Penale

Impugnazione penale, motivi aggiunti tramite Pec

Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 35995 depositata oggi, annullando la sentenza di condanna

di Francesco Machina Grifeo

Nel ricorso, in appello, sì alla presentazione dei motivi aggiunti a mezzo Pec purché vengano rispettati i termini e le modalità previste dal codice. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 35955 depositata oggi, annullando la decisione di condanna di un uomo che aveva investito due pubblici ufficiali per sottrarsi ad un controllo. La Corte di appello, per un ritardo nella cancelleria, aveva ricevuto la copia cartacea dei nuovi motivi solo a sentenza ormai depositata. La Quinta sezione penale però afferma che avrebbe dovuto esaminarli.

Per la Suprema corte il difensore può depositare con Pec qualunque tipo di atto purché non depositabile nel Portale del processo telematico. Va, dunque, superata la precedente impostazione di legittimità che prima della conversione ("con significative modifiche") del Dl 28 ottobre 2020 n. 137 nella legge 18 dicembre 2020 n. 176 - in vigore dal 25 dicembre 2020 - ne aveva escluso l'applicazione per le impugnazioni, rilevando come in tema di impiego della posta elettronica certificata nel procedimento penale, l'articolo 24, comma 4, del medesimo Dl, dovesse trovare applicazione esclusivamente in relazione agli atti di parte per i quali il codice di rito non disponesse specifiche forme e modalità di presentazione, stante la natura non derogatoria del suddetto comma rispetto alle previsioni sia del codice di procedura penale, sia del Dl 29 dicembre 2009, n. 193 (convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24), e sia anche del regolamento delegato adottato con decreto del ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, concernente le regole tecniche per il processo civile e penale telematici.

Proprio per dissipare i dubbi interpretativi, spiega la decisione, il legislatore della conversione ha introdotto i commi da 6-bis a 6-undecies, che regolano specificamente il regime delle impugnazioni.

L'articolo 24 comma 6-decies prevede la possibilità di presentare l'impugnazione da parte del difensore a mezzo pec, ai sensi dei commi da 6-bis a 6-novies, «applicandosi agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, agli atti di opposizione e ai reclami giurisdizionali» e prevede anche che fino alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione (25 dicembre 2020) conservino efficacia gli atti di impugnazione già presentati in formato elettronico.

Inoltre, l'articolo 24, comma 6-quater, prevede che: «I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi 6-bis e 6-ter, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 4».

Così ricostruito il quadro normativo, il "pacifico riferimento della norma alla presentazione anche dei motivi nuovi a mezzo pec" richiede dunque la verifica nel caso concreto del "rispetto delle forme e dei termini, in via preliminare".

Ebbene, conclude la decisione, "non vi sono dubbi che i motivi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. siano stati depositati il 15 febbraio 2021, secondo le forme del deposito telematico consentite dalla disciplina in vigore dal 25 dicembre 2020, senza che la cancelleria e la Corte abbiano abbia attestato alcuna ragione di inammissibilità ai sensi dell'art. 24 comma 6-sexies quanto alla firma digitale e agli indirizzi di posta del destinatario e del mittente, nonché tempestivamente, perché nel rispetto del termine dei 15 giorni antecedenti la data di udienza, fissata per il 3 marzo 2021".

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©