Amministrativo

Frodi, verbali del 118 accessibili alle assicurazioni

Si tratta delle richieste telefoniche di intervento pervenute alla centrale operativa, in caso di incidente stradale

di Gianlorenzo Saporito

Le assicurazioni possono ottenere copia dei verbali del 118, cioè delle richieste telefoniche di intervento pervenute alla centrale operativa, in caso di incidente stradale.

Lo sottolinea il Tar di Bari con la sentenza 13 novembre 2020, numero 1442, risolvendo una controversia tra società assicuratrice e un’azienda ospedaliera: quest’ultima aveva fornito solo la scheda del paziente e il cartellino d’emergenza, senza altri dati sulla richiesta telefonica di intervento.

Di qui il ricorso al giudice, fondato sull’interesse dell’assicuratore a ricostruire l’incidente per accertare i danni e istruire il sinistro: il documento sul quale si era chiesto l'accesso conteneva la descrizione di situazioni e circostanze (il fatto storico) utili per istruire la richiesta risarcitoria.

L’assicurazione deve verificare, prima dell’eventuale liquidazione del danno, le circostanze e le conseguenti responsabilità.

Il Tar di Bari giunge a una conclusione favorevole all’assicuratore, osservando che la norma sulle assicurazioni private (Dlgs 209/05, articolo 146) prevede che le imprese siano tenute a consentire ai contraenti, e ai danneggiati, il diritto di accesso agli atti a conclusione di procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardino.

Ciò fermo restando quanto previsto per l’accesso ai dati personali.

Per un principio di simmetria, proprio perché la compagnia di assicurazione è tenuta a consentire l’accesso sia ai contraenti (cioè ai propri assicurati) che ai danneggiati (cioè ai terzi), allo stesso modo secondo i giudici non vi è ragione di escludere, o arbitrariamente limitare, il reciproco diritto di accesso dell’istituto assicurativo nei confronti del danneggiato.

Tutto ciò acquista particolare significato quando l’accesso viene chiesto per ottenere una corretta ricostruzione dei fatti, senza indagare su dati sensibili che possono riguardare lo stato di salute o la vita sessuale dell’interessato.

In particolare il limite all’accesso agli atti delle compagnie assicuratrici riguarda i soli atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti, perché la compagnia si può tutelare, mantenendo riservati i dati, qualora abbia dubbi su richieste di risarcimento, ad esempio (Cassazione 6725/2019) quando venga chiesto di indennizzare un sinistro avvenuto con modalità identiche a un precedente evento.

Nella vicenda decisa dal Tar Bari tali dubbi non sussistevano, e i giudici hanno disposto l’esibizione della trascrizione della richiesta telefonica di intervento pervenuta alla centrale operativa 118 in una certa fascia oraria.

L’importanza di acquisire dati di prima mano ha già condotto ad altre pronunce nei confronti degli operatori del 118: si è infatti stabilito che i dati dei tracciati e delle registrazioni sono accessibili, escludendo peraltro i criteri generali operativi e le linee guida interne utilizzate, in caso di rianimazione, dallo stesso servizio (Consiglio di Stato 5099/2013).

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