Civile

Prima casa: moratoria mutui, la soglia dei contratti sale a 400 mila euro

di Giuseppe Latour , Valerio Vallefuoco

Soglia dei contratti che accedono alla moratoria elevata da 250 a 400mila euro. Piena compatibilità con il Fondo di garanzia prima casa. Allargamento ai finanziamenti in ammortamento da meno di un anno. Ma anche alle ditte individuali e agli artigiani.

Sono diverse le correzioni arrivate in queste ore alle regole ordinarie del Fondo Gasparrini, il meccanismo che consente di ottenere la sospensione delle rate del mutuo prima casa a chi abbia perso il lavoro (in tutto o in parte) a causa dell’emergenza coronavirus. Le prime due sono state assestate dalla legge di conversione al decreto Cura Italia (Dl 18/2020) e, quindi, diventeranno definitive a breve. Le altre sono state inserite nel decreto liquidità (Dl 23/2020), già andato in Gazzetta ufficiale.

Complessivamente, l’obiettivo è rimuovere il più possibile gli ostacoli delle regole in vigore che limitavano l’accesso al plafond, appena rifinanziato con 400 milioni di euro. Quindi, potranno presentare domanda di sospensione anche coloro che hanno un mutuo giovane, in ammortamento da meno di un anno, ma solo fino al prossimo 17 dicembre. Allo stesso modo, salta il limite che impediva di fare domanda di moratoria a chi avesse già beneficiato di altri aiuti pubblici, come il Fondo di garanzia per la prima casa. Si tratta di due limature che daranno benefici soprattutto ai mutuatari più giovani.

Per allargare ulteriormente la platea dei possibili aiuti, viene anche incrementato il valore massimo dei contratti che possono accedere al congelamento: si passa da 250mila a 400mila euro, includendo così molti più immobili. Infine, nella nozione di lavoratore autonomo con accesso al Fondo - viene chiarito dal Dl liquidità, allargando la definizione precedente - rientrano anche ditte individuali e artigiani. A loro, quindi, si applicherà il regime speciale già previsto per i professionisti, valido solo fino al 17 dicembre prossimo.

Se queste limitazioni sono saltate, qualche paletto però resta. Sono, infatti, tutelati solo coloro che hanno utilizzato per l’acquisto un mutuo ipotecario tradizionale. Tra i soggetti esclusi, ci sono coloro che hanno acquistato attraverso il leasing immobiliare abitativo, introdotto dalla legge di Stabilità n. 208/2015. La norma prevedeva incentivi fiscali sull’acquisto o la costruzione di immobili da adibire ad abitazione principale. L’obiettivo della misura era di agevolare, specie per i più giovani, l’acquisto dell’abitazione di residenza attraverso l’utilizzo dello strumento della locazione finanziaria quale innovativo canale di finanziamento rispetto all’ordinario strumento del mutuo ipotecario.

Altri soggetti esclusi sono coloro che hanno acquistato attraverso il cosiddetto “rent to buy”, un nuovo tipo di contratto, introdotto nel nostro ordinamento dal decreto Sblocca Italia (Dl 133/2014 convertito in legge 164/2014), con cui il proprietario consegnava fin da subito l’immobile al conduttore e futuro acquirente, il quale pagava il canone; dopo un periodo di tempo fissato nello stesso contratto, il conduttore poteva decidere se acquistare il bene, detraendo dal prezzo una parte dei canoni già pagati.

Infine, sono esclusi tutti coloro che hanno acquistato casa attraverso il rilascio di cambiali, in alcuni casi anche ipotecarie, metodo utilizzato ancora da alcuni costruttori. In questi casi è possibile che si scatenino dei contenziosi, poiché gli acquirenti potranno eccepire la causa di forza maggiore per giustificare l’inadempimento e la disparità di trattamento nei confronti di coloro che hanno utilizzato il mutuo tradizionale.

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