Civile

Testamento biologico, nessuna discrezionalità ai Comuni sulle Dat

Per il Tribunale di Napoli l'Ufficiale di Stato Civile non può rifiutarsi di ricevere le disposizioni anticipate di trattamento<br/>

Un cittadino di Napoli che si era visto rifiutare dall'Ufficiale di Stato Civile del suo Comune il ricevimento di una Disposizione Anticipata di Trattamento (D.A.T.) si è rivolto, con il patrocinio dell'Associazione Luca Coscioni al Tribunale di Napoli e ha ottenuto l'annotazione della D.A.T. nel Registro dei Testamenti Biologici.

L'ordinanza 30 ottobre 2020 della Tredicesima sezione civile che interviene dopo più di due anni dall'entrata in vigore della legge 219/2017 (Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento), prosegue una nota dell'Associazione, costituisce un importante precedente perché riconosce che l'Ufficiale di Stato Civile non può rifiutare il ricevimento di una Disposizione Anticipata di Trattamento perché la materia "non è connotata da alcuna discrezionalità della P.A." e "il rifiuto di adempiere" incidendo "nella sfera giuridica del destinatario" contrasterebbe con il suo diritto ad autodeterminarsi .

L'articolo 4 comma 1, della legge n. 219/2017 prevede infatti che "ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento (DAT), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali, e può procedere alla nomina di un fiduciario che ne faccia le veci e la rappresenti nella relazione con il medico e con le strutture sanitarie". Il comma 6 dispone che "le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del Comune di residenza del disponente medesimo che provvede all'annotazione in apposito registro ove istituito oppure presso le strutture sanitarie, quando ricorrono i presupposti di cui al comma 7".

Il Tribunale ha così ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di ricevere l'atto di Disposizione Anticipata di Trattamento (DAT) per scrittura privata predisposta dal disponente e, per l'effetto, di procedere all'annotazione nel "Registro dei Testamenti Biologici" istituito presso il Comune di Napoli nonché a tutti gli adempimenti di legge. Ed ha altresì disposto che copia delle DAT (due pagine numerate 1 e 2) nonché copia del decreto siano trasmesse, a cura della cancelleria, al competente Ufficiale dello Stato Civile.

"L'assenza assoluta di campagne informative ha determinato in questi mesi anche situazioni in cui gli uffici preposti in alcuni comuni non hanno accettato il deposito delle DAT in piena violazione di legge e casi in cui gli ostacoli dovuti all'accesso agli uffici causa COVID determinano ritardi per persone che hanno necessità di un deposito immediato" dichiara Filomena Gallo, segretario Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica . "Ci siamo rivolti ai tribunali e una prima decisione ha condannato il Comune di Napoli poiché l'Ufficiale di stato civile non può apporre nessun rifiuto al ricevimento di una disposizione anticipata di volontà perchè la materia non è connotata da nessuna discrezionalità della Pubblica Amministrazione".

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