Civile

Mediazione civile: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Dal primo incontro, passando alla procura al difensore, fino alla sorte delle domande riconvenzionali: un vademecum per orientarsi sugli indirizzi giurisprudenziali

di Federico Ciaccafava

A distanza di circa undici anni dall’introduzione nel nostro ordinamento del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante la disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, le numerose questioni sollevate dall’esegesi del dettato normativo restano ancora distanti da un approdo ermeneutico che possa dirsi davvero condiviso e quindi pacifico. In quest’opera interpretativa, oltre ai fondamentali arresti della Corte di cassazione in chiave nomofilattica, prezioso si rivela anche il contributo giurisprudenziale proveniente dalle corti di merito chiamate spesso a fornire una prima esaustiva risposta ai vari interrogativi sollevati dall’applicazione della normativa in esame al procedimento ed ai suoi delicati rapporti con il giudizio civile. Dai materiali scrutinati e proposti, l’interprete può certamente trarre spunti di riflessione ed utili indicazioni per orientare la condotta dei protagonisti della mediazione: le parti, i rispettivi difensori ed anche l’organismo adito, nelle persone del responsabile e del mediatore designato ad amministrare il procedimento.

In particolare, le pronunce proposte nella rassegna che segue si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) primo incontro di programmazione, comparizione personale e rappresentanza della parte – Tribunale di Bergamo, Sezione IV civile, sentenza 18 agosto 2020, n. 1131); (ii) natura della procura per la sostituzione della parte nel procedimento ad opera del difensore – Tribunale di Crotone, Sezione civile, sentenza 7 ottobre 2020, n. 844); (iii) mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità e prova del suo corretto assolvimento – Tribunale di Roma, Sezione VI civile, sentenza 7 dicembre 2020, n. 18887); (iv) primo incontro, ruolo dei protagonisti e realizzazione della condizione di procedibilità della domanda giudiziale – Tribunale di Milano, Sezione XIII civile, sentenza 29 dicembre 2020, n. 8850); (v) mediazione obbligatoria e conseguenze del diverso regime dell’usucapione convenzionale e giudiziale – Tribunale di Reggio Calabria, Sezione II civile, sentenza 31 dicembre 2020, n. 1290); (vi) mediazione obbligatoria, mancato od irregolare esperimento e limiti di rilevabilità in grado di appello – Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, sentenza 12 gennaio 2021, n. 1848); (vii) mediazione obbligatoria, ambito applicativo e sorte delle domande riconvenzionali –Tribunale di Brindisi, Sezione civile, sentenza 21 gennaio 2021, n. 1411).

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MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – PROCEDIMENTO – PRIMO INCONTRO

Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria – Primo incontro - Partecipazione personale di parte onerata a pena di improcedibilità del giudizio - Esclusione - Fondamento - Partecipazione mediante avvocato pur non munito di procura sostanziale - Idoneità a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda giudiziale - Sussistenza. (Dlgs n. 28/2010, articoli 5 e 8)

La struttura del procedimento di mediazione delineata dal Legislatore e la ratio ad essa sottostante precludono di ritenere, nell’ottica della procedibilità della azione giudiziale, che la parte tenuta ad esperire il tentativo di mediazione assolva il proprio onere con la presentazione della domanda di mediazione e possa da subito disinteressarsi del successivo corso del procedimento. Tuttavia, deve escludersi che la parte onerata sia tenuta a partecipare personalmente al primo incontro con il mediatore ai fini della procedibilità della successiva azione giudiziale, in assenza di riferimenti espliciti a tale onere nel testo delle norme deputate a disciplinare la condizione di procedibilità. L’impossibilità di ricondurre l’improcedibilità della azione alla mancata partecipazione personale della parte onerata dell’avvio del procedimento di mediazione, determina che tale parte possa presenziare al primo incontro fissato dal mediatore quantomeno per il tramite del proprio avvocato, anche non munito di procura sostanziale, in modo da consentire al mediatore – a prescindere dalla contestuale attivazione della parte chiamata – di dare formalmente corso alla procedura. L’obbligatorietà della difesa tecnica nel procedimento di mediazione e l’affidamento al mediatore delle iniziative volte al coinvolgimento personale delle parti consentono di contemperare le esigenze, contrapposte, di garantire effettività al procedimento di mediazione e di non precludere di accedere alla tutela giudiziaria a coloro i quali non siano disponibili ad un coinvolgimento personale, pur nella consapevolezza delle conseguenze sanzionatorie e sostanziali che possono derivare da tale atteggiamento. La finalità deflattiva sottesa alle norme in tema di mediazione obbligatoria può ritenersi soddisfatta con la previsione della obbligatorietà della partecipazione, al primo incontro fissato da mediatore, del solo avvocato della parte onerata. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 5 luglio 2019, n. 18068; Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473).
Tribunale di Bergamo, sezione IV civile, sentenza 18 agosto 2020, n. 1131 – Giudice Silvia Russo

LA NOTA

La controversia, insorta tra due società a responsabilità limitata, ha per oggetto un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di fatture relative alla stipulazione di un contratto di comodato mobiliare . Il giudice adito, in applicazione dell’articolo 5, comma 1-bis, del Dllgs n. 28/2010, ha concluso dichiarando improcedibile la domanda proposta dalla società opponente non avendo la stessa partecipato né personalmente né per tramite del proprio avvocato all’incontro fissato dal mediatore. La decisione in esame, tuttavia, al di là dell’epilogo, suscita interesse in quanto il giudice lombardo, con un tessuto motivazionale assai ben argomentato, sottopone a serrata critica gli approdi ermeneutici della Corte di Cassazione, la quale, ai fini della integrazione della condizione di procedibilità prevista dal dettato normativo di cui al citato Dlgs, ha affermato la imprescindibilità della comparizione personale delle parti o di un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura (Cassazione n. 8473/2019 e Cass. n. 18068/2019).

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MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – PROCEDIMENTO – RAPPRESENTANZA

Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria – Primo incontro - Sostituzione - Difensore - Procura speciale sostanziale – Necessità a pena di improcedibilità del giudizio. (Dlgs n. 28/2010, articoli 5 e 8)

In tema di mediazione obbligatoria, ai fini della sostituzione della parte nel procedimento, è necessaria una procura speciale sostanziale recante sottoscrizione del delegante autenticata da parte di pubblico ufficiale a ciò autorizzato dalla legge, non essendo valida a tal fine una procura speciale ma tuttavia recante sottoscrizione autenticata dal medesimo difensore delegato. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596; Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473).

  Tribunale di Crotone, Sezione civile, sentenza 7 ottobre 2020, n. 844 – Giudice Daniela Lagani

 

LA NOTA

La controversia ha per oggetto un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di somme dovute in forza di un contratto di finanziamento. Nel caso in esame, il giudice adito, rilevato dal verbale di mediazione depositato che le parti erano comparse innanzi al mediatore tramite i rispettivi difensori muniti di procure non idonee in quanto recanti sottoscrizioni autenticate dagli stessi difensori, ha ritenuto il tentativo di mediazione “…tamquam non esset…” con conseguente declaratoria di improcedibilità della domanda. La pronuncia, richiamandola nella parte motiva, tende a ribadire quanto statuito in punto di rappresentanza nel procedimento di mediazione dalla Suprema Corte (cfr., Cassazione  n. 8473/2019) incline a ritenere che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore, non può conferire tale potere con la procura rilasciata a quest’ultimo e da questi autenticata: infatti, il conferimento del potere di partecipare in sostituzione della parte alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore. La decisione, inoltre, dovendo stabilire le conseguenze di tale improcedibilità anche ai fini della liquidazione delle spese giudiziali, ribadisce, aderendo al principio enunciato di recente dalle sezioni Unite a composizione di un vivace contrasto giurisprudenziale, che nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 5, comma 1–bis, del Dlgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è posto a carico della parte opposta, con la conseguenza che ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1–bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo. Infine, nel dichiarare improcedibile l’opposizione, revocando per l’effetto il decreto ingiuntivo opposto, il giudice ha disposto l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite avuto riguardo al mutamento giurisprudenziale intervenuto medio tempore sulla questione.

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MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – PROCEDIMENTO – CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ

Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Parte gravata dell’onere di esperire il tentativo conciliativo obbligatorio - Mancata prova dell’esperimento del procedimento - Improcedibilità del giudizio. (Dllgs n. 28/2010, articoli 5 e 8)

In tema di mediazione obbligatoria, qualora la parte gravata dell’onere di esperire il tentativo conciliativo obbligatorio non depositi in giudizio alcun documento attestante l’avvenuto esperimento della mediazione, seppure con esito negativo, limitandosi a dedurre che il procedimento si è concluso con esito negativo “…per la nota pandemia..”, la condizione di procedibilità non può ritenersi non avverata, con conseguente declaratoria di improcedibilità dell’azione.
Tribunale di Roma, sezione VI civile, sentenza 7 dicembre 2020, n. 18887 – Giudice Manuela Sorrentino

 

LA NOTA

La controversia ha per oggetto un giudizio di opposizione ad intimazione di sfratto per morosità. Il giudice capitolino ha dichiarato l’azione introdotta dall’intimante improcedibile per omesso esperimento della procedura di media-conciliazione, trattandosi, ex articolo 5, comma 1-bis del Dlgs n. 28/2010, di controversia soggetta a tale obbligatoria condizione di procedibilità, il cui mancato avveramento è comunque preclusivo dell’esame del merito della lite. Nel caso in esame, mentre parte convenuta nelle note a trattazione scritta aveva ribadito che non le era mai stato notificato alcun invito alla mediazione, parte attrice aveva dato atto che la mediazione si era conclusa con esito negativo “per la nota pandemia”. Tuttavia, non essendo stato depositato da parte attrice alcun documento attestante l’avvenuto esperimento della mediazione, seppure con esito negativo, il giudice ha concluso per la declaratoria di improcedibilità dell’azione introdotta da parte attrice condannando quest’ultima a rifondere alla controparte anche le spese di lite.

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MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – PROCEDIMENTO – PRIMO INCONTRO

 Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Primo incontro - Comparizione personale delle parti - Dichiarazione di parte istante al mediatore di non voler proseguire nello svolgimento della procedura - Condizione di procedibilità del giudizio -Avveramento. (D.lgs. n. 28/2010, articoli 5 e 8; Cc, articolo 1137)

In tema di mediazione obbligatoria, l’art. 5, comma 2–bis, del D.lgs. n. 28/2010 statuisce che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale “si considera avverata se il primo incontro innanzi al mediatore si conclude senza accordo”.  In conformità a quanto statuito sul punto in seno alla giurisprudenza di legittimità, affinché si consideri effettuata la condizione di procedibilità relativa all’obbligatorio esperimento del procedimento di mediazione, è pertanto necessario che davanti al mediatore si sia svolto un primo incontro tra le parti, con l’assistenza dei rispettivi difensori. Analogamente, la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 5 luglio 2019, n. 18068; Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473).

  Tribunale di Milano, sezione XIII civile, sentenza 29 dicembre 2020, n. 8850 – Giudice Francesca Savignano

LA NOTA

La controversia ha per oggetto una domanda di impugnazione di una deliberazione assembleare condominiale. Il giudice adito, uniformandosi sul punto a quanto enunciato dalla Corte di cassazione chiamata ad esprimersi anche sulla “vexata quaestio” del primo incontro di programmazione nel procedimento di mediazione, rilevato che in tale sede, comparse entrambe le parti, la condomina attrice aveva dichiarato al mediatore di non voler proseguire la procedura, ha ritenuto ritualmente assolta la condizione di procedibilità della domanda disattendendo in tal modo l’eccezione di improcedibilità del giudizio sollevata dal Condominio convenuto.

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MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – CONTROVERSIE – DIRITTI REALI

Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Controversie - Diritti reali - Domanda di usucapione -Eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di mediazione - Infondatezza - Fondamento. (Dlgs n. 28/2010, articolo 11; Cc, articoli 1158, 2643, 2644 e 2651)

La decisione giudiziale sulla domanda di usucapione ha effetti ben più ampi di quelli che può raggiungere un accordo in sede di mediazione, necessariamente limitati al rapporto tra le parti. Infatti, l’impossibilità di equiparare l’accordo alla sentenza è certificata dalla circostanza che il primo, al pari degli altri atti enunciati nell’art. 2643 cod. civ., non ha, ai sensi dell’art. 2644 cod. civ., “…effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi…”. Tale accordo è, pertanto, inidoneo a produrre gli effetti tipici dell’acquisto per usucapione accertato giudizialmente, oggetto di trascrizione ex art. 2651 cod. civ., non potendosi qualificare come accertamento valevole “erga omnes” con efficacia retroattiva.

Tribunale di Reggio Calabria, sezione II civile, sentenza 31 dicembre 2020, n. 1290 – Giudice Patrizia Morabito

LA NOTA

La controversia ha per oggetto una domanda di accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione di un fondo. La pronuncia suscita interesse in quanto, esaminando preliminarmente l’eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale a motivo del mancato esperimento della mediazione obbligatoria in ragione della natura della lite formulata dai convenuti nella comparsa di risposta, il giudice adito, in sintonia con quanto rilevato anche da una parte della dottrina, ne afferma l’infondatezza ritenendo illegittimo obbligare le parti ad avviare una procedura di mediazione inidonea a perseguire i medesimi risultati conseguibili dalla decisione giudiziale.

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MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – PROCEDIMENTO – GIUDIZIO DI APPELLO

Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Giudizio di appello - Rilievo di carente o difettoso esperimento del tentativo di conciliazione - Eccezione ritenuta infondata, disattesa o ignorata nel giudizio di primo grado - Dedotta improcedibilità dell’azione in sede di gravame - Insussistenza - Fondamento. (D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)

Il mancato od irregolare esperimento del tentativo di mediazione, nei casi in cui è obbligatorio, non comporta l’improcedibilità dell’azione quando l’eccezione della parte non sia stata ritenuta fondata o sia stata comunque disattesa o semplicemente ignorata dal giudice di primo grado. Infatti, la legge non contempla alcun rimedio avverso siffatte eventualità, dal momento che un’eventuale impugnazione ed una conseguente caducazione del provvedimento finale per omessa rilevazione, da parte del primo giudice, del carente o difettoso esperimento del tentativo di mediazione finirebbe per produrre effetti incompatibili con la finalità deflattiva che sottende la disciplina legale. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, sentenza 11 giugno 2009, n. 13591; Cassazione, sezione civile L, sentenza 18 agosto 2004, n. 15956; Cassazione, sezione civile L, sentenza 27 febbraio 2003, n. 3022).

Corte di Appello di Palermo, sezione II civile, sentenza 12 gennaio 2021, n. 1848 – Presidente e relatore Giuseppe Lupo

LA NOTA

La controversia ha per oggetto l’impugnazione di una sentenza recante condanna alla restituzione, in quanto ritenuta indebita dal giudice di prime cure, di canoni locatizi.  Nel caso in esame, il giudice del gravame, richiamando principi elaborati dal Supremo Collegio in riferimento al tentativo obbligatorio di conciliazione previsto nel rito del lavoro, ha ritenuto inammissibile il motivo con cui parte appellante aveva dedotto l’improcedibilità della domanda per contrasto tra il valore della controversia dichiarato nell’istanza di mediazione, pari ad euro 12.000,00, e quello poi indicato nel ricorso introduttivo del giudizio, pari a euro 23.187,65.

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MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – PROCEDIMENTO – DOMANDA GIUDIZIALE

Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Ambito di applicazione - Domande riconvenzionali - Soggezione al tentativo obbligatorio di conciliazione - Sussistenza - Fattispecie in materia locatizia. (D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)

In tema di mediazione obbligatoria, il tentativo di mediazione deve essere esperito nei confronti di tutte le domande introdotte nel giudizio, in special modo quando tali domande rientrano tutte tra le materie obbligatorie previste dall’art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28/2010, sicché, nell’ipotesi in cui venga introdotta nel processo una domanda diversa rispetto a quella sottoposta a mediazione, si ritiene che il giudice sia tenuto a disporre l’esperimento di un nuovo tentativo di conciliazione.
Tribunale di Brindisi, sezione civile, sentenza 21 gennaio 2021, n. 1411 – Giudice Giuseppe Antonio Rampino

  LA NOTA

La controversia ha per oggetto la domanda di risoluzione di un contratto di locazione introdotta dal conduttore per asserito inadempimento del locatore. Tale domanda, ritualmente sottoposta dal giudice in corso di causa al tentativo conciliativo con esito negativo, è stata poi rigettata in quanto ritenuta infondata. Il giudice ha poi dichiarato l’inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata da locatore per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della risoluzione anticipata operata dal conduttore. Rispetto a quest’ultima, si osserva che, pur avendo il giudice concesso “alle parti” la fissazione di un termine per l’esperimento del tentativo di mediazione riferito alle “rispettive domande”, mentre parte ricorrente ha instaurato il procedimento di mediazione in relazione alla propria domanda, la stessa cosa ha omesso di fare parte resistente, la quale, in sede di mediazione, si era limitata a partecipare al procedimento instaurato dal primo. Ora, costituendo il procedimento di mediazione una condizione dell’azione anche di natura riconvenzionale, il giudice adito ha pertanto concluso che, in mancanza di esperimento di tale tentativo, operi la sanzione della statuizione di inammissibilità per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.

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