Penale

Responsabilità delle società, interdittive valide dalla notifica

di Alessandro Galimberti

Le misure cautelari a carico dell’ente/società sono efficaci dal momento della notifica e non invece all’atto della comunicazione all’autorità di vigilanza. La precisazione contenuta nella sentenza 15578/17 della Sesta sezione penale della Cassazione - depositata ieri - delimita la durata delle ordinanze per evitare un’estensione per via “burocratica” dei provvedimenti chiesti dalla Procura nell’ambito di indagini penali (cioè del decreto legislativo 231/2001).

I fatti ripresi dalla Sesta riguardano il lungo e tortuoso iter di un’inchiesta della magistratura di Pistoia che coinvolgeva un’azienda di costruzioni della zona. Raggiunta una prima volta nel 2013 da un’interdittiva a trattare con la pubblica amministrazione, l’impresa indagata aveva ottenuto l’annullamento dalla Cassazione. Tre anni più tardi i giudici di merito avevano rinnovato l’ordinanza, confermata poi dal Riesame, disponendo anche la comunicazione all’Anac per l’iscrizione nel Casellario delle imprese e infine alla Camera di commercio locale. A margine della trasmissione, il Riesame aveva poi fissato la durata dell’interdittiva facendo decorrere i sei mesi dalla data di iscrizione presso l’Authority anticorruzione, punto impugnato nel nuovo ricorso di legittimità. Secondo la difesa dell’azienda indagata, in tal modo il tribunale ha violato le regole previste dallo stesso Dlgs 231/01, esplicito nell’indicare la notifica come momento iniziale dell’efficacia del provvedimento giudiziario. Spostando più avanti la data, argomenta la difesa, si attribuirebbe efficacia costitutiva a un fatto circostanziale (la comunicazione all’autorità di vigilanza) e, in sostanza, si allungherebbe per via burocratica la vita dell’ordinanza cautelare.

Impostazione, quella della difesa, condivisa e “integrata” dai giudici di Cassazione. La decorrenza del provvedimento giudiziario è indicata dalle norme stesse (articolo 51 del dlgs 231/01, «Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza») così come è chiaro a chi spetti la notifica delle ordinanze, cioè al pubblico ministero (articolo 48).

C’è quindi una piena simmetria tra la procedura penal/amministrativa della responsabilità degli enti con quella codicistica delle misure cautelari, a cui peraltro si ispirano i provvedimenti mutuati nella 231.

A sgomberare ogni residuo dubbio c’è poi la Relazione ministeriale al decreto legislativo 231, dove si argomenta che la notifica dell’estratto del provvedimento «nel quale sono indicate le sanzioni interdittive applicate e il loro specifico oggetto, è sufficiente per dare esecuzione alle sanzioni interdittive» di cui si tratta. Il rappresentante dell’ente, tra l’altro, da quel momento esatto, proprio perchè personalmente notificato, diventa passibile della sanzione penale in caso di inosservanza dell’interdittiva (articolo 23 del dlgs 231). Il successivo passaggio dell’atto all’anagrafe nazionale servirà invece alle amministrazioni ed enti incaricati di pubblico servizio per evitare di trattare con una società interdetta.

In sostanza, chiosa la Sesta, la comunicazione all’Anac non ha effetto costitutivo dell’interdittiva ma solo «di mera pubblicità-notizia funzionale ai poteri di controllo e vigilanza che all’Autorità competono».

Corte di Cassazione - Sezione VI penale - Sentenza 29 marzo 2017, n 15578

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