterologa pone la delibera regionale in contrasto con le indicazioni operative per aver introdotto una differenziazione di regime tra le due species di Pma non contemplata.

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