Professione e Mercato

I dati su cui punta il Fisco per far emergere il reddito dei professionisti

di Alessandro Borgoglio

Se il Covid-19 ne ha sospeso temporaneamente le attività, facendolo quasi dimenticare ai più, il Fisco è ormai pronto a ripartire, e lo è per tutti, professionisti compresi. Le Entrate nel corso degli anni hanno “coltivato” nei confronti dei lavoratori autonomi taluni percorsi di indagine specifici e articolati, basati su accertamenti analitico-presuntivi che consentono di determinare i compensi conseguiti sulla base delle prestazioni rese.

Di recente, così, la Cassazione ha convalidato un accertamento analitico-induttivo a carico di un geologo, fondato sulle incongruenze riscontrate dal Fisco tra i progetti depositati presso l’ufficio del Genio Civile e il numero e il contenuto delle fatture emesse per queste prestazioni emesse dal professionista (Cassazione 8491/2020).

Professioni tecniche
Controlli simili sono effettuati, da ormai molto tempo, nei confronti di architetti, ingegneri e geometri, per scovare l’omessa dichiarazione di compensi derivanti da pratiche edilizie.

La giurisprudenza di merito ha avallato queste metodologie di controllo del Fisco (Ctr Sicilia, sentenza 110/2013; Ctr Sardegna, sentenza 302/2019; Ctp Cagliari, sentenza 2/2020), che prevedono la verifica del numero di pratiche trasmesse al Catasto tramite gli applicativi in uso a tali tecnici per gli aggiornamenti catastali, in modo che incrociando il numero complessivo delle pratiche e i nominativi dei relativi intestatari si può controllare se i professionisti hanno fatturato tutte le prestazioni ai clienti: si tratta ormai di procedure informatizzate (Docfa e Pregeo), che viaggiano su canali telematici e i cui dati confluiscono nella grande banca dati del Fisco, dalla quale possono essere estrapolate informazioni anche per gli accertamenti nei confronti dei lavoratori autonomi.

Professioni sanitarie
Numerosa è poi la giurisprudenza di legittimità in materia di accertamento nei confronti di dentisti e odontoiatri: la Cassazione, infatti, ha reiteratamente avallato la determinazione induttiva del reddito di lavoro autonomo degli odontoiatri, basata sulla circostanza relativa all’utilizzo di taluni beni, come i guanti monouso, essendovi una sicura correlazione fra consumo di materiali e interventi per prestazioni professionali sui pazienti (Cassazione 14879/2008); non solo i guanti - secondo i Supremi Giudici - ma anche gli aspirasaliva monouso possono essere a tal fine utilizzati dal Fisco (Cassazione 10692/2018, 23956/2019).

Avvocati
Non mancano all’appello del Fisco neppure le professioni legali, come dimostra una sentenza della Suprema Corte, con cui è stata riconosciuta la legittimità di un accertamento analitico-presuntivo nei confronti di un avvocato che aveva emesso soltanto 25 fatture, a fronte della presentazione di un numero di ricorsi civili e amministrativi pari ad oltre 200. A poco sono servite le giustificazioni del professionista per cui tali ricorsi erano stati presentati per gli iscritti ad un sindacato del cui ufficio legale egli faceva parte e per i quali aveva riscosso compensi irrisori (Cassazione 7460/2009).

Commercialisti
Anche i professionisti fiscali passano sotto la lente d’ingrandimento del Fisco, perché, visto che ormai tutte le dichiarazioni fiscali sono trasmesse per via telematica, i verificatori possono rapidamente riscontrare il numero e i nominativi delle dichiarazioni, inviate per conto dei clienti dal professionista incaricato, con le parcelle da quest’ultimo emesse, al fine di intercettare eventuali compensi non dichiarati.

Un assist ai commercialisti è stato però recentemente servito dalla Cassazione, secondo cui il Fisco non può accertare l’omessa dichiarazione di compensi sulla base della rilevazione di prestazioni, consistenti nella sola trasmissione di dichiarazioni dei redditi, non riscontrate da parcella, se il commercialista adduce trattarsi di prestazioni gratuite rese ai soci delle società di cui tiene la contabilità, nonché ad altri soggetti che potrebbero incrementare il parco clienti (Cassazione 21972/2015); secondo le Entrate, invece, sono sospette tali prestazioni gratuite rese dai professionisti, pur ammettendo che la gratuità delle prestazioni può essere considerata verosimile nei confronti di parenti o di amici (circolare 28 settembre 2001, n. 84/E).

I dati sensibili

Cassazione, sentenza 8491/2020

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