Professione e Mercato

Ufficio per il processo e criticità costituzionali

Tutti i GOT che hanno assunto le funzioni prima della riforma Orlando sono stati reclutati nella vigenza di una normativa direttamente ispirata alla previsione costituzionale che equipara le funzioni svolte dai magistrati onorari a quelle svolte dai magistrati di carriera.

di Sandra Leo*

La magistratura onoraria trae origine dal disposto dell'art. 106, 2 comma, della Costituzione, che stabilisce che "la legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli".

Il decreto legislativo n. 51/1998, (cd. "Riforma del Giudice unico"), nel dare attuazione all'art. 106 Cost. istituiva due nuove figure, il Giudice Onorario di Tribunale e il Vice Procuratore Onorario. Tali due figure erano eredi di quella che era l'attività del Vice Pretore Onorario (magistrato onorario venuto meno con la soppressione Preture).

La disciplina offerta dal d.lgs. in parola è molto scarna, e si ricollega a quanto previsto, in via generale, dal Regio Decreto 30 Gennaio 1941 nr. 12 (cd. "legge sull'Ordinamento Giudiziario"). Avrebbe dovuto trovare successiva integrazione con un'apposita riforma organica, che però è giunta solo vent'anni dopo, nel 2017, (con il guardasigilli Andrea Orlando).

Nel frattempo, in tutti questi anni, l'attività dei magistrati onorari è stata scandita da umilianti proroghe annuali, ed è stata regolamentata con frammentarie circolari del Consiglio Superiore della Magistratura, spesso in contraddizione tra loro, e da decreti ministeriali (es. il Decreto Ministeriale 26 settembre 2007 "Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina e la conferma dei vice procuratori onorari" e Decreto Ministeriale 26 settembre 2007 "Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina e la conferma dei giudici onorari di tribunale").

Le circolari del CSM, anche sotto la spinta delle esigenze degli uffici giudiziari, hanno ampliato sempre di più l'apporto dei GOT, inserendoli nei collegi, nelle sezioni specializzate (lavoro, famiglia, impresa, ecc.), assegnando ruoli propri ed intere materie quasi in via esclusiva (esecuzioni mobiliari, famiglia, previdenza, volontaria giurisdizione, immigrazione ecc.) consentendo -e in alcuni casi imponendo- la redazione di una enorme mole di provvedimenti, anche inconferenti con le attività d'udienza, a costo zero. Infatti il GOT (a differenza del GdP) riceve un compenso per la sua attività in forma di gettone di presenza per ciascuna udienza svolta, a prescindere dal numero di procedimenti trattati e dei provvedimenti emessi.

Tutti i GOT che hanno assunto le funzioni prima del 15.08.2017 (data di entrata in vigore della riforma Orlando) sono stati reclutati nella vigenza di una normativa direttamente ispirata alla previsione costituzionale che equipara le funzioni svolte dai magistrati onorari a quelle svolte dai magistrati di carriera. Tale piena equiparazione funzionale è stata sempre ribadita anche dalla Corte di cassazione:
"I giudici onorari - sia in qualità di giudici monocratici che di componenti di un collegio - possono decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi sentenza per la quale non vi sia espresso divieto di legge, con piena assimilazione dei loro poteri a quelli dei magistrati togati, come si evince dall'art. 106 Cost., cosicchè, in ipotesi siffatte, deve escludersi la nullità della sentenza per vizio relativo alla costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'ufficio, ossia non investita della funzione esercitata". (Cass. n. 28937/2017)
"Né a diversa conclusione può indurre il R.D. n.12 del 1941, art. 43 bis che vieta ai giudici onorari di tenere udienza se non in caso di impedimento o mancanza dei giudici ordinari, espressione quest'ultima da intendersi come comprensiva di quelle situazioni di sproporzione fra organici degli uffici e domanda di giustizia, rispetto ai quali l'impiego della magistratura onoraria conserva una funzione suppletiva e costituisce una misura apprezzabile nell'ottica di un'efficiente amministrazione della giustizia (artt.97 e 111 Cost.)" . (Cass.n. 22845/2016).

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*Avvocato, Direttivo AssoGOT

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