Civile

Niente presunzione di distribuzione di utili per il socio estraneo alla gestione

di Andrea Barison

Nessuna presunzione di distribuzione di utili in capo al socio che non ha la gestione della società e che non ha commesso l’illecito. Ad affermarlo è la sentenza 4755/1/2017 della Ctr Lombardia (presidente Labruna, relatore Fucci).

Il caso
La vicenda scaturisce dal ricorso presentato da un socio di una società cooperativa a responsabilità limitata, a ristretta base sociale, relativamente a un avviso di accertamento emesso per il periodo di imposta 2007. Nello specifico l’Agenzia contesta al contribuente l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, ai fini dell’Irpef e delle relative addizionali, relativamente alla presunta distribuzione di utili della società derivanti dalla emissione di fatture per operazioni inesistenti e incassate per contanti.

Il contribuente propone ricorso innanzi alla Ctp di Milano, la quale, però, lo respinge condannandolo anche al pagamento delle spese processuali.

L’appello
Ricorre, quindi, in appello presso la Ctr Lombardia evidenziando, in modo particolare, la sua estraneità alla emissione delle fatture per operazioni inesistenti e pagate per contanti, comprovata, anche, dal verbale della Guardia di finanza all’epoca redatto che non lo citava tra le persone responsabili dell’illecito.

I giudici di secondo grado sovvertono completamente la sentenza della Ctp milanese, condannando l’agenzia delle Entrate anche al pagamento delle spese processuali dei due gradi del giudizio.

In modo particolare la Ctr lombarda osserva che i primi giudici si sono limitati a ritenere plausibile che alle operazioni illecite poste in essere dalla società avesse preso parte anche il socio ricorrente. E questo senza prendere in considerazione la sua estraneità alla gestione societaria, completamente nelle mani dell’amministratore di fatto. Il Fisco, inoltre non aveva tenuto conto della circostanza che lo stesso contribuente, contrariamente ad altre persone, non era stato deferito alla procura della Repubblica per i reati contestati.

I giudici di secondo grado rilevano che dall’avviso di accertamento, a sua volta emesso nei confronti della società, emerge che la cooperativa era gestita, nel complesso, da un amministratore di fatto, come dallo stesso dichiarato, e che il presidente del consiglio di amministrazione altro non era che un prestanome ingaggiato e retribuito dal primo. Tant’è che solo questi due ultimi soggetti furono deferiti alla procura della Repubblica per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (articolo 8 del Dlgs 74/2000).

Osserva la Ctr della Lombardia come non ci siano sufficienti elementi per ritenere che il contribuente abbia partecipato agli illeciti. Anzi emergono elementi contrari alla dedotta e non debitamente provata, nemmeno in via presuntiva, distribuzione degli utili pro quota in favore del ricorrente. Conclude la commissione osservando che è più credibile ritenere che gli utili derivanti dallo svolgimento di una attività illecita posta in essere da un diverso soggetto che di fatto gestiva la società siano stati incamerati solo da quest’ultimo.

Ctr Lombardia, sentenza 4755/1/2017

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©