Penale

Misure di sicurezza nelle Rems, prima di decidere la Consulta dispone una istruttoria

I ministeri della Giustizia e Salute, la Conferenza delle Regioni e l'Upb ovranno fornire informazioni<br/>

di Francesco Machina Grifeo

Come funziona nel dettaglio il meccanismo attuativo del ricovero nelle Rems? La Consulta prima di decidere su una ordinanza che ha sollevato questione di legittimità costituzionale sull'attuale assetto che di fatto esclude dal processo decisionale il Ministero della Giustizia, vuole vederci chiaro. La Corte ha così disposto che Via Arenula, il Ministero della Salute, la Conferenza delle Regioni e l'Ufficio parlamentare di bilancio forniscano una serie di informazioni sulle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (che hanno sostituito dal 2012 gli Ospedali psichiatrici giudiziari, OPG) in relazione alle difficoltà registrate nell'applicazione concreta delle misure di sicurezza nei confronti degli autori di reato infermi di mente e socialmente pericolosi.

Con l'ordinanza n.131 (redattore Francesco Viganò), depositata oggi, dunque, si concedono alle Amministrazioni 90 giorni per fornire le informazioni richieste, raggruppate in 14 punti. L'intervento della Corte è stato sollecitato da un Gip del Tribunale di Tivoli, che aveva disposto il ricovero di un imputato in una residenza per l'esecuzione di una misura di sicurezza. A distanza di quasi un anno dal provvedimento, la misura era rimasta ineseguita a causa della carenza di posti disponibili nelle REMS della Regione Lazio.

Il giudice ha dunque sollevato questione di legittimità costituzionale della disciplina sulle REMS, che affida ai sistemi sanitari regionali una competenza esclusiva nella gestione delle misure di sicurezza privative della libertà personale disposte dal giudice penale. Secondo il giudice, questa disciplina, sollevando il ministro della Giustizia da ogni responsabilità in materia, contrasta in particolare con la sua competenza costituzionale in materia di "organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia", prevista dall'articolo 110 della Costituzione.

La Corte costituzionale ha dunque ritenuto necessario acquisire, ai fini della decisione, una serie di informazioni concernenti il funzionamento concreto del sistema. Nei 14 punti elencati nell'ordinanza si chiede, fra l'altro, di chiarire se esistano, allo stato, forme di coordinamento tra il ministero della Giustizia, il ministero della Salute, le ASL e i Dipartimenti di salute mentale volte ad assicurare la pronta ed effettiva esecuzione, su scala regionale o nazionale, dei ricoveri nelle REMS; se sia prevista la possibilità dell'esercizio di poteri sostitutivi del Governo nel caso di riscontrata incapacità di assicurare la tempestiva esecuzione di tali provvedimenti nel territorio di specifiche Regioni e se le difficoltà riscontrate siano dovute a ostacoli applicativi, all'inadeguatezza delle risorse finanziarie o ad altre ragioni.

Ma anche quante e quali siano, attualmente, le residenze attive sul territorio di ciascuna Regione e quanti pazienti siano effettivamente ospitati in ciascuna di esse. Quanti pazienti provenienti da Regioni diverse siano ospitati attualmente nelle REMS di ciascuna Regione, e come sia regolamentato il meccanismo di deroga al principio di territorialità dell'esecuzione della misura. Quante persone risultino attualmente collocate, in ciascuna Regione, nelle liste d'attesa e quanto sia il tempo medio di permanenza in tali liste. Quante siano, su scala nazionale, le persone destinatarie di un provvedimento di assegnazione a una REMS ancora non eseguito, adottato in via definitiva o provvisoria dal giudice.

Ma anche quali siano, ovvero siano stati nel caso di persone definitivamente prosciolte per infermità di mente, i titoli di reato contestati. Quante di tali persone risultino allo stato collocate in una struttura penitenziaria sulla base di ordinanze di custodia cautelare, ovvero in reparti ospedalieri di medicina psichiatrica sulla base di ordinanze di custodia cautelare in luogo di cura, o ancora siano sottoposte medio tempore alla misura di sicurezza della libertà vigilata, come nel caso oggetto del giudizio a quo.

E ancora: quali siano le principali difficoltà di funzionamento dei luoghi di cura per la salute mentale esterni alle REMS per gli imputati e le persone prosciolte in via definitiva che siano risultati affetti da infermità mentale; quali specifiche competenze esercitino, in particolare, il ministro della Giustizia e il ministro della Salute rispetto a tale obiettivo; se il ricovero nelle REMS, ove disposto dal giudice, nonché gli altri trattamenti per la salute mentale disposti sulla base di un provvedimento di libertà vigilata rientrino nei livelli essenziali di assistenza (LEA) che le Regioni sono tenute a garantire; se sia attualmente effettuato dal Governo uno specifico monitoraggio sulla tempestiva esecuzione dei provvedimenti di applicazione delle misure di sicurezza in esame.

E infine se siano allo studio progetti di riforma legislativa, regolamentare od organizzativa per alle predette difficoltà e rendere complessivamente più efficiente il sistema.

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