Amministrativo

Consiglieri del Cnf: "gettoni di presenza" legittimi, respinti i ricorsi contro il Regolamento 2015

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato. Confermati i 90mila euro al Presidente; 50mila al Vice, 70mila al Segretario e 50mila euro per il Tesoriere

di Francesco Machina Grifeo

Sono legittimi i "gettoni di presenza" previsti per i vertici del Consiglio nazionale forense. Con due diverse sentenze depositate ieri, il Consiglio di Stato ( nn. 1612 e 1616 ) ha infatti respinto il ricorso dell'Associazione Provinciale Forense di Bergamo e del Sindacato Avvocati di Bari contro le decisioni del Tar Lazio del 2017 (nn. 4485 e 4486) che avevano dichiarato i ricorsi inammissibili.

Resta in piedi dunque il Regolamento Cnf dell'11 dicembre 2015 che prevede un gettone di presenza forfettario annuale, oltre al rimborso spese, pari a 90mila euro per il Presidente, e 50mila euro per il Vicepresidente, 70mila per il Consigliere segretario e 50mila euro per il Tesoriere. Nonché un gettone di presenza per la partecipazione a ogni seduta amministrativa o udienza giurisdizionale del Consiglio pari a 650 euro, con un limite di 16 sedute o di 22 udienze all'anno.

Per i giudici di Palazzo Spada, per prima cosa, si deve considerare che il Cnf, diversamente da quanto previsto dalla normativa degli anni trenta, quando era essenzialmente un organo di giurisdizione speciale con limitate funzioni amministrative, "nel nuovo attuale sistema è divenuto il perno di tutto l'ordinamento forense ed è stato onerato di numerose ulteriori funzioni da svolgersi non già nell'esclusivo interesse della categoria, ma più ampiamente, nell'interesse generale".

In questo senso, prosegue la decisione, "anche i contributi degli iscritti costituiscono non già dei meri corrispettivi, bensì delle prestazioni di natura tributaria funzionali alla "provvista dei mezzi finanziari necessari all'ente delegato dall'ordinamento al controllo dell'albo" (S.U. 1782/2011).

Per il Cds dunque "deve essere escluso che il Cnf abbia esercitato la potestà normativa attribuitagli dall'ordinamento in maniera illegittima, esorbitando dai parametri predeterminati dal legislatore". "L'istituzione e la disciplina di ‘gettoni' di presenza, ovvero di altre forme di compenso per i componenti del Cnf - prosegue la decisione - è infatti uno dei possibili contenuti della potestà di ‘autoregolamentazione' attribuita agli Ordini professionali". E la fonte normativa è l'articolo 24, comma 3, della legge professionale (n. 247/2012), che ha qualificato il Consiglio nazionale forense (e gli Ordini circondariali) come enti pubblici non economici, "conferendo loro autonomia organizzativa e finanziaria, quest'ultima assicurata dalla contestuale istituzione di un apposito contributo a carico degli iscritti".

Nello stesso senso, l'articolo 35, comma 1, lettera b), della legge annovera, tra i "compiti" propri del Cnf, anche quello di adottare i "regolamenti interni" per il proprio funzionamento. La possibilità di prevedere compensi e gettoni di presenza a favore dei componenti del Cnf "può quindi considerarsi rientrante nell'ampio potere regolamentare riconosciuto allo stesso organo dagli articoli 35, comma 1, lettera b), e 37 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in relazione al "funzionamento" dell'organo medesimo, anche in correlazione con la maggiore ampiezza dei compiti ‘esterni' attribuitigli dal legislatore del 2012, come in precedenza evidenziato".

Né il Cnf è sottoposto ai principi generali di "razionalizzazione e contenimento della spesa". Il potere di "autorganizzazione" dell'Ordine professionale, dunque "non è vincolato alle specifiche norme vigenti in materia di spending review, bensì soltanto ai principii generali dalle stesse ricavabili, la cui declinazione rientra nell'ambito della discrezionalità dell'Ente". Resta peraltro ferma la possibilità di contestare la gestione amministrativo-contabile del CNF o di sollecitare i poteri di vigilanza del ministro della Giustizia.

Non passa neppure la censura relativa al supposto "conflitto di interessi" dei consiglieri, in quanto "inconciliabile con il riconoscimento all'Ente della potestà di auto-organizzazione". Del resto, prosegue la sentenza, non si ravvisa neppure un interesse personale atto "ad inverare una posizione di conflittualitào anche di divergenza rispetto all'interesse generale", considerata la "natura regolamentare del provvedimento impugnato, destinato quindi ad applicarsi a una generalità indifferenziata e futura di destinatari, e non già soltanto ai componenti attuali del CNF".

I giudici non hanno invece riconosciuto la legittimità ad agire di una pattuglia di avvocati (che si era unita all'azione dell'Associazione forense) ritenuto che "siccome gli interessi pubblici curati dal CNF hanno (anche) carattere generale, non è possibile ravvisare, in capo ai singoli avvocati iscritti all'Ordine professionale, un interesse legittimo proprio ed individualizzato al corretto uso delle risorse a disposizione".

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