Civile

Se la pretesa dell'attore è parzialmente soddisfatta per le spese il valore della causa va determinata in base al decisum

Lo ribadisce la III sezione della Cassazione con l'ordinanza 9237/2022

di Mario Finocchiaro

Quando, nel corso del giudizio, la pretesa attorea venga parzialmente soddisfatta, con conseguente riduzione del valore della causa, ai fini della regolazione delle spese le regole da applicare sono due: a) il valore della causa va determinato sempre in base al decisum, e non in base al petitum, come stabilito dall'articolo 5, comma primo, terzo periodo, del decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55; b) il valore della causa andrà determinato al lordo del pagamento trattenuto in acconto per tutti gli atti compiuti anteriormente a quest'ultimo, e al netto del pagamento in acconto per tutti gli atti compiuti successivamente ad esso. Questo il principio espresso dalla III sezione della Cassazione con l' ordinanza 22 marzo 2022 n. 9237.

I precedenti
Ricordata in motivazione, nella pronunzia in rassegna, nel senso che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in caso di accoglimento dell'eccezione di prescrizione, e quindi di rigetto totale della domanda proposta per l'intero credito nei confronti di uno dei debitori in solido, la cui entità sia stata ridotta dall'attore in corso di causa, a seguito della transazione parziale stipulata con gli altri coobbligati, ovvero dell'intervenuto pagamento parziale ad opera di costoro, nella liquidazione degli onorari difensivi in favore del convenuto si deve tener conto del valore della domanda, quale risultante da detta riduzione ed a far tempo da quest'ultima, Cassazione, sentenza 30 novembre 2011, n. 25553.

Il valore della controversia
In termini generali, in un'ottica parzialmente diversa, rispetto alla pronunzia in rassegna, per il rilievo che ai fini del rimborso deIle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica dell'articolo 6, primo e secondo comma, della Tariffa per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e tributaria, contenuta nella delibera del Consiglio nazionale forense del 12 giugno 1993, approvata con decreto ministeriale 5 ottobre 1994, n. 585 del Ministro di grazia e giustizia, avente natura subprimaria regolamentare e quindi soggetta al sindacato di legittimità ex articolo 360, primo comma, n. 3, Cpc - sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel quale caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del disputatum, ove riconosca la fondatezza dell'intera pretesa, Cassazione, sez. un., sentenza 11 settembre 2007, n. 19014, in Guida al diritto, 2007, fasc. 42, p. 42, con nota di Piselli M., Se il ricorso è accolto solo in parte per gli onorari scatta l'adeguamento.
Per la giurisprudenza anteriore, nel senso che il valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato nei confronti del cliente, si determina, in base alle norme del codice di procedura civile, avendo riguardo all'oggetto della domanda considerato nel momento iniziale della lite, senza che esso possa subire riduzioni per la successiva delimitazione della materia del contendere ad alcune soltanto delle questioni proposte, Cassazione, sentenze 27 aprile 1981, n. 2518 e 9 aprile 1975, n. 1306, con riguardo - in genere - al compenso spettante all'avvocato.
Per la precisazione che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica dell'art. 6, primo e secondo comma, della Tariffa approvata con decreto ministeriale 5 ottobre 1994, n. 585, del Ministro di grazia e giustizia - sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza); peraltro, ove il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il disputatum posto all'esame del giudice di appello, Cassazione, sentenza 12 gennaio 2011, n. 536. (Nello stesso senso, ove il giudizio prosegua in un grado di impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum (e cioè del contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice), vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado, Cassazione, ordinanza 16 novembre 2017, n. 27274).
Nel senso, ancora, che nella liquidazione degli onorari difensivi a carico della parte soccombente, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, il valore della causa è determinato avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vittoriosa, e non a quella domandata, ma soltanto in caso di accoglimento parziale della domanda; nel caso di rigetto della domanda, invece, si ha riguardo alla somma domandata, tra le altre, Cassazione, sentenza 15 luglio 2004, n. 13113, in Giustizia civile, 2004, I, p. 1938, nonché Cassazione, sentenza 7 novembre 2018, n. 28417 (secondo cui in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©