Penale

Infortuni: solo la negligenza eccezionale del lavoratore esclude la responsabilità dell'imprenditore

La novità della decisione si trova nella modalità "abnorme", assolutamente eccezionale e imprevedibile del lavoratore che determina l'esclusione della responsabilità del datore<br/>

di Giuseppe Amato

La Cassazione con la sentenza del 16 febbraio 2022 n. 5417 si sofferma sui presupposti dell’addebito di responsabilità formalizzabile a carico del datore di lavoro in caso di infortunio sul luogo di lavoro.

La responsabilità del datore di lavoro anche per l’imprudenza del lavoratore

Al riguardo,   è principio assolutamente pacifico quello secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro,  l’addebito di responsabilità formulabile a carico del datore di lavoro non è  escluso dai  comportamenti negligenti, trascurati, imperiti del lavoratore, che abbiano contribuito alla verificazione dell'infortunio, giacché al datore di lavoro, che è  "garante" anche della correttezza dell'agire del lavoratore,  è imposto  (anche) di esigere da quest’ultimo il rispetto delle regole di cautela (cfr. articolo 18, comma 1, lettera f),  del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81).

Il comportamento “abnorme”

A tale regola,  si fa eccezione, in coerente applicazione dei principi in tema di interruzione del nesso causale (articolo 41, comma 2, del Cp),  in presenza di un comportamento “abnorme”,  assolutamente eccezionale ed imprevedibile del lavoratore,  come tale non suscettibile di controllo da parte delle persone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro: in  tal caso, anche la condotta colposa del datore di lavoro che possa essere ritenuta antecedente remoto dell'evento dannoso,  essendo intervenuto un comportamento assolutamente eccezionale ed imprevedibile (e come tale inevitabile) del lavoratore,  finisce con l'essere neutralizzata    e privata di qualsivoglia rilevanza efficiente rispetto alla verificazione di un evento dannoso (l’infortunio),  che, per l'effetto,  è addebitabile materialmente e giuridicamente al lavoratore.

Ciò con la precisazione che si deve considerare abnorme   non solo il comportamento   posto in essere in una attività del tutto estranea al processo produttivo o alle mansioni attribuite, ma anche quello “connesso” con lo svolgimento delle mansioni lavorative, ma consistito in qualcosa di radicalmente lontano dalle pur ipotizzabili e, quindi, prevedibili imprudenti scelte del lavoratore nell’esecuzione del lavoro (cfr. di recente sezione IV, 21 gennaio 2020, Visentini e altri).

Il rischio “eccentrico”

Nella ricostruzione delle situazioni in grado di recidere il nesso causale, la giurisprudenza si sta però da tempo affinando.

In particolare, secondo la lettura più recente ed accreditata, seguita dalla sentenza in esame  (cfr.,  anche in parte motiva, sezioni Unite, 24 aprile 2014, Espenhahn e altri), il  datore di lavoro non può essere chiamato a rispondere dell’infortunio subito dal lavoratore non solo quando il comportamento di quest’ultimo  risulti definibile come “abnorme”,  e quindi, nei termini sopra indicati,  non suscettibile  di  controllo da parte del titolare della posizione di garanzia,   ma anche quando il comportamento del lavoratore, pur   non abnorme di per sé,  risulti  “eccentrico” rispetto al rischio lavorativo  che il titolare della posizione di garanzia è chiamato a “governare”.

L’ eccentricità  a volte  può identificarsi nell’eccezionalità (abnormità) del comportamento, ma questa non è conseguenza necessitata, giacché, ai fini della qualificazione in termini di “eccentricità”,  ciò  che rileva è il fatto che il comportamento tenuto  non può essere rimproverato al datore di lavoro perché introduce un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto a quelli che, appunto,  il garante è chiamato a governare (cfr. Sezione IV,  5 maggio 2015, Sorrentino e altri). In questo caso, l’addebito va escluso non per assenza (interruzione) del nesso eziologico, bensì per carenza di profili di colpa.

Il rispetto del principio di colpevolezza

L’introduzione del “rischio eccentrico” è in linea con il principio generale di colpevolezza, che  esclude qualsivoglia automatico addebito di responsabilità, a carico di chi pure ricopre la posizione di garanzia, imponendo piuttosto e  sempre la verifica in concreto della violazione da parte di tale soggetto della regola cautelare (generica o specifica) e della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare mirava a prevenire (la cosiddetta "concretizzazione" del rischio).

Ne deriva quindi che l’”eccentricità” del rischio rispetto a quello (prevedibile ed evitabile) governabile da parte del datore di lavoro, esclude la configurabilità di un addebito punibile, anche allorquando la condotta tenuta non possa definirsi di per sé come eccezionale [abnorme] (di recente, sezione IV, 19 luglio 2019, Macaluso).

Le condizioni per l’esonero di responsabilità del datore di lavoro

In definitiva, in tema di infortuni sul lavoro, l’agire imprudente del lavoratore può rilevare, per escludere la responsabilità del datore di lavoro titolare della posizione di garanzia, o nell’ottica dell’elemento oggettivo del reato, sotto il profilo del nesso causale, oppure nell’ottica dell’elemento soggettivo, sotto il profilo dell’esclusione della colpa del datore di lavoro (cfr. sezione IV, 16 aprile 2019, Romano).

 Con riferimento al primo aspetto, al comportamento del lavoratore imprudente può attribuirsi efficacia interruttiva del nesso causale solo ove tale comportamento possa essere ritenuto “abnorme”, e sia cioè consistito in una condotta radicalmente, ontologicamente, lontana dalle pur ipotizzabili, e quindi prevedibili, scelte, anche imprudenti, del lavoratore, nell’esecuzione del lavoro.

Con riferimento al secondo aspetto, quello afferente la colpa del datore di lavoro, il comportamento imprudente va apprezzato, invece, alla luce del principio della cosiddetta “causalità della colpa”, ossia considerando il rilievo della violazione della norma cautelare addebitata al titolare della posizione di garanzia ai fini della verificazione dell’evento pur determinato dal comportamento imprudente del lavoratore. Di guisa che l’”eccentricità” della condotta del lavoratore può escludere la colpa se e in quanto essa abbia finito con l’introdurre un rischio non prevedibile, e  per ciò neppure evitabile.

Piuttosto, il tema dell’eccentricità può assumere rilievo per escludere la colpa del datore di lavoro solo se nei suoi confronti non possa addebitarsi alcuna condotta colposa che lo abbia portato a sottovalutare un rischio prevedibile, pur correlato a condotta imprudente del lavoratore.

Infatti,  perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, possa definirsi  concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che quest’ultimo abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto solo alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (sezione IV, 18 settembre 2020, Ambrogio; cfr. anche Sezione IV, 5 ottobre 2018, Baglietto e altri, che esclude rilievo esimente quando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle criticità).

Il caso concreto

In questi termini, si pone anche la sentenza in rassegna, laddove si è individuato  il vizio della decisione liberatoria nel fatto che non era stato adeguatamente considerato, in parte motiva per giustificare il “ribaltamento” della condanna in primo grado,  un dato – la totale assenza di una specificazione regolamentazione nel Pos dell’attività lavorativa che si andava a svolgere e dei possibili rischi anche di interferenza -   che poteva indurre a ritenere che il datore di lavoro non avesse posto in essere anche le cautele finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio del comportamento imprudente del lavoratore: proprio l’assenza di prescrizioni nel Pos, con la mancata informazione del lavoratore, potevano avere determinato l’assenza delle cautele necessarie proprio  governare il rischio di una imprudente esecuzione dei compiti assegnati al lavoratore, con la conseguenza che il comportamento di quest’ultimo, sicuramente imprudente, avrebbe potuto essergli addebitato.  Di qui l’annullamento con rinvio, sia pure nel caso di specie al giudice civile, essendo stato il ricorso proposto dalla sola parte civile.

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