Penale

L'illegale sospensione della pena pecuniaria non travolge il patteggiamento se è estranea all'accordo

La somma della detenzione e della multa non può superare il limite dei due anni anche se il beneficio è concesso dal Gip

di Paola Rossi

In caso di patteggiamento la sentenza non è travolta da illegittimità nella sua interezza se la pena illegalmente sospesa non era parte dell'accordo. Infatti normalmente, la pena "concordata", che violi un qualsiasi punto dell'accordo tra giudice e imputato, comporta la nullità dell'intero patteggiamento.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 30621/2022, ha affermato che in caso di patteggiamento subordinato, in base all'accordo tra le parti, alla sospensione condizionale della pena il giudice non può accordare il beneficio su una pena detentiva di due anni "allargandolo" anche alla sanzione pecuniaria. In tal caso, infatti, risulterebbe superato il limite quantitativo della pena che può essere oggetto di sospensione condizionale. Limite che è appunto di due anni di detenzione e che va ragguagliato all'eventuale pena pecuniaria inflitta unitamente a quella detentiva.

Nel caso concreto il Procuratore ricorrente ottiene ragione dalla Cassazione sulla sua impugnazione contro la sospensione condizionale della pena pecuniaria di 400 euro e della pena detentiva di due anni. La somma delle due pene superava, di fatto, il limite legale per godere del beneficio della sospensione.
La Cassazione però non annulla l'intero patteggiamento. E senza rinvio al giudice di merito cancella solo il beneficio illegalmente concesso sulla pena pecuniaria. E lo può fare in quanto l'accordo parlava di sospensione della sola pena della detenzione. Per cui la pronuncia illegittima che estendeva anche alla multa la sospensione poteva essere cancellata senza travolgere l'intero accordo, di fatto rimasto in piedi.

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