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Asseverazioni e Superbonus 110%: le coperture assicurative obbligatorie per i tecnici incaricati

Chi è chiamato ad effettuare attività di asseverazione deve dotarsi di una copertura assicurativa "con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata"

di Paolo Tanfoglio*

Con la Legge di Bilancio 2021 sono stati confermati, anche per il nuovo anno, gli incentivi fiscali legati ai bonus edilizi e, tra le importanti novità introdotte, la più rilevante interessa la proroga al Superbonus 110%, fissata al 30 giugno 2022.

Stando a quanto descritto dell'Agenzia delle Entrate: "Il Superbonus è un'agevolazione prevista dal Decreto Rilancio (DL 19 05 2020 n. 34) poi convertita in legge, che eleva al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici".

Il Superbonus si suddivide, quindi, in due tipologie di interventi: il Super Ecobonus per i lavori di efficientamento energetico e il Super Sismabonus relativo agli interventi di adeguamento antisismico.

L'agevolazione potrà essere richiesta dai contribuenti in caso di: interventi di isolamento termico sugli involucri, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti; interventi antisismici, interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico, interventi di efficientamento energetico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Accedono al super bonus anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A.

Le agevolazioni
L'agevolazione è riconosciuta nella misura del 110%, entro i limiti di capienza dell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

Il cittadino può decidere di esercitare l'opzione dello sconto in fattura: le imprese che hanno effettuato i lavori riconoscono uno sconto fino al 100% del valore e il beneficiario effettuerà gli interventi senza alcun esborso monetario. L'azienda si vedrà, quindi, riconosciuto un credito d'imposta pari al 110% dell'ammontare della detrazione applicata, da utilizzare sempre in quote annuali di pari importo (cinque, quattro per le spese sostenute nel 2022). In alternativa, il cittadino può sostenere direttamente il costo degli interventi e decidere di utilizzare l'agevolazione in compensazione per pagare meno tasse o cedere il credito d'imposta a terzi (inclusi gli istituti di credito e finanziari).

Le coperture assicurative
Per poter fruire della detrazione, in caso di cessione del credito, è necessaria la sottoscrizione - da parte del tecnico abilitato - di un'asseverazione che va presentata all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile.

I tecnici abilitati al rilascio dell'asseverazione sono i progettisti di immobili e impianti iscritti all'Albo del proprio Ordine professionale: ingegneri, architetti, geometri e periti industriali che agiscono entro i limiti di competenza stabiliti dalla legge professionale e dai regolamenti che disciplinano la loro attività.

"In caso di asseverazioni errate o mendaci il tecnico, con la propria condotta, danneggerebbe i richiedenti e quindi potrebbe risultare soggetto a pesanti sanzioni penali ed amministrative. il Decreto Rilancio impone, quindi, all'asseverante - già dotato di idonea polizza Professionale imposta dalla L.137/2012 - un'ulteriore copertura assicurativa dedicata esclusivamente per le finalità di cui al suddetto Decreto".

La normativa del Superbonus 110% (art. 119 del decreto Rilancio) stabilisce, infatti, che ai fini del rilascio delle predette attestazioni ed asseverazioni:

"i tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata".

È necessario, quindi, che il tecnico abilitato sottoscriva e alleghi una polizza di RC PROFESSIONALE che sia: stipulata a proprio nome; stipulata esclusivamente per le finalità di cui al D.L. 34/2020; preveda un massimale adeguato al numero delle asseverazioni e comunque non inferiore a € 500.000 (come previsto dal Decreto Rilancio).

Per esercitare l'opzione, il contribuente deve acquisire anche: il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF.

A tale riguardo è sorta la domanda se lo stesso obbligo assicurativo sia da intendersi anche per i professionisti incaricati di rilasciare il visto di conformità, l'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020, ha chiarito che:

"Il citato obbligo assicurativo non riguarda l'attività di assistenza fiscale e l'apposizione del visto di conformità per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, visto che i soggetti che appongono il visto (CAF e professionisti abilitati) sono già tenuti, per tale attività, a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile ai sensi degli articoli 6 e 22 del decreto n.164 del 1999".

Con la Legge di bilancio del 30 dicembre 2020 sono state introdotte delle modifiche all'assetto della richiesta di copertura assicurativa per chi era chiamato ad effettuare attività di asseverazione ai fini del Superbonus. In particolare:

"[..] L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa:

a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;

b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;

c) garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a)".

L'obiettivo di tale novità è garantire la presenza di una copertura adeguata nel caso in cui il professionista asseverante non sia più tale durante tutto il periodo in cui per legge possono essere svolti controlli e contestazioni.

È opportuno precisare, però, che con le asseverazioni per il Superbonus le verifiche fiscali potranno avvenire in un intervallo temporale di 8 anni, nel caso di cessione del credito, ed entro il 5° anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi, in caso di detrazione diretta, è quindi consigliabile per il professionista anche la sottoscrizione di una postuma della durata di 10 anni.

In sintesi, i tecnici incaricati delle asseverazioni dovranno integrare la propria assicurazione con un'appendice che garantisca il rispetto di questi punti o, in alternativa, dovranno stipulare una nuova assicurazione.

I premi proposti dal panorama assicurativo italiano per una RC a copertura dell'intera asseverazione partono dai 300-400 Euro e vanno a salire a seconda del massimale richiesto, la durata della postuma, le condizioni specifiche come franchigie e scoperti.

Dato che la Norma è davvero molto recente, permangono ancora molti dubbi riguardo alcuni dei suoi significati e la sua applicazione. Tra i vari punti, per esempio, c'è ancora grande incertezza su cosa intenda il Legislatore con il termine "Massimale adeguato", per il momento da immaginarsi come la somma di tutti gli importi delle asseverazioni compiute, gravati di multe, sanzioni e interessi e ulteriormente ampliato di un importo pari all'ultima asseverazione compiuta gravata di multe, sanzioni e interessi.

Restano inoltre delle incertezze relativamente alla presenza della postuma: alcune interpretazioni, infatti, ritengono sufficiente la possibilità di attivare la garanzia postuma in un secondo momento e quindi la non obbligatorietà della garanzia al momento della presentazione del progetto.

Gli operatori del mercato – compagnie assicurative, albi, … - sono al lavoro per chiarire questi aspetti, ma c'è da aspettarsi un periodo di 2-3 mesi per permettere un allineamento completo delle offerte alle interpretazioni che prevarranno e che verranno considerate "corrette".

Indipendentemente da questo, è fondamentale comunque che sia il tecnico stesso a esprimersi e scegliere: nessun consulente assicurativo può sapere che lavori abbia concretamente asseverato il tecnico stesso.

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*CEO di Lokky

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

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