Comunitario e Internazionale

Non è aiuto statale il fondo interbancario italiano a sostegno degli istituti in crisi

Le risorse essendo private non obbligano, a fini di garanzia di una leale concorrenza nella Ue, a ottenere il nulla osta da Bruxelles

di Paola Rossi

Si chiude la vicenda del salvataggio della Banca Tercas da parte della Banca popolare di Bari garantito dal Fondo interbancario a tutela dei depositi. E la conclusione è che tale intervento di garanzia non costituisce illegittimo aiuto di Stato in quanto mette in campo le risorse del consorzio tra banche, che non è alimentato da soldi pubblici. La Cgue respinge così, con la sentenza sulla causa C-425/19, il ricorso della Commissione europea contro la decisione del Tribunale Ue che aveva dato esito positivo sul meccanismo incentrato sul consorzio bancario italiano, non rilevando ingerenze delle autorità pubbliche, a eccezione dell'ok di Banca d'Italia sulle misure di salvataggio dell'istituto posto in amministrazione ccontrollata, come il caso di Tercas. Con la decisione , ora definitivamente annullata, la Commissione aveva ordinato all'Italia di recuperare da Tercas aiuti di Stato per 295,14 milioni di euro più gli interessi. Passa quindi il vaglio dei giudici europei l'intervento - cui è obbligato il consorzio di diritto privato tra banche, di tipo mutualistico - a titolo di garanzia legale dei depositi in caso di liquidazione coatta amministrativa di uno dei suoi membri. E uguale giudizio di legittimità è stato espresso dai giudici Ue sulla facoltà del consorzio di intervenire in maniera preventiva per sostenere un membro sottoposto al regime di amministrazione straordinaria. Tale possibilità richiede tuttavia che sussistano prospettive di risanamento e che sia prevedibile un minor onere rispetto a quello derivante dall'intervento del Fondo a titolo di garanzia legale dei depositi nel caso di una liquidazione coatta amministrativa del membro interessato. Escluso perciò che si trattasse di aiuti concessi direttamente o indirettamente mediante risorse dello Stato o a questo imputabili.
In conclusione, la Cgue sottolinea che la circostanza che l'ente erogatore dell'aiuto abbia natura privata implica che gli indizi atti a dimostrare l'imputabilità della misura allo Stato sono diversi da quelli richiesti nell'ipotesi in cui l'ente erogatore dell'aiuto sia un'impresa pubblica. E tra gli indizi che escludono l'esistenza di un aiuto di Stato illegittimo, nel caso concreto, vi è sicuramente la circostanza dell'assenza di un vincolo di capitale tra il Fondo bancario in questione e lo Stato italiano.

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