Civile

L'opposizione alla cartella è tempestiva considerando il giorno in cui il ricorso è consegnato all'agente postale

E non invece quando giunge presso la cancelleria del giudice di pace. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza 39388/2021

di Giampaolo Piagnerelli

L'opposizione a una cartella, basata su sanzioni del codice della strada, si considera tempestiva quando il plico viene consegnato all'agente postale e non alla data in cui il ricorso giunge in cancelleria del giudice di pace. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza 39388/21.

Violazione del Dlgs 150/11. L'automobilista, nella veste di ricorrente, ha eccepito la violazione dell'articolo 7 del Dlgs 150/11 in relazione all'articolo 360 del cpc, perché il tribunale avrebbe errato nel ritenere tardiva la proposizione dell'opposizione, avendo avuto riguardo quale dies ad quem alla data in cui il ricorso è stato iscritto nel ruolo del giudice di pace, e non, invece, alla data, anteriore, in cui l'atto era stato spedito via posta al richiamato ufficio giudiziario. D'altra parte – ricordano i Supremi giudici - la previsione di una struttura processuale particolarmente semplificata che consente alla parte l'utilizzo del servizio postale al fine del deposito del ricorso in opposizione, implica la necessaria esclusione della possibilità di dichiarare inammissibile un ricorso pervenuto con tale mezzo nella pendenza del termine perentorio di impugnazione, ma iscritto materialmente a ruolo dell'ufficio successivamente alla sua scadenza. Dunque la scelta legislativa di consentire il deposito dell'atto introduttivo a mezzo del servizio postale – espressamente contenuta per le opposizioni avverso le sanzioni amministrative derivanti da violazione del codice della strada nell'articolo 7 del Dlgs 150/11 – si manifesta quindi da un lato ragionevole, in funzione della particolare materia, e dall'altro idonea ad assicurare la certezza circa la data di instaurazione del rapporto processuale.

Il principio di diritto. Di qui la Cassazione enuncia il principio di diritto secondo cui "Qualora la parte proponga opposizione a cartella di pagamento emessa sulla base di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, deducendo anche l'illegittimità di tale atto per omessa notifica del verbale di contestazione dell'infrazione, la verifica della tempestività dell'opposizione va condotta con riferimento non alla data di arrivo in cancelleria del plico notificato, bensì al momento, anteriore, in cui il plico contenente il ricorso viene affidato dalla parte opponente all'agente postale per la spedizione".

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