Penale

Corte costituzionale: le decisioni depositate oggi

Il 24 novembre la Consulta si pronuncia su impiego pubblico e ordinamento penitenziario

IMPIEGO PUBBLICO
Sentenza n. 244: non fondatezza – inammissibilità (decisa il 22 ottobre 2020)
Norme impugnate: Artt. 1 e 8 della legge della Regione Emilia-Romagna 14/12/1982, n. 58, art. 15, c. 3°, della legge della Regione Emilia-Romagna 30/04/2015, n. 2, e art. 8 della legge della Regione Emilia-Romagna 29/07/2016, n. 13.
Impiego pubblico - Previdenza - Norme della Regione Emilia-Romagna - Disposizioni per l'omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale - Disciplina dell'indennità di fine servizio - Abrogazione della legge regionale n. 58 del 1982, fatta salva l'applicazione transitoria ai dipendenti regionali che avessero maturato, prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 2 del 2015 [recante la disposizione abrogatrice], il requisito di un anno di servizio - Copertura finanziaria.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO
Sentenza n. 245: non fondatezza - manifesta infondatezza (decisa il 4 novembre 2020)
Norme impugnate: Artt. 2 e 5 del decreto-legge 10/05/2020, n. 29, e art. 2 bis del decreto-legge 30/04/2020, n. 28, convertito, con modificazioni, nella legge 25/06/2020, n. 70.
Ordinamento penitenziario - Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 - Provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento della pena, per i suddetti motivi, dei condannati e degli internati per i delitti di cui agli artt. 270, 270-bis, 416-bis del codice penale e 74, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, o per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, o per un delitto commesso con finalità di terrorismo, ai sensi dell'art. 270-sexies del codice penale, nonché dei condannati e degli internati sottoposti al regime previsto dall'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975 - Valutazione della permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria - Previsione che la rivalutazione venga effettuata entro il termine di quindici giorni dall'adozione del provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile e immediatamente nel caso in cui il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria comunichi la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta - Norma transitoria - Applicabilità della disposizione di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 29 del 2020 ai provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento della pena adottati successivamente al 23 febbraio 2020 - Limitazione della sfera di competenza riservata all'autorità giudiziaria - Riduzione di tutela dei diritti fondamentali alla salute e all'umanità della pena - Disparità di trattamento per i condannati per alcune tipologie di delitti - Violazione del principio di ragionevolezza.
Ordinamento penitenziario - Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 (decreto-legge n. 29 del 2020) - Provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 dei condannati e degli internati per i delitti di cui agli artt. 270, 270-bis e 416-bis del codice penale e 74, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, o per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, o per un delitto commesso con finalità di terrorismo ai sensi dell'art. 270-sexies del codice penale, nonché dei condannati e degli internati sottoposti al regime previsto dall'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975 - Valutazione della permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria - Previsione che procede a rivalutazione del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 il magistrato di sorveglianza che lo ha emesso - Violazione del principio del contradditorio ( nel cui perimetro si esplica il diritto di difesa, in assenza di un piano di parità tra le parti) - Lesioni del principio di imparzialità del giudice - Violazione del diritto alla salute - Alterazione dell'ordinaria scansione procedimentale che richiede che, alla fase interinale, segua quella del Tribunale di sorveglianza con le garanzie previste dal rito di cui agli artt. 666 e 678 del codice di procedura penale - Lesione del diritto di difesa e del diritto al contradditorio in condizioni di parità - Disparità di trattamento tra condannati sotto diversi profili.
Dispositivo: Atti decisi: ordd. 115, 138 e 145/2020
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