Civile

Il peso dei debiti sul consumatore può ignorare la casa

Molte le novità inserite nella convesione del Dl 137 che alterano i principi generali sottostanti alla legge 3/2012

di Fabio Cesare

Con il maxi emendamento alla legge di conversione del Dl 137/2020 muta la disciplina del sovraindebitamento. Dopo diversi tentativi di modifica naufragati, la legge 3/2012 subisce l’innesto di molteplici disposizioni del Codice della crisi, rinviato al settembre 2021.

L’articolo 4-ter della legge di conversione è rubricato «semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori». L’intenzione del legislatore è quella di ampliare le maglie per l’accesso all’istituto, per questo tra più opzioni interpretative dovrà essere preferita la soluzione che consente l’apertura della procedura rispetto a quella che la neghi. Molte le novità che alterano i principi generali sottostanti alla precedente normativa. Esse rischiano di rendere ancora più incerta l’applicazione per i pochi mesi in cui la legge 3/2012 ibridata con il Codice della crisi è destinata a rimanere in vigore.

Viene anzitutto uniformata la definizione di consumatore rispetto al Codice del consumo, secondo la soluzione già proposta dal Codice della crisi. È tale chi ha contratto obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, e ciò a prescindere dalla loro natura oggettiva.

Viene poi opportunamente confermata legislativamente la possibilità di accesso al sovraindebitamento per i gruppi familiari conviventi, purché l’origine del debito sia comune e purché le masse attive e passive siano distinte. Il piano del consumatore risulta potenziato da due disposizioni diametralmente opposte a quelle della legge 3/2012. Nell’ottica di una tutela rinforzata della abitazione principale, il piano può prevedere il rimborso del mutuo fondiario se i pagamenti sono regolari o se il giudice autorizza il pagamento delle rate inadempiute. E ciò, sembrerebbe, a prescindere dalla valutazione di una maggiore convenienza per i creditori.

Mutano poi le coordinate del merito creditizio. Non può presentare opposizione all’omologa né reclami il finanziatore che ha erogato importi con un piano di restituzione che erode la soglia di un reddito dignitoso, calcolato sulla base dell’assegno sociale normalizzato secondo l’Isee.

Viene introdotto il cram down erariale nell’accordo di composizione della crisi: la proposta può essere approvata anche senza l’adesione dell’Amministrazione finanziaria se è più conveniente.

La liquidazione del patrimonio si arricchisce dell’azione revocatoria ordinaria, che viene espressamente attribuita al liquidatore giudiziale per dirimere incertezze applicative sorte nella precedente fase applicativa. Tuttavia, le iniziative giudiziali potranno essere intraprese o proseguite con l’autorizzazione del giudice (oggi non espressamente richiesta) e solo se utili al miglior soddisfacimento dei creditori.

La novità più deflagrante è l’introduzione dell’esdebitazione dell’incapiente. Qualora non si possa offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura senza ulteriormente indebitarsi e senza discendere al di sotto di una soglia minima di reddito, è possibile l’immediata cancellazione dei debiti, senza passare per la liquidazione. La domanda può essere presentata una sola volta nella vita con la sola assistenza dell’organismo di composizione della crisi. La procedura si apre solo se il giudice ritiene che il ricorrente sia meritevole, non abbia determinato il sovraindebitamento con dolo o colpa grave e non abbia compiuto atti in frode.

Dopo l’apertura, il debitore verrà monitorato per quattro anni dall’Occ: se sopravvengono utilità rilevanti, esse verranno distribuite ai creditori.

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