Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e parte onerata; (ii) mediazione obbligatoria, omessa ingiustificata partecipazione al procedimento e riflessi sul regime delle spese di lite; (iii) mediazione obbligatoria, riservatezza del procedimento e inutilizzabilità delle informazioni ivi acquisite o rese; (iv) mediazione obbligatoria, controversie soggette ed azione di nullità del marchio d'impresa; (v) mediazione obbligatoria, contenuto dell'istanza e giudizio di impugnazione di deliberati assembleari condominiali; (vi) mediazione obbligatoria, esperimento del procedimento e chiamata di terzo in giudizio; (vii) negoziazione assistita obbligatoria, requisiti dell'invito ed improcedibilità del giudizio.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Velletri, Sezione II civile, sentenza 1° dicembre 2022, n. 2226
La pronuncia ribadisce che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria, è il creditore opposto a dover esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione pena la declaratoria di improcedibilità del ricorso con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Messina, Sezione I civile, sentenza 5 dicembre 2022, n. 2070
La pronuncia dispone la compensazione delle spese di giudizio per giusti motivi tra l'attore soccombente ed il convenuto, ove quest'ultimo, pur ritualmente invitato a partecipare alla mediazione promossa "ante causam", abbia omesso di presentarsi al procedimento al fine di chiarire in quella sede la propria estraneità alla controversia, scongiurando in tal modo la domanda giudiziale poi introdotta dell'attore nei suoi confronti.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Corte di Appello di Catanzaro, Sezione I civile, sentenza 13 dicembre 2022, n. 1405
La sentenza, resa all'esito di un giudizio di appello, conferma l'inutilizzabilità delle informazioni, acquisite nel corso del procedimento, nel giudizio avente il medesimo oggetto, iniziato o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, fatto salvo il consenso della parte dalla quale provengono le informazioni medesime.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIATribunale di Bologna, Sezione IV civile, sentenza 5 dicembre 2022, n. 3184
La decisione afferma che la controversia avente ad oggetto l'azione promossa per ottenere la declaratoria di nullità del marchio d'impresa, non potendo essere ricompresa tra le liti relative ai diritti reali, non è soggetta al procedimento di mediazione obbligatoria.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Roma, Sezione V civile, sentenza 2 gennaio 2023, n. 6 – Giudice Berti
La sentenza specifica gli elementi necessari che devono essere indicati nell'istanza di mediazione depositata "ante causam" dal condomino al fine di impedire il decorso del termine di decadenza previsto dall'articolo 1137 c.c. per l'impugnazione di una delibera assembleare.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
Tribunale di Napoli, Sezione IV civile, sentenza 4 gennaio 2023, n. 81
La pronuncia afferma che l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria non si estende alle chiamate di terzo in giudizio, in quanto le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga all'esercizio di agire in giudizio garantito dall'articolo. 24 Cost., non possono essere interpretate in senso estensivo.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA Tribunale di Roma, Sezione XVII civile, sentenza 10 gennaio 2023, n. 395
La pronuncia, resa in tema di negoziazione assistita obbligatoria, afferma che l'invito a stipulare la convenzione privo della sottoscrizione della parte e della autenticazione da parte dell'avvocato, in quanto inidoneo ad instaurare validamente la procedura, determina immancabilmente l'improcedibilità del giudizio.

A.D.R. – IL MASSIMARIO
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Onere di esperire il tentativo obbligatorio – Parte opposta – Inosservanza – Conseguenze – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di contratti bancari.
(Cpc, articoli 645 e 653; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1–bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nel quadro di una controversia insorta in materia di contratti bancari, il giudice adito, rilevato che parte opposta aveva omesso di promuovere il tentativo di conciliazione sulla medesima incombente, e richiamato il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato parte opposta medesima, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte opponente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre, 2020, n. 19596).
Tribunale di Velletri, Sezione II civile, sentenza 1° dicembre 2022, n. 2226 – Giudice Aratari

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Mancata ingiustificata partecipazione della parte al procedimento di mediazione – Articolo 8, comma 4-bis, del Dlgs n. 28/2010 – Argomenti di prova nel successivo giudizio di merito – Omessa partecipazione della parte al procedimento promosso "ante causam" al fine di dichiarare la propria estraneità rispetto alla controversia – Successivo giudizio – Compensazione delle spese di lite tra attore soccombente e convenuto non comparso in mediazione – Sussistenza. (Cpc, articoli 92 e 116; Dlgs, n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, in applicazione del disposto di cui all'articolo 8, comma 4-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, in forza del quale il giudice, dalla mancata partecipazione della parte senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, cod. proc. civ. sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra l'attore soccombente ed il convenuto, ove quest'ultimo, pur ritualmente invitato a partecipare alla mediazione promossa "ante causam", non abbia preso parte al procedimento al fine di chiarire in quella sede la propria estraneità alla controversia, in tal modo scongiurando la domanda giudiziale poi introdotta dell'attore anche nei suoi confronti (Nel caso di specie, relativo ad una azione di promossa per ottenere il risarcimento dei danni da diffamazione e per illecito trattamento dei dati personali, il giudice adito, nel disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra l'attore ed il convenuto, ha osservato che la contumacia in sede di mediazione di quest'ultimo aveva obbligato l'attore, ignaro del riparto di responsabilità tra i convenuti, dapprima ad agire solidalmente nei confronti di tutti gli obbligati e, quindi, a rinunciare in giudizio alle domande proposte nei confronti del convenuto dichiarato assente nel procedimento, una volta appresa l'estraneità di quest'ultimo rispetto alla contestata commissione dell'illecito oggetto di addebito).
Tribunale di Messina, Sezione I civile, sentenza 5 dicembre 2022, n. 2070 – Giudice Monforte

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Riservatezza del procedimento – Dichiarazioni rese ed informazioni acquisite in sede di mediazione – Inutilizzabilità, salvo consenso della parte, nel giudizio avente il medesimo oggetto – Sussistenza – Fondamento. (Dlgs, n. 28/2010, articolo 10)
In tema di mediazione obbligatoria, allo scopo di favorire la partecipazione al procedimento, e così, la risoluzione stragiudiziale delle controversie, il legislatore ha disposto, per un verso (cfr., articolo 8, comma 4-bis, del Dlgs n. 28 del 2010), che dalla mancata partecipazione della parte "senza giustificato motivo" il giudice possa trarne argomenti di prova, e per altro verso (cfr., articolo 10, comma 1, del Dlgs n. 28 del 2010), l'inutilizzabilità delle informazioni, acquisite nel corso del procedimento, nel giudizio avente il medesimo oggetto, iniziato o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo il consenso della parte dalla quale derivano le informazioni (Nel caso di specie, nel rigettare l'appello, con conferma della sentenza gravata, la corte territoriale ha disatteso anche il motivo di impugnazione articolato dagli appellanti sulla dichiarazione resa dalla parte appellata nel verbale di mancata conciliazione della controversia: nella circostanza, infatti, non avendo quest'ultima prestato il proprio consenso all'utilizzo in sede giudiziaria delle dichiarazioni rese nel corso del procedimento di mediazione, il giudice del gravame, in applicazione della citata disposizione, ha ritenuto di conseguenza inutilizzabile ai fini probatori la predetta dichiarazione).
Corte di Appello di Catanzaro, Sezione I civile, sentenza 13 dicembre 2022, n. 1405 – Presidente Rizzo – Relatore Magarò

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Ambito di applicazione – Controversie – Diritti reali – Marchio d'impresa – Azione di nullità – Assoggettamento a mediazione obbligatoria – Configurabilità – Esclusione – Fondamento. (Cc, articolo 2569; Dlgs, n. 30/2005, articoli 19, 25 e 118; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, l'azione promossa al fine di ottenere la declaratoria di nullità del marchio d'impresa, avendo ad oggetto un bene immateriale e non un bene materiale, non può essere ricondotta tra le controversie relative alla materia dei diritti reali, e non è pertanto soggetta al previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione. Inoltre, la disciplina della cosiddetta proprietà industriale presenta, in realtà, delle peculiarità tali da differenziala rispetto alla proprietà sulle cose, considerata e regolata dal codice civile quale diritto reale, impedendone in tal modo una piena e totale assimilazione (Nel caso di specie, accogliendo la domanda con la quale l'attrice aveva agito per ottenere la declaratoria di nullità di un marchio italiano, denominativo e figurativo, in quanto registrato dal convenuto in mala fede in violazione degli articoli 19 comma 2, 25, lettera b), e 118 comma 3, del Codice della Proprietà Industriale, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione sollevata da quest'ultimo d'improcedibilità dell'azione per omesso previo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5 del Dlgs n. 8 del 2010 da parte dell'attrice medesima).
Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, sentenza 5 dicembre 2022, n. 3184 –Presidente Florini – Relatore Salina

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Controversie – Condominio negli edifici – Giudizio di impugnazione di delibera assembleare – Termine di decadenza – Domanda di mediazione – Contenuto. (Cc, articolo 1137; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, relativa ad una controversia in materia condominiale, gli elementi necessari che devono essere indicati nell'istanza di mediazione depositata "ante causam" al fine di impedire il decorso del termine di decadenza previsto per l'impugnazione di una delibera assembleare ex articolo 1137 cod. civ., i quali devono essere messi a conoscenza dell'amministratore destinatario, attengono: (i) alla delibera che si intende impugnare; (ii) all'enunciazione del provvedimento (nullità o annullabilità) che s'intende richiedere al giudice in ipotesi di fallimento della conciliazione; (iii) alla sintetica indicazione dei motivi di impugnazione, dovendo comunque ritenersi tollerabile un margine di scostamento fra l'oggetto della citazione e quello contenuto nella predetta istanza (Nel caso di specie, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione sollevata dal Condominio convenuto di inammissibilità dell'impugnazione per violazione del predetto termine decadenziale ritenuto dall'ente di gestione non impedito dalla comunicazione dell'istanza di mediazione in quanto non corredata di tutti i vizi poi invece dedotti con l'atto di citazione; nella circostanza, infatti, non avendo l'amministratore messo a disposizione tutta la documentazione invano richiesta dal condomino attore, quest'ultimo, nel promuovere la procedura conciliativa al fine di impedire il decorso del termine di decadenza, non era stato messo in condizione di valutare adeguatamente e di specificare analiticamente, al momento della presentazione dell'istanza, tutte le censure al deliberato assembleare poi veicolate con l'atto di impugnazione).
Tribunale di Roma, Sezione V civile, sentenza 2 gennaio 2023, n. 6 – Giudice Berti

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità della domanda giudiziale – Esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria – Ambito applicativo – Limiti – Chiamata di terzo – Necessità – Esclusione – Fattispecie relativa ad azione risarcitoria promossa dal Condominio per danni cagionati ai condomini in conseguenza di stipula di polizza assicurativa da parte dell'ex amministratore non autorizzata dall'organo assembleare. (Cost, articolo 24; Cc, articoli 1176, 1129, 1130, 1131, 1135; 1218, 1710, 1882; Cpc, articoli 106, 166 e 269; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga all'esercizio di agire in giudizio garantito dall'articolo 24 Cost., non possono essere interpretate in senso estensivo. Ne consegue che la locuzione "… chi intende esercitare in giudizio un'azione…" contenuta nell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, deve essere interpretata come riferita esclusivamente all'attore che intenda instaurare un giudizio (Nel caso di specie, relativo ad una controversia avente ad oggetto l'azione di risarcimento danni promossa dal Condominio nei confronti dell'ex amministratore per inadempimento alle obbligazioni derivanti dal contratto di mandato, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea sollevata da quest'ultimo per mancato invito nel procedimento di mediazione, disposto in corso di giudizio e poi definito con verbale negativo, delle terze compagnie assicuratrici chiamate in giudizio dal convenuto al fine di essere manlevato in caso di condanna al risarcimento dei danni; nella circostanza, inoltre, osserva la decisione in epigrafe, il rapporto contrattuale di garanzia tra amministratore convenuto e compagnia di assicurazione deve essere ritenuto distinto ed autonomo rispetto a quello di mandato all'assolvimento di obblighi "in materia condominiale" che intercorre tra attore e convenuto, non rientrando, il relativo oggetto – rapporti di garanzia impropria – nell'ambito delle controversie per le quali il citato articolo 5 del Dlgs n. 28 del 2010 prevede il tentativo obbligatorio di mediazione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione I civile, sentenza 21 settembre 2012, n. 16092; Cassazione, sezione L civile, sentenza 21 gennaio 2004, n. 967).
Tribunale di Napoli, Sezione IV civile, sentenza 4 gennaio 2023, n. 81 – Giudice Ferone

Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Condizione di procedibilità della domanda – Invito alla stipula della convenzione – Oggetto – Requisiti – Mancata sottoscrizione della parte e della autenticazione da parte dell'avvocato – Conseguenze – Improcedibilità del giudizio. (Dl, n. 132/2014, articoli 3 e 4)
In tema di negoziazione assista obbligatoria, deve ritenersi irrituale, per violazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 132/2004, e pertanto inidoneo ad instaurare validamente la procedura, l'invito formulato alla controparte a stipulare la convenzione che risulti privo della sottoscrizione della parte e della autenticazione da parte dell'avvocato (Nel caso di specie, il giudice adito, rilevata l'inosservanza delle formalità prescritte dalla citata disposizione, come ritualmente eccepito dalla parte convenuta, e preso atto altresì del comportamento dell'attore che, in un primo momento non aveva attivato la procedura, e che, pur dopo l'assegnazione del termine in corso di causa, non l'aveva promossa nel rispetto dei requisiti di legge, ha dichiarato di conseguenza improcedibile la domanda giudiziale condannando l'attore medesimo alla refusione, in favore della controparte, delle spese di giudizio).
Tribunale di Roma, Sezione XVII civile, sentenza 10 gennaio 2023, n. 395 – Giudice Giardina

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