Amministrativo

Illegittimo l’obbligo di revoca della patente a chi è sottoposto a misura di prevenzione

Possono essere, infatti, sottoposti a misure di prevenzione soggetti condannati o indiziati per ipotesi delittuose di differenti gravità. Va valutata caso per caso la necessità del provvedimento

di Annarita D’Ambrosio

Riguarda la revoca della patente di guida nei confronti di soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del Dlgs 6 settembre 2011, numero 159, la pronuncia della Corte Costituzionale numero 99/2020 emessa il 27 maggio.

A rivolgersi alla Consulta il Tribunale amministrativo regionale per le Marche, il Tribunale di Cagliari e il Tribunale Reggio Calabria che, con quattro ordinanze di analogo contenuto, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285 (Nuovo codice della strada), per contrasto con gli articoli 3, 4, 16 e 35 della Costituzione, nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» – invece che «può provvedere» – alla revoca della patente nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione.

L’articolo 120 Codice della Strada, sotto la rubrica «Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116», nel suo comma 1, menziona, tra i soggetti che «non possono conseguire la patente di guida» anche «coloro che sono o sono stati sottoposti […] alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, numero 1423». E dispone, al comma 2, che «se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida».

Ebbene il comma 2 - precisa la Corte - dello stesso articolo 120 è già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza numero 22 del 2018, in base alla considerazione, che può richiamarsi anche in questo caso, ovvero che «la disposizione denunciata ricollega, in via automatica, il medesimo effetto (la revoca della patente) ad una varietà di fattispecie, non omogenee, considerato che la condanna, cui la norma fa riferimento, può riguardare reati di diversa, se non addirittura di lieve, entità».

Si sottolinea anche una evidente contraddizione: «mentre il giudice penale ha la “facoltà” di disporre, se lo ritenga opportuno, il ritiro della patente, il prefetto invece ha il “dovere” di disporne la revoca».

La Corte pertanto ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) sottolineando anche che il provvedimento prefettizio di revoca “obbligata” è destinato a produrre effetti che potrebbero anche entrare in contrasto con l'eventuale finalità, di inserimento del soggetto sottoposto a misure di prevezione nel circuito lavorativo.

Inammissibile perchè ritenuta irrilevante invece la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 120, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27 Cost., dal solo Tribunale ordinario di Reggio Calabria.

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