Civile

Nel leasing l'imposta di bollo ricade sull'utilizzatore e non sul proprietario

Lo ha puntualizzato la Corte di cassazione con la sentenza n. 4000/21

di Giampaolo Piagnerelli

Nel contratto di leasing l'imposta di bollo ricade sull'utilizzatore e non sul proprietario del bene. Si tratta di un principio che potrebbe sembrare strano alla luce del fatto che l'imposta di bollo è una tassa che colpisce la proprietà del bene e non più la circolazione del veicolo stesso. La Cassazione, tuttavia, con l'ordinanza n. 4000/21 ha precisato che l'articolo 5, comma 29, del Dl 30 dicembre 1982 n. 953 convertito dalla legge n. 53/1983 prevede che al pagamento della tassa automobilistica sono tenuti coloro che alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle Finanze, risultano i proprietari dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli e autoscafi. Successivamente, però, l'articolo 7 della legge n. 99/2009 ha modificato la norma prevedendo che al pagamento delle tasse sono tenuti coloro che alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle Finanze risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori. La responsabilità solidale della società di leasing sussiste solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria (salvo poi rifarsi sugli utilizzatori). Sul punto viene in soccorso la sentenza della Cassazione n. 13131/19, secondo cui la soluzione non può che desumersi dal dato normativo dovendosi considerare che dopo la previsione contenuta nell'articolo 7 della legge n. 99/2009 nella locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore, salva la responsabilità del proprietario solo nella particolare situazione in cui questi abbia provveduto al pagamento cumulativo in luogo degli utilizzatori per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria. Trattandosi di norma autentica non può che avere efficacia retroattiva e coprire, quindi, i periodi antecedenti il 2009.

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